Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16747 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 16/07/2010), n.16747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31961/2005 proposto da:

LUIGI BRUNETTI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso l’avvocato LUDINI Elio, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASTRETTA

MASSIMILIANO, MARIANI NERINO, MARIANI MARCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso l’avvocato LUCISANO Claudio, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. – GRUPPO BANCO DESIO (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 6, presso l’avvocato LA

SCALA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

L.S.G., C.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3253/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato E. LUDINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente B.E., l’Avvocato C. LUCISANO,

per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente Banca, l’Avvocato M. PESENTI, per

delega Avv. La Scala, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18-5-2000, Luigi Brunetti S.r.L., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno per illegittima sottrazione dal suo patrimonio della somma di L. 189.227.952, relativa ad assegni non trasferibili, emessi a favore di essa società, incassati e versati nel conto corrente, intrattenuto presso detta Banca, da B.E., socio non autorizzato ad operare per conto della società.

Si costituiva la Banca convenuta, negando ogni responsabilità al riguardo. Essa chiedeva ed otteneva di chiamare in manleva B.E.. Questi si costituiva, allegando di aver incassato i titoli in forza di procura notarile, e segnalando comunque l’avvenuta transazione con la società della controversia insorta al riguardo; disconosceva le sottoscrizioni per girata su due degli assegni in questione.

Il Tribunale di Monza, con sentenza del 20-2-2003, accoglieva la domanda della società, condannando la Banca al risarcimento del danno nei suoi confronti. Interponeva appello la Banca convenuta, chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti; si costituivano la società, che chiedeva rigettarsi l’appello, nonchè il terzo chiamato, che proponeva appello incidentale avverso la condanna della Banca. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza 10-17/12/2004, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello e rigettava la domanda della Luigi Brunetti S.r.L..

Ricorre per cassazione la società appellata, sulla base di tre motivi.

Resistono, con controricorso, il Banco di Desio e Brianza S.p.A. nonchè B.E..

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per ragioni sistematiche, si esamina dapprima il terzo motivo del ricorso, con il quale la Brunetti S.r.L. lamenta errata e contraddittoria motivazione in ordine al contenuto della procura speciale, rilasciata a B.E.. Afferma la ricorrente che tale procura non conferiva il potere di incassare assegni tratti a favore della società. Si configura, all’evidenza, una circostanza di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede. Il Giudice a quo, con motivazione adeguata e non illogica, ha precisato che la procura speciale in questione presentava un contenuto eccezionalmente ampio di rappresentanza e gestione ordinaria e straordinaria, e in tale ambito era prevista la facoltà di esigere qualunque somma o credito di capitali ed accessori, girare effetti cambiari per l’incasso e lo sconto, emettere assegni a valere sui fondi sociali, firmarli e trasferirli, ritirare titoli tanto al portatore che nominativi; il B., dunque, secondo la sentenza impugnata, ben rappresentava la società, anche nell’attività contestata.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ove si precisa che l’assegno bancario, emesso con la clausola non trasferibile, non può essere pagato se non al prenditore o, a sua richiesta, accreditato sul suo conto corrente.

Il motivo va rigettato siccome infondato.

Non si ravvisa violazione alcuna della norma suindicata.

E’ bensì vero che questa vieta il pagamento dell’assegno bancario non trasferibile a persona diversa dal prenditore (nella specie la Soc. Brunetti), ma ciò non esclude certo che tale attività sia svolta dal suo procuratore speciale.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sulla prova dell’incasso degli assegni da parte di B.E.. Secondo la ricorrente, dagli atti di causa emergerebbe che gli assegni non erano stati incassati dal B.: egli ha disconosciuto la sottoscrizione di due assegni, e la Banca non ha proposto istanze di verificazione.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Si tratta, anche in tal caso, di circostanza di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede. La pronuncia impugnata, con motivazione adeguata e non illogica, precisa che tutti gli assegni (anche i due disconosciuti nelle firme di girata) sono stati di fatto incassati da B.E., in quanto dai prodotti e non contestati estratti conto del Banco di Desio, essi risultano tutti versati sul suo conto corrente, con assoluta coincidenza di date ed importi.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per ciascuno, a favore del Banco di Desio e Brianza, e di B.E., di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di rito legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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