Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16743 del 06/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 06/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 06/08/2020), n.16743
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29806-2015 proposto da:
D.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE
CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GRAZIELLA SILVANA ZARCONE,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLO STATO, ed AGENZIA
DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliate in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e
difende;
– controricorrenti –
e contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avv. GIOIA VACCARI, ed elettivamente
domiciliata presso il ‘suo studio ih ROMA, VIALE GIOACCHINO ROSSINI
18.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3286/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/12/2019 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.
Fatto
CONSIDERATO
che:
1. la CTR del Lazio rigettava il gravame interposto da D.P.P. contro la sentenza della CTP di Roma di rigetto del ricorso proposto dal medesimo avverso l’estratto di ruolo per Irpef, Iva e Iva per l’anno 2007;
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, contribuente, affidato a tre motivi, cui replica a Equitalia Sud S.p.A. e all’Amministrazione con controricorso.
Diritto
RITENUTO
che:
3. con nota dat. 5/7/2019, la difesa di parte ricorrente ha fatto pervenire a questo Collegio un’istanza di rinuncia al ricorso, per avere l’Agenzia delle Entrate Riscossione accolto, in relazione alle imposte oggetto della controversia, l’istanza di definizione agevolata presentata da D.P.P. ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, convertito in L. n. 136 del 2018, (cd. rottamazione ter);
4. pertanto, attesa la validità della rinuncia, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020