Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16745 del 07/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 15/11/2016, dep.07/07/2017),  n. 16745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14389/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI MILANO SPA, in persona del Procuratore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, rappresentato e

difesa dall’avvocato LAURA CASTALDI delega a margine;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 71/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASTALDI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un motivo nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento, notificata il 28 aprile 2006 alla spa Compagnia di assicurazioni Milano, recante l’iscrizione a ruolo di IRPEF dovuta per l’anno 2000 per omessi o carenti versamenti di ritenute alla fonte, liquidata in base alla dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, in quanto non era stata fornita la prova dell’invio della prodramica comunicazione, cui l’emissione della detta cartella è condizionata.

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria, mentre non ha svolto attività nella presente sede Equitalia Fsatri spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’amministrazione ricorrente assume che la comunicazione ivi prevista non costituirebbe un obbligo, sanzionato con la nullità del successivo provvedimento, “funzionale alla regolarità della successiva liquidazione e iscrizione a ruolo delle imposte riscontrate come dovute a seguito di controllo automatizzato”.

Il motivo è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si detta procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (Cass. n. 8342 del 2012). Nella specie la detta ipotesi non ricorreva, essendo stata emessa la cartella “per omessi o carenti versamenti di ritenute alla fonte” dichiarate dalla contribuente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

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