Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16748 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 06/08/2020), n.16748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18211-2012 proposto da:

EDIL 99 COOPERATIVA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la EDIL 99 S.r.l., ricorre avverso la sentenza n. 283/4/2011, depositata in data 7/06/2011, con la quale la CTR della Campania, Sez. Salerno, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado accoglieva il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in merito agli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2002 e 2003, elevati nei confronti della contribuente, con i quali l’Ufficio determinava induttivamente maggiori ricavi e recuperava costi ritenuti indeducibili (spese per carburante, per l’acquisto di pezzi di ricambio, di un televisore e di beni alimentari);

in particolare, per quanto di interesse, la CTR ha fondato la pronuncia oggetto di impugnativa sui seguenti presupposti: a) la ricostruzione dei ricavi da parte dell’Ufficio è puntuale, mentre risultano generiche e non provate le asserzioni della contribuente circa il numero dei dipendenti effettivamente in servizio, in quanto basate su uno stralcio del libro matricola non autenticato, e quelle relative al prezzo a mq. per la posa in opera dei pavimenti e rivestimenti, in quanto basate su contratti d’appalto non registrati; b) risultano indeducibili i costi relativi al consumo del carburante per il solo uso di un motocompressore, perchè tale consumo non risulta documentato dalle schede carburante che il gestore dell’impianto avrebbe potuto rilasciare indicando in luogo del numero di targa dell’autoveicolo, gli estremi identificativi del motocompressore (numero di matricola);

avverso tale sentenza ricorre la EDIL 99 S.r.l., affidandosi a quattro motivi;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato “ultra petita” su circostanze (numero dei lavoratori, prezzo al metro quadro dei pavimenti) che non sono state oggetto di dibattito processuale, e non sono state considerate negli atti di parte;

2. con il secondo mezzo di gravame viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, e dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di secondo grado utilizzato i valori medi del settore, inidonei a fondare l’accertamento induttivo, in quanto privi di ulteriori elementi attestanti l’esistenza di attività non dichiarate;

3. con il terzo mezzo di gravame viene dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla mancata considerazione e valutazione delle avverse deduzioni fornite dalla contribuente nella documentazione da quest’ultima prodotta, relative alle giornate effettivamente impiegate per la posa in opera di pavimenti e sul prezzo realmente corrisposto dalle imprese di costruzione committenti;

4. con il quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 21 febbraio 1977, n. 31, art. 2, e del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, art. 1, per avere la CTR errato nel ritenere indeducibili le spese inerenti l’uso del motocompressore, in quanto non correttamente documentate;

5. il primo motivo s’appalesa infondato, e per altro verso inammissibile;

6. per quanto attiene al primo profilo, va evidenziato che non sussiste il vizio di “extra petizione” perchè l’Agenzia delle Entrate con il proprio appello ha contestato integralmente la sentenza di primo grado chiedendo la conferma del proprio atto impositivo, ed il giudice d’appello in conformità alla richiesta di parte appellante ha “condiviso la ricostruzione puntuale dei ricavi effettuata dall’Ufficio”;

7. in merito al secondo profilo, deve rilevarsi l’inammissibilità del motivo in disamina, in quanto carente sul piano dell’autosufficienza, la ricorrente, infatti, non trascrive, nè riporta ed indica in quale fase processuale e dove sono stati prodotti i documenti comprovanti l’esistenza del vizio di “extra petizione”;

8. il secondo motivo appare infondato, in quanto le medie di settore pur non costituendo di per sè stesse un “fatto noto” storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ben possono rappresentare e sostenere una prova per presunzioni, laddove siano sostenute da ulteriori elementi indiziari (Cass. n. 27488/2013);

9. nel caso in disamina, però, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, tali elementi a sostegno delle medie di settore sussistono, e sono stati indicati dal giudice del merito, con riferimento al numero delle unità lavorative in servizio nei periodi considerati, ed al prezzo della posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti, quantificati dalla ricorrente su contratti d’appalto non registrati, e quindi, inattendibili;

10. parimenti infondato, s’appalesa, infine, il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento dei costi per l’acquisto di carburante da utilizzare per un motocompressore;

11. al riguardo, premesso che la scheda carburante è obbligatoria anche per i veicoli a motore utilizzati all’interno di cantiere e privi di targa (Cass. n. 24930/2011), il Collegio ritiene di dover dare continuità ad un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 21769/2005), secondo il quale, ai sensi del D.M. 7 giugno 1977, art. 2, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali di cui alla L. n. 31 del 1977, art. 2, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività dell’impresa, deve essere istituita una scheda mensile contenente tra l’altro gli elementi di identificazione, e quindi, anche la indicazione del numero di targa, che pur non espressamente richiesto dalla citata normativa, deve ritenersi prescritto, obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di identificazione del veicolo, e ciò trova conferma, ed è di specifica rilevanza in relazione al motivo in disamina, nella circostanza che per i veicoli non ancora immatricolati e per quelli (come il motocompressore) per loro natura privi di targa perchè non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente l’istituzione della scheda carburante e l’individuazione del veicolo, mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (v. rispettivamente C.M. 39/362701 del 13/7/1977 e R.M. 363799 del 19/12/1977, entrambe della Dir. Gen. Tasse);

12. di conseguenza, appare corretta la statuizione sul punto della CTR che ha ritenuto l’obbligatorietà dell’indicazione del numero di matricola del motocompressore, al fine di beneficiare della deducibilità delle spese per l’acquisto di carburante;

13. in ogni caso la CTR con motivazione di merito non sindacabile in questa sede ha ritenuto inattendibile il dato quantitativo sul consumo di carburante indicato dalla contribuente;

14. per quanto precede, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso in epigrafe, e per l’effetto condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio liquidate in Euro 2900,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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