Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16742 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13840/2007 proposto da:

V.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBERTO ASQUINI 95-F/5, presso l’avvocato SERMARINI

BARBARA, rappresentata difesa dall’avvocato FERRANTI GIUSEPPE

ROBERTO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262, presso l’avvocato NARDI MASSIMO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TARQUINIO CINZIA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANDREONI Anna Rosa, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato NARDI Massimo che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P..M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di separazione giudiziale, la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza 20/2-9/3/2006, in riforma della sentenza de Tribunale di Perugia del 22/10/2005, determinava assegno alimentare a favore di V.R. cui era stata addebitata la separazione, e a carico del coniuge S.P., per l’importo di Euro 250,00 mensili.

Ricorre per cassazione la V., sulla base di quattro motivi.

Resiste, con controricorso, il S., che pure presenta memoria per l’udienza.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Eccepisce preliminarmente il S. l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale alle liti di controparte, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’eccezione è fondata.

La procura speciale non è stata conferita a margine o in calce al ricorso, ma con atto separato non riveste la forma prevista dall’art. 83 c.p.c., comma 2, dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Non è pertanto possibile accertare se sia stata rilasciata in tempo anteriore o coevo all’atto di impugnazione. Per giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte, da ultimo, Cass. n. 20812 del 2010), tale difetto di forma rende inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in Euro 1.700,00 comprensivi di Euro 200.00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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