Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16744 del 04/07/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 16744 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 19325-2006 proposto da:
COMUNE DI MASCALUCIA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LOMELLINA 9, presso l’avvocato PATTI ALESSIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato RAGUSA SANTO,
giusta procura in calce al ricorso;

Data pubblicazione: 04/07/2013

– ricorrente contro

ACOSET S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ORVIETO l, presso l’avvocato CAUDULLO RAFFAELE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PRIVITERA

1

CARMELO,

giusta

procura

a

margine

del

controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

986/2005 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/10/2005;

pubblica udienza del 08/05/2013 dal Consigliere

/2
l

Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’estinzione del giudizio per rinuncia.

udita la relazione della causa svolta nella

2

Fatto e motivi
Ritenuto che la Corte di appello di Catania,con sentenza
del 4 ottobre 2005 ha confermato quella in data 20 giugno
2000 del Tribunale che dopo aver revocato il decreto

ingiuntivo 701/1992 aveva condannato il comune di
Mascalucia al pagamento della somma di £.156.593.273 a
favore del Consorzio acquedotto etneo,escludendo la
compensazione eccepita dall’ente locale con un proprio
credito di £. 116.133.273 per i lavori di collegamento
degli impianti del pozzo S.Leonardo anticipati per
sopperire alla grave carenza idrica che affliggeva quel
territori: ciò in quanto, attesa la natura di ente
pubblico non economico del Consorzio occorreva un
contratto per iscritto tra le due amministrazioni con le
quali detto ente avesse assunto la relativa
obbligazione:perciò da considerarsi nulla con la
conseguenza che non poteva essere opposta in compensazione
neppure la minore somma di £.53.000.000 indicata quale
limite di spesa autorizzata dal Consorzio per l’immediata
esecuzione dei lavori;
Che per la cassazione della sentenza il comune ha proposto
ricorso per due motivi;cui ha resistito il Consorzio
ACOSET con controricorso;

3

Considerato che il comune di Mascalucia ha depositato in
data 18 aprile 2013 atto di

rinuncia al sudetto

ricorso,sottoscritto dal suo difensore avv. A.Patti;
Rilevato che l’atto di rinuncia è stato accettato dalla

sottoscritto dal difensore del Consorzio avv.Privitiera;
Considerato,pertanto,che

deve

essere

dichiarata

l’estinzione del processo per rinuncia del comune di
Mascalucia ed accettazione della relativa rinuncia;e che
in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va
emessa in merito alle spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 8 maggio 2013.

controparte Simone e che anche quest’atto è stato

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