Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16745 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 16745 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

PU
ORDINANZA

sul ricorso 20789-2006 proposto da:
CAPITALIA S.P.A. (c.f. 00644990582), in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, BIPOP CARIRE
S.P.A. (c.f. 03336830967), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliate

in ROMA,

VIA ASIAGO 8,

presso

Data pubblicazione: 04/07/2013

l’avvocato AURELI STANISLAO E MICHELE,
rappresentate e difese dall’avvocato CALTABIANO
ALBERTO, rispettivamente giusta procura speciale
per Notaio dott. ANTONIO MARIA ZAPPONE di ROMA Rep.n. 81003 del 5.7.2006 e procura speciale per
Notaio dott.ssa CECILIA CASASOLE di REGGIO EMILIA –

1

Rep.n. 22327 del 3.7.2006;
– ricorrenti contro

FILIPPO

FOCHI

S.P.A.

IM

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA;

sul ricorso 26415-2006 proposto da:

FILIPPO

FOCHI

S.P.A.

IN

AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA (c.f. 00300880374), in persona dei
Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso
l’avvocato DI PIERRO NICOLA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARPI FEDERICO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

CAPITALIA S.P.A., BIPOP CARIRE S.P.A.;
– intimate –

avverso la sentenza n.

– intimata –

179/2006 della CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/05/2013 dal Consigliere
Dott. RENATO BERNABAI;
udito, per le ricorrenti, l’Avvocato M. AURELI che

2

ha chiesto l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

//
/

per l’estinzione per rinuncia.

/
/

3

RITENUTO
– che con atto di citazione notificato il 20 aprile 2000 la
FILIPPO FOCHI s.p.a., in amministrazione straordinaria, conveniva
dinanzi al Tribunale di Bologna la CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO

legge fallimentare di rimesse solutorie per complessive lire
516.516.959 effettuate dalla società in bonis, nel periodo sospetto
annuale, sul conto corrente non assistito da apertura di credito
acceso presso la filiale di Bologna;
– che la banca convenuta non si costituiva in giudizio ed era
perciò dichiarato contumace;
– che con comparsa depositata il 19 settembre 2000 si
costituiva invece la BIBOP-CARIRE s.p.a., che eccepiva, in via
pregiudiziale di rito, la nullità della citazione, assumendo di aver
incorporato con atto pubblico di fusione in data 23 luglio 1999,
iscritto nel Registro delle imprese, la Cassa di Risparmio di Reggio
Emilia e nel merito contestava la fondatezza della domanda;
– che con sentenza 2 dicembre 2003 il Tribunale di Bologna, in
accoglimento della domanda, revocava le rimesse in questione,
condannando la Bibop-Carire alla restituzione del relativo importo,
oltre gli interessi e la rifusione delle spese di giudizio;
– che il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello
di Bologna, che rigettava altresì l’appello incidentale proposto dalla
Filippo Fochi s.p.a. e dichiarava inammissibile l’intervento in causa
della Bibop-Carire s.p.a., con condanna di quest’ultima in solido con
l’appellante principale alla rifusione delle spese di giudizio sostenute
dalla Filippo Fochi s.p.a.;

EMILIA s.p.a. per ottenere la revoca, ex art. 67, secondo comma,

- che avverso la sentenza, notificata il 12 maggio 2006 la
Capitalia s.p.a. e la Bipop Carire s.p.a. proponevano ricorso per
cassazione, articolato in sette motivi e notificato il 10 luglio 2006;
– che la Filippo Fochi spa resisteva con controricorso e
proponeva, a sua volta, ricorso incidentale articolato in un unico

– che, prima dell’udienza di discussione, l’Unicredit s.p.a, quale
società incorporante di Capitalia s.p.a., Bipop Carire s.p.a e la
Filippo Fochi s.p.a. depositavano, congiuntamente, atto di rinunzia
ai rispettivi ricorsi ex art.390 cod. proc. civile;
– che il giudizio dev’essere dunque dichiarato estinto, senza
pronuncia sulle spese (art.391, ultimo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M

– Dichiara estinto il giudizio.

Roma, 15 Maggio 2013

motivo;

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