Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16744 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 24/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13213/2007 proposto da:

C.F. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso l’avvocato MARINO

MARINA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRESINA CINZIA, giusta a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso l’avvocato ODDO MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STARRANTINO GIOVANNI, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA depositato il

22/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. ATTANASIO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato G. STARRANTINO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 737 c.p.c., la signora M.C. chiedeva al Tribunale di Messina, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n.898, art. 9, terzo comma 3, (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), l’accertamento del diritto a percepire, quale ex – coniuge del defunto F.D., una quota della pensione di reversibilità, da liquidare sulla base della durata legale del matrimonio, di anni 30 e mesi otto, tenuto conto della sua mancanza di reddito.

Resisteva alla domanda la signora C.F., coniuge di seconde nozze del F..

Con provvedimento emesso il 13 aprile 2006 il Tribunale di Messina dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivava che la signora M. aveva già ottenuto, in unica soluzione, la corresponsione dell’indennità di mantenimento concordata con l’ex coniuge: onde non poteva considerarsi titolare di un assegno divorzile, presupposto del riconoscimento della pensione di reversibilità.

In accoglimento del successivo reclamo, la Corte d’appello di Messina con decreto 22 gennaio 2007 attribuiva alla signora M. la somma di Euro 600,00 mensili, ordinandone il versamento diretto da parte dell’INPDAP; salva la ripetizione degli arretrati nei confronti della signora C.. Compensava fra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Avverso il decreto, notificato il 20 febbraio 2007, la signora C. proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato il 18 aprile 2007.

Deduceva:

1) la violazione di legge, per carenza del presupposto della titolarità di un assegno divorzile, L. n. 898 del 1970, ex art. 5;

2) la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, comma 3, nella liquidazione eccessiva della quota di pensione di reversibilità spettante all’ex-coniuge. Resisteva con controricorso la signora M..

All’udienza del 24 maggio 2011, il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce il difetto del presupposto della titolarità di un assegno divorzile, L. n. 898 del 1970, ex art. 5.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello di Messina ha dato atto dell’attribuzione alla M. di un assegno divorzile a carico del defunto sig. F.; la cui liquidazione è stata concordata tra le parti in forma onnicomprensiva, con salvezza espressa dei diritti relativi alla pensione di reversibilità.

E’ quindi certo il riconoscimento giudiziale della titolarità dell’assegno, elevato dalla norma invocata a presupposto per l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità (Cass., sez. 1^, 28 Maggio 2010, n.13108; Cass., sez. 1^, 1 Agosto 2008, n.21002); mentre resta irrilevante, ai fini che qui interessano, la modalità solutoria del debito, una tantum, espressamente consentita dalla stessa L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, in via alternativa all’ordinaria corresponsione periodica.

La correttezza dell’interpretazione normativa, da parte della corte territoriale, trova altresì conferma, a contrario, nella diversa disposizione di cui al successivo art.9 bis, legge cit., nel quale la periodicità del pagamento assurge, invece, a requisito per l’attribuzione all’ex-coniuge superstite, in stato di bisogno, di un assegno a carico dell’eredità. La difforme disciplina trova la sua ratto nella diversità soggettiva dei debitori. Nei soli confronti dell’ex – coniuge onerato – e non pure dell’ente previdenziale – l’onnicomprensività del versamento in unica soluzione dell’assegno divorzile estingue, infatti, ogni debito, non lasciando spazio a successive pretese sul suo patrimonio personale, neppure post mortem.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione di legge nella liquidazione in misura eccessiva della quota di pensione di reversibilità.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale fino alla sentenza di scioglimento del matrimonio; a nulla rilevando l’effettiva convivenza, o no, mantenuta dai coniugi prima di tale data.

Al riguardo si richiama il principio che il contributo dato dall’ex – coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune non cessa automaticamente con il venir meno della convivenza e con l’instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale (Corte costituzionale 24 gennaio 1991, n. 23: che, sulla base di tale premessa, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 bis, riguardante la fattispecie finitima del diritto dell’ex – coniuge ad una percentuale fissa dell’indennità di fine – rapporto, ancorato dalla norma alla durata del matrimonio, anzichè a quella dell’effettiva convivenza).

Per il resto, le ulteriori argomentazioni difensive tendono a introdurre un riesame nel merito della determinazione concreta della quota di pensione di reversibilità attribuita alla M. che, oltre ad essere inammissibile in questa sede, non è riconducibile, neppure in astratto, alla censura di violazione di legge prospettata, attenendo piuttosto ad un vizio di motivazione.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA