Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16745 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20685/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CONTE Fabrizio con studio in MILANO VIA

FREGUGLIA 8-A (avviso postale), giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano P.P. proponeva opposizione avverso l’avviso di liquidazione che l’ufficio del registro gli aveva fatto notificare per il pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza emessa da quel tribunale nel 1996 per responsabilità inerente alla gestione della società Fiprim posta in liquidazione coatta amministrativa.

Esponeva che l’atto impositivo era infondato, sul presupposto che egli non doveva rispondere del debito d’imposta gravante invece sulla parte soccombente, mentre invece egli era stato mandato assolto da qualunque addebito.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza del ricorso introduttivo, giacche si trattava di obbligazione solidale inerente all’atto giudiziario nella sua interezza.

Quella commissione lo rigettava.

Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva appello, cui l’agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale accoglieva il gravame, sul presupposto che non si trattava di responsabilità solidale verso il fisco, dovendo invece l’imposta essere pagata dalla parte soccombente.

Contro questa pronuncia il Ministero e l’agenzia hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo.

P. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 21, 37 e 57 e art. 8 Tariffa parte prima ad esso allegata, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto in ogni caso il contribuente è tenuto a pagare l’imposta, salvo l’eventuale azione di regresso nei riguardi di altra parte, posto che non può farsi differenza tra vincitore o soccombente nelle parti del processo, per l’esigenza pratica del fisco di realizzare il proprio credito nei confronti di chicchessia tra le medesime, trattandosi poi di regolamento a parte nel rapporto interno tra gl’interessati.

La CTR osservava che la sentenza emessa dal tribunale non comportava il pagamento dell’imposta di registrazione anche a carico di P., sul presupposto che egli era stato assolto dalla pretesa avanzata dalla controparte nel processo civile, in cui invece altro soggetto era rimasto soccombente.

L’assunto è corretto.

Appare opportuno premettere che l’obbligo solidale del pagamento delle spese di registrazione della sentenza è posto a carico delle parti del processo in applicazione della speciale normativa tributaria, che lo prevede, a prescindere dall’esito favorevole o meno di esso per quella incisa, la quale semmai ha il diritto di regresso nei rapporti interni, e nel rispetto della disposizione dell’art. 1298 cod. civ., u.c., secondo cui le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente; se poi con la medesima si è disposta la compensazione di quelle giudiziali, esse vanno accreditate all’erogante in ragione della metà. Tale diritto poi si differenzia rispetto a quello al rimborso delle spese processuali ed è esercitabile autonomamente, con la conseguenza che esso è configurabile anche quando quest’ultimo sia escluso a cagione della totale compensazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 2500 del 21/02/2001, n. 11324 del 18/12/1996).

Orbene, ciò posto, nel caso di specie l’amministrazione non fa questione attinente al segmento del rapporto inerente esclusivamente a P., ma incentra l’oggetto della pretesa addirittura su tutto il provvedimento, avente più capi autonomi corrispondenti ai numerosi soggetti, nei cui confronti la società finanziaria attrice aveva avanzato la richiesta di risarcimento, che era stata rigettata nei confronti del contribuente, per il quale il relativo rapporto non poteva che essere connotato da autonomia rispetto alle altre diverse posizioni dei soggetti pure coinvolti. Infatti anche in base alla più accreditata giurisprudenza di questa Corte, che via via è andata sempre più consolidandosi, l’obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa per l’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, circa il pagamento di quella dovuta in relazione ad una sentenza emessa in presenza di pluralità di parti in caso di litisconsorzio facoltativo, come nella specie, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico. Infatti in tale ipotesi -diversamente dal litisconsorzio necessario – pur nell’identità delle questioni, permane l’autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole “causae petendi”, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte. Dunque, poichè l’imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, con la conseguenza che il vincolo di solidarietà resta escluso nei confronti dei soggetti estranei al medesimo (V. pure Cass. Sentenze n. 14112 dell’11.6.2010, n. 16891 del 21/07/2009). Il ricorso perciò deve essere rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 2.700,00(duemilasettecento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2.500,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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