Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16742 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 04/04/2017, dep.06/07/2017),  n. 16742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5412-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1635/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 27/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1635/1/2015, depositata il 27 luglio 2015, la CTR dell’Emilia – Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Parma, nei confronti del sig. P.A., avverso la sentenza della CTP di Parma, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego dell’Ufficio sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2001 al 2004. Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la decisione impugnata – pacifica in fatto la circostanza che il contribuente, esercente la professione di agente di commercio, si è avvalso, per tutti gli anni d’imposta oggetto di richiesta di rimborso IRAP, del lavoro altrui ad opera di collaboratori dell’impresa familiare-ha tuttavia escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.

Il motivo è manifestamente fondato.

La decisione impugnata ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’attività svolta dal P. di agente di commercio sul presupposto che corrispondesse a terzi, occasionalmente, compensi di non rilevante entità.

In tal modo la CTR ha fatto, nella fattispecie in esame, non corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte sia con la pronuncia n. 12108, depositata il 26 maggio 2009, specificamente riferita ad agente di commercio, sia con la successiva Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, omettendo di considerare che – come rilevabile dagli stessi modelli delle dichiarazioni d’imposta per gli anni in oggetto, riportati dall’Amministrazione in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – per ciascun anno sono state corrisposte quote per collaboratori facenti parte dell’impresa familiare oscillanti tra un minimo di Euro 19530 ed un massimo di Euro 38432; integrando quindi la collaborazione continuativa dei familiari all’attività d’impresa del P. quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare e dovendo essa, quindi, essere valutata come sintomatica della sussistenza del relativo presupposto impositivo (in tal senso, cfr., specificamente, Cass. sez. 6-5, ord. 17 giugno 2016, n. 12616; Cass. sez. 5, 8 maggio 2013, n. 10777).

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR dell’Emilia – Romagna in diversa composizione, che, uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia – Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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