Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16746 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2612-2010 proposto da:

s.r.l. 3 Ipercash, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso,

dagli avvocati Edoardo Belli Contarini e Francesco Giuliani, presso

lo studio dei quali in Roma, alla via Sicilia, n. 66, elettivamente

si domicilia;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliatosi in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 29, depositata in data 7 aprile

2010, n. 75/29/10;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

18 aprile 2016 dal Consigliere Dr. Angelina Maria Penino;

udita per la società l’avv. Daniela Cutarelli, per delega dell’avv.

Edoardo Belli Contarini;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dr. Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

In esito ad una verifica fiscale presso la sede della società, l’Agenzia ha ad essa notificato un avviso di accertamento concernente Iva 2000, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni.

La contribuente ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributario provinciale. Quella regionale, invece, ha accolto l’appello dell’ufficio, sostenendo, quanto al profilo in esame, che la violazione del termine di sessanta giorni non è sanzionata da nullità. Ha poi ritenuto adeguatamente motivato l’avviso, che ha considerato fondato nel merito.

Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente, che affida a tre motivi, che illustra con memoria, cui l’Agenzia non replica con difese scritte.

Diritto

1.-Col primo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, là dove il giudice d’appello ha ritenuto legittimo l’avviso, benchè emanato antecedentemente al decorso del termine dilatorio di sessanta giorni prescritto dal settimo comma di questa norma.

La censura è fondata.

E’ ormai ius receptum che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184).

2.- Dopo qualche iniziale perplessità, la giurisprudenza della Corte è ormai ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza non possano identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento, del quale la sentenza impugnata, sia pure in narrativa, dà conto (tra varie, vedi Cass. 12 agosto 2015, n. 16707; 7 agosto 2015, n. 16602; 15 luglio 2015, n. 14803; 28 marzo 2014, n. 7315; 5 febbraio 2014, n. 2592; 3 febbraio 2014, n. 2279; 3 febbraio 2014, n. 2281; 29 gennaio 2014, n. 1869), giacchè è dovere dell’amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Altrimenti, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell’urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso; fermo restando, hanno sottolineato le sezioni unite, che spetta all’ufficio l’onere di provarne in giudizio la sussistenza.

2.1.- Qualora l’amministrazione deduca, quale circostanza di “particolare e motivata urgenza”, il fatto di non aver potuto rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni allegando giustappunto l’imminente scadenza del termini previsti per l’azione di accertamento, l’oggetto della prova va individuato nella oggettiva impossibilità di adempimento dell’obbligo, traducendosi nella circostanza che l’imminente scadenza del termine di decadenza, ostativa al tempestivo adempimento dell’obbligo di legge, sia dipesa da fatti o condotte non imputabili all’amministrazione a titolo di incuria, negligenza o inefficienza (in termini, tra varie, Cass. 10 giugno 2015, n. 11993; 16 marzo 2016, n. 5149).

2.2.-Nel caso in esame, nessuna utile allegazione è stata fornita dall’Agenzia.

Il che comporta l’accoglimento del motivo, con assorbimento dei restanti, la cassazione della sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito del giudizio, con l’accoglimento dell’impugnazione originariamente proposta.

La circostanza che l’orientamento della Corte si sia consolidato dopo la presentazione del ricorso comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’impugnazione originariamente proposta. Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA