Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16745 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4909/2008 proposto da:

V.W. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 88, presso il proprio studio

legale, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato

PRIORESCHI MAURILIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato V.W. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito del processo promosso dinanzi al Tribunale di Roma da A.G.C. nei confronti dell’avv. V.W., quest’ultimo presentava istanza di ricusazione nei confronti del giudice istruttore, dr.ssa R.R., allegando l’omessa disamina di varie eccezioni ed istanze da lui presentate e, in generale, la mancanza di serenità e di imparzialità nella trattazione della fase istruttoria in corso.

Con ordinanza 31 ottobre 2007 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e condannava l’avv. V. alla pena pecuniaria di Euro 11,00.

Avverso il provvedimento l’avv. V. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 19 febbraio 2008 ed ulteriormente illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

La parte intimata non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 24 maggio 2011 il Procuratore generale ed il ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile sotto più profili.

In via pregiudiziale di rito, non ne è stata curata la notifica alla controparte, dr. A.G., attore nel processo pendente dinanzi al tribunale di Roma, nel quale si è innestato il subprocedimento di ricusazione. Non è dato, per contro, rinvenire la ragione giustificativa dell’evocazione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, affatto estraneo al processo di merito in corso.

Sotto il profilo contenutistico, è jus receptum che l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione. Essa, infatti, pur avendo natura decisoria – in quanto concerne un’istanza diretta a far valere l’imparzialità del giudice, che costituisce non solo un interesse generale dell’amministrazione da giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte (art. 111, nel testo novellato, della Costituzione; art.6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo) – difetta tuttavia del necessario carattere della definitività, soggetta com’è a riesame, nel corso dello stesso processo, mediante il controllo sulla pronuncia resa dallo iudex suspectus, previa conversione del vizio di incompatibilità in motivo di nullità e quindi di gravame della sentenza (Cass., sez. 1^, 15 settembre 2009, n.19803; Cass., sez. 1^ 1 marzo 2007, n. 4846; Cass., sez. 1^, 12 luglio 2006, n. 15780;

Cass., sez. unite, 20 novembre 2003, n. 17.636).

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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