Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16743 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 06/08/2020), n.16743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29806-2015 proposto da:

D.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE

CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA SILVANA ZARCONE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO, ed AGENZIA

DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. GIOIA VACCARI, ed elettivamente

domiciliata presso il ‘suo studio ih ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI

18.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3286/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR del Lazio rigettava il gravame interposto da D.P.P. contro la sentenza della CTP di Roma di rigetto del ricorso proposto dal medesimo avverso l’estratto di ruolo per Irpef, Iva e Iva per l’anno 2007;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, contribuente, affidato a tre motivi, cui replica a Equitalia Sud S.p.A. e all’Amministrazione con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

3. con nota dat. 5/7/2019, la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questo Collegio un’istanza di rinuncia al ricorso, per avere l’Agenzia delle Entrate Riscossione accolto, in relazione alle imposte oggetto della controversia, l’istanza di definizione agevolata presentata da D.P.P. ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. n. 136 del 2018, (cd. rottamazione ter);

4. pertanto, attesa la validità della rinuncia, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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