Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16745 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato, presso gli

uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

OM GROUP ULTRA PURE CHEMICALS s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Enrico Allegro e

Fioravante Carletti, elettivamente domiciliato presso lo studio del

secondo in Roma, alla via Lucrezio Caro, n. 62;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Esatri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 33, depositata in data 26 giugno

2009, n. 57/33/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

18 aprile 2016 dal Consigliere Dr. Angelina Maria Perrino;

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato avv. Guizzi

Roberta e per la società l’avv. Fioravante Carletti;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore

generale Dr. Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità

e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

Riferisce la narrativa della sentenza che, a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’Agenzia delle entrate ha disposto l’iscrizione a ruolo nei confronti della società contribuente di importi dovuti a titolo di iva concernente gli anni d’imposta 2000 e 2001 e che la contribuente ha impugnato la conseguente cartella, ottenendone in primo grado il parziale annullamento, limitatamente all’importo delle sanzioni, ridotte del 30%.

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, facendo leva sulla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, rimarcando all’uopo che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto invitare previamente il contribuente a rendere i chiarimenti necessari.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui replica con controricorso la sola società.

Il giudizio proviene da altra udienza, in esito alla quale si è disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, ritualmente avvenuta.

Diritto

1.- Va preliminarmente respinta l’eccezione, proposta in controricorso, d’inammissibilità per tardività del ricorso, in quanto a fronte del deposito della sentenza, risalente al 26 giugno 2009, il termine lungo di un anno e quarantasei giorni all’epoca applicabile è andato a cadere il 26 settembre 2010, domenica, di guisa che legittimamente, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 4 il ricorso è stato consegnato per la notificazione il lunedì successivo.

2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando l’omissione di pronuncia in ordine al motivo di appello da essa proposto, col quale aveva rimarcato che il ricorso introduttivo non concerneva l’impugnazione della cartella di pagamento n. (OMISSIS), recante l’iscrizione a ruolo dell’iva dovuta per gli anni 2000 e 2001, bensì della cartella n. (OMISSIS), scaturente dall’iscrizione a ruolo dell’iva inerente all’anno d’imposta 2002.

La censura è fondata.

L’esame degli atti ha consentito di acclarare che sin dal primo grado, in sede di controdeduzioni, l’Agenzia delle entrate ha fatto riferimento al ricorso concernente la seconda cartella indicata e che, a fronte della sentenza della Commissione tributaria provinciale, ha incentrato l’appello sulla circostanza che la società ha proposto un “unico e solo ricorso notificato due volte allo scrivente Ufficio e cioè il ricorso avverso la cartella n. (OMISSIS) relativa all’iva anno 2002”.

Ciononostante, manca qualsivoglia statuizione al riguardo della Commissione tributaria regionale.

Il ricorso va in conseguenza accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinchè esamini la doglianza e regoli le spese.

PQM

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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