Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16748 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 21/12/2016, dep.07/07/2017),  n. 16748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21628/2011 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE MARTINI giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 01/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARTINI che ha chiesto

l’accoglimento e deposita copia della Sent. CTR di ROMA n. 61/28/11

con attestazione di passaggio in giudicato;

udito per il resistente l’avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.R., in qualità di erede di U.I., propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l’appello, ha confermato il fondamento dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per l’anno 2003, con il quale veniva contestata la realizzazione di una plusvalenza, ai sensi dell’art. 81 (vecchia numerazione) del T.U.I.R., dalla cessione a titolo oneroso di un terreno edificabile in (OMISSIS), al 50 per cento di proprietà della contribuente, il cui maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, era stato determinato, con avviso di rettifica e liquidazione in precedenza notificato, in Euro 4.070.000, contro un valore dichiarato dalle parti in sede di stipula di Euro 1.590.538. Sulla base di tale valore accertato veniva notificato l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per cui è causa, “per il recupero a tassazione della plusvalenza reddituale fatta derivare dalla valutazione in sede di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta di registro”.

Secondo il giudice d’appello non vi erano dubbi sulla condizione di edificabilità del terreno, e quindi sul suo assoggettamento all’imposta ai sensi dell’art. 81 T.U.I.R., come si evinceva dalla nota n. 49298 del 29-10-08 del Comune di Orbetello, relativa alle zone C, C1, e C2, e dalla nota n. 1931/110/07 del 1 agosto 2007 dell’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Grosseto, anche alla luce di quanto previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di mera costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione sul fatto che l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro sull’acquisto del terreno in questione – avviso impugnato dall’acquirente Predim srl – era stato annullato nel giudizio di appello, venendo così a mancare il fondamento dell’accertamento della plusvalenza ora in esame.

Col secondo motivo si duole tra l’altro, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, dell’illegittimità della sentenza per contraddittoria motivazione in considerazione dell’erronea parificazione della plusvalenza reddituale di cui all’art. 81, lett. b), T.U.I.R., con il maggiore valore venale attribuito in sede di rettifica al terreno venduto ai fini dell’imposta di registro e in relazione all’ipotizzata edificabilità.

Il secondo motivo è fondato, alla luce dello ius superveniens in materia di accertamento delle imposte sui redditi, costituito “dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3 – che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva -, il quale esclude che l’Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro” (Cass. n. 11543 del 2016, n. 12265 del 2017).

Il motivo deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con raccoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

In considerazione dell’applicazione dello ius superveniens si ritiene di dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara processo.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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