Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16743 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8384/2008 proposto da:

I.R.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato

CUCCIA ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato CERINO PASQUALE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, Via PALERMO

43, presso l’avvocato FIMIANI NICOLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati CACCIATORE FORTUNATO, LENTINI ALESSANDRO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 827/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 30 novembre 2007, accoglieva l’appello principale proposto da L.M.C. e rigettava l’appello incidentale proposto da I.R.M. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno dell’11 luglio 2006 in punto assegno per il coniuge e per i figli.

Ricorre per cassazione lo I..

Resiste con controricorso la L., che pure deposita memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Il ricorrente si limita a chiedere a questa Corte se vi sia stata falsa applicazione degli artt. 166 e 167, c.c., L. n 898 del 1970, art. 5 comma 6. Si tratta di mere interrogazioni, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (per tutte, Cass. S.U. n 28536/2008).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese C generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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