Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16743 del 07/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 07/07/2017, (ud. 13/12/2016, dep.07/07/2017),  n. 16743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28428-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE DI M.G. & C. SAS, T.A.,

R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 270/2009 della COMM. TRIB. REG. della

CALABRIA, depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANDRONIO ALESSANDRO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che dalla motivazione della sentenza di appello si evince che nel precedente grado di giudizio erano parti sia l’Impresa edile di M.G. e C. s.a.s., sia i soci di tale società: T.A., R.A., M.G. e T.S.;

che il contraddittorio nel giudizio di cassazione è stato invece instaurato solo nei confronti dell’Impresa edile di M.G. e C. s.a.s. e dei soci T.A. e R.A.;

rilevato che vi è dunque la necessità di integrare il contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti degli altri soci M.G. e T.S..

PQM

 

ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.G. e T.S.; assegna all’uopo termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA