Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16747 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14214-2010 proposto da:

IMMOBILIARE ELLE SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

CARICATERRA, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO FIORE

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2009 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto per i motivi 1^ e 2^ del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 48 del 2 aprile 2009, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riformando integralmente la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, decidendo sul ricorso proposto da G.S., nella sua qualità di legale rappresentante della Immobiliare Elle s.r.l., aveva annullato l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, disconoscendo un credito IVA esposto nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2002, ne aveva richiesto il pagamento applicando le relative sanzioni, sul presupposto che l’adesione della società al condono fiscale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7 aveva inibito i poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Il giudice di appello, andando di contrario avviso, sosteneva che l’adesione della società contribuente al condono fiscale di cui alla predetta legge non impediva all’Amministrazione finanziaria l’espletamento di “attività diverse da quella di accertamento, quale quella diretta a richiedere al contribuente l’esibizione della documentazione che giustifichi le richieste e le pretese dallo stesso avanzate”.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione la società contribuente che deduce tre motivi, cui l’Agenzia replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel presente giudizio, in cui le parti discutono dei limiti posti dalla L. n. 289 del 2002 ai poteri accertativi dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente che abbia aderito ad una delle forme di condono fiscale ivi previste, torna in rilievo la questione, più volte decisa da questa Corte, della compatibilità di quei condoni con l’ordinamento eurounitario in materia di tributi armonizzati (nella specie, di IVA); compatibilità espressamente negata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in causa C-132/06, a seguito di procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea contro la Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE, sulla L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9, per contrasto con gli artt. 2 e 22 della Sesta direttiva in materia di IVA (del 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE) nonchè con l’art. 10 del Trattato della Comunità Europea.

1.1. Già all’indomani di detta pronuncia, le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 20068 del 2009, poi seguita da numerosissime pronunce conformi di questa Sezione (ex plurimis, Cass. n. 19546 del 2011; n. 8110 e n. 13505 del 2012; n. 20435 del 2014; n. 420, n. 1003, n. 5953, n. 6667, n. 7852, n. 19436 e n. 20064 del 2015; fino alle recentissime sentenze n. 406, n. 409, n. 410, n. 411, n. 416 e n. 961 del 2016), hanno affermato che “in tema di condono fiscale, la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06 – secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE in materia di all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto – ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato, all’accertamento e/o alla riscossione di tutto o parte dell’imposta dovuta, oltre che delle sanzioni per la relativa violazione, trattandosi di misure di carattere dissuasivo e repressivo, la cui funzione è quella di determinare il corretto adempimento di un obbligo nascente dal diritto comunitario”.

1.2. L’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per IVA – che è il tributo oggetto dell’avviso di accertamento e del condono cui ha aderito la società contribuente – comporta la disapplicazione della citata disposizione, che va disposta anche d’ufficio e, quindi, a prescindere da specifiche deduzioni di parte (nella specie appunto mancanti). “Il principio di effettività contenuto nell’art. 10 del Trattato CE comporta infatti, come affermato sempre da questa Corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni processuali, o, nella specie, il del giudizio di cassazione (vedi, procedimentali o carattere chiuso oltre alle sopra citate pronunce di questa Corte, la sentenza delle sezioni unite n. 26948 del giurisprudenza eurounitaria, 1995, in causa C- 312/93, dicembre 1995, in causa Schijndel; del 27 febbraio 2006, nonchè, per la CGUE del 14 dicembre Peterbroeck; del 14 C -430-431/93, Vari 2003, in causa C – 327/00, Santex)” (così in Cass. n. 961 del 2016).

2. E appena il caso di ricordare, inoltre, che quanto attiene all’imposta si riferisce anche alle sanzioni, come indicato punto 42 della citata sentenza in causa C-132/06, pur non essendo la materia delle sanzioni regolata dalla 6^ direttiva (Cass. n. 20068 e n. 25701 del 2009; n. 19546 del 2011; n. 13505 del 2012; n. 23750 del 2015).

3. Pertanto alla luce della citata giurisprudenza comunitaria, nonchè dell’orientamento costante di questa Corte, va rigettato il ricorso con cui la ricorrente ha censurato la sentenza di appello che, revocando la statuizione di primo grado, ha sostanzialmente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio finanziario ha proceduto al recupero del credito di imposta IVA esposto in dichiarazione dalla società contribuente.

Infatti, la ricorrente ha chiesto (nel primo motivo) la cassazione della sentenza di appello deducendo (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) la violazione e la falsa applicazione da parte del giudice tributario della L. n. 289 del 2002, art. 7 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 54, per aver ritenuto applicabili tali ultime disposizioni nonostante il divieto posto dal citato art. 7, comma 11, nonchè (nel secondo motivo) la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) ed infine (nel terzo motivo) il vizio di omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla dedotta rilevanza della comunicazione con cui l’Ufficio erariale aveva confermato la regolarità formale della liquidazione delle imposte (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Trattasi, all’evidenza, di censure relative a profili incisi dall’inapplicabilità al caso in esame della L. n. 289 del 2002, così da essere superfluo il loro esame.

4. In estrema sintesi, il ricorso deve essere rigettato anche se la pronuncia in appello va corretta in diritto, per il diverso motivo di rigetto del ricorso originariamente proposto dalla società ricorrente, qui affermato.

5. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. giustizia n. 55 del 2014.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in 3.700,00 Euro, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, della Sezione Quinta Civile, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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