Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16741 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18451/2010 proposto da:

V.M. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di madre

delle minori VE.VA. e v., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S. BOTTICELLI presso l’avvocato MALAGESI

FEDERICA, rappresentata e difesa dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

VE.GA., COMUNE DI AGRATE BRIANZA;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

18/05/2010;

preliminarmente si da atto che non sono in atti gli avvisi di

ricevimento della notifica del ricorso;

l’Avv. CIPOLLARO chiede termine per depositare le cartoline o per il

rinnovo della notifica del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avv. CIPOLLARO FABRIZIO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, con decreto depositato il 18 maggio 2010, rigettava il reclamo proposto a norma dell’art. 739 c.p.c., da V.M. avverso il decreto emesso il 16 dicembre 2009 dal Tribunale per i Minorenni di Milano con il quale era stato confermato l’affidamento delle due figlie minori della V. al Comune di Agrate Brianza, con limitazione della potestà genitoriale per le decisioni concernenti gli incarichi affidati al servizio sociale e con limitazione della potestà della madre in relazione alle scelte sanitarie, da assumersi da parte dell’Ente sentito il padre.

Avverso tale decreto la V. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., a questa Corte formulando quattro motivi. Gli intimati, Comune di Agrate Brianza e Ve.Ga., non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il collegio, ai fini della verifica preliminare in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio: a) che non sono stati allegati al ricorso gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti copia conforme del ricorso, spedite al Comune di Agiate Brianza ed al Ve. dall’Ufficiale Giudiziario il 7 luglio 2010 secondo le norme regolanti la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari; b) che tali avvisi – costituenti le relate di notifica – non sono stati prodotti dalla ricorrente all’udienza di discussione nella fase che precede la relazione prevista dall’art. 379 c.p.c., comma 1, nè il difensore della ricorrente si è in tale sede avvalso della facoltà di richiedere di essere, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., rimesso in termini per il deposito dei suddetti avvisi, richiesta alla quale peraltro avrebbe dovuto aggiungersi la affermazione di non aver ricevuto il documento e la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso secondo il disposto della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 627/2008; Sez. 1 n. 9342/2008; Sez. 3 n. 1694/2009; Sez. 5 n. 14421/2010). Rimessione in termini che costituisce l’unico rimedio consentito nella specie, non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., (cfr. le pronunce citate).

Poichè dunque il procedimento notificatorio, pur tempestivamente iniziato, non risulta essersi perfezionato, al difetto di prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio tra le parti consegue l’inammissibilità del ricorso, alla stregua dell’orientamento consolidato di questa corte, che il collegio condivide.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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