Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16744 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18605/2006 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CONTE Fabrizio con studio in MILANO VIA

FREGUGLIA 8-A (avviso postale), giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 25/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che si richiama al

controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano P.P. proponeva opposizione avverso l’avviso di liquidazione che l’ufficio del registro gli aveva fatto notificare per il pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza emessa da quel tribunale nel 1996 per responsabilità inerente alla gestione della società Inifim posta in liquidazione coatta amministrativa.

Esponeva che l’atto impositivo era infondato, sul presupposto che semmai egli poteva rispondere solamente del capo che lo riguardava, e non anche degli altri relativi a soggetti diversi che avevano pure amministrato quella società.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio eccepiva l’infondatezza del ricorso introduttivo, giacchè si trattava di obbligazione solidale inerente all’atto giudiziario nella sua interezza.

Quella commissione lo rigettava.

Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva Appello, cui l’agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale rigettava il gravame, sul presupposto che si trattava di responsabilità solidale verso il fisco, e che semmai l’appellante avrebbe potuto chiedere il rimborso di quanto avrebbe versato, però solo in un secondo momento mediante regresso.

Contro questa pronuncia P. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, che si articola in tre doglianze.

Il Ministero e l’agenzia hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte rileva in via pregiudiziale che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 25, resa in data 14.4.2005 dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, su appello svolto dal medesimo nei confronti dell’agenzia delle entrate oltre il previsto termine annuale rispetto al deposito della sentenza, effettuato il 19.4.2005, essendo esso stato consegnato per la notifica il 5.6.2006 all’ufficiale giudiziario, come risulta dalla relativa annotazione apposta sull’originale dell’atto, e quindi dopo un anno e 46 giorni. Infatti si trattava di termine già scaduto, ancorchè di un solo giorno, posto che, come è noto, in tema di impugnazioni, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell’anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui “dies a quo non computatur in termine”, esso decorre dal 16 settembre (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 24816 del 24/11/2005; Sez. Un. n. 6983 del 05/04/2005). Quindi il ricorrente era incorso in decadenza, con la conseguenza che il gravame va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. Peraltro l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile, oltre che rilevabile d’ufficio, ancorchè la relativa eccezione non sia stata sollevata dai controricorrenti (V. pure Cass. Sentenze n. 11227 del 2003, n. 115 del 1995).

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore dei controricorrenti, e che liquida in complessivi Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 3.600,00 per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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