Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16741 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14101/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

R.R., SADEL SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 46/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 15/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI PAOLO, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.R. in proprio e quale ex liquidatore della società Sadel srl. impugnava il silenzio-rifiuto del rimborso della maggiore imposta di registro, ritenuta erroneamente versata per l’assegnazione degli immobili di essa ai soci al termine del processo di liquidazione, e per la quale la base imponibile doveva essere ristretta per via delle detrazioni. La commissione di primo grado accoglieva il ricorso, come pure quella regionale sul presupposto che la chiesta agevolazione doveva applicarsi su un imponibile depurato da tutti gli oneri.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di unico motivo.

I contribuenti non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto dallo stesso è inammissibile per difetto di legittimazione.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la società contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003).

Ciò premesso, col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia delle entrate deduce il vizio di violazione e/o falsa applicazione della L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 2 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, sul presupposto che il giudice di appello non poteva ritenere spettante l’agevolazione invocata sul valore degli immobili depurato dei pesi, oneri o mutui che gravavano su di essi, atteso che l’imposta di registro non colpisce un incremento di ricchezza bensì la capacità contributiva degli interessati.

La Corte ritiene che la doglianza formulata dall’agenzia è fondata dal momento che la CTR non considerava che in realtà l’agevolazione di che trattasi spetta calcolando il valore degli immobili in base ai moltiplicatori previsti sulla rendita catastale quando il bene ne sia munito, altrimenti l’aliquota agevolata dell’1% va applicata sul valore venale in comune commercio, come nella specie, senza che si possa stabilire la base imponibile al netto degli oneri o pesi, come il mutuo ipotecario, atteso che le modalità di pagamento del prezzo, in contanti o mediante l’assunzione di debito per la “solutio”, non hanno incidenza nella determinazione della medesima, comportando l’acquisto o la cessione pur sempre un’operazione indicativa di capacità contributiva, senza possibilità di operare detrazioni o riduzioni, in relazione alle eventuali passività della disciolta società non più operativa, che vengano accollate dall’assegnatario, sicchè il termine per l’integrale pagamento del corrispettivo non può avere alcuna rilevanza per ulteriori benefici agli effetti fiscali. Nè d’altro canto le norme cosiddette agevolative possono avere efficacia per via analogica o estensiva in materia tributaria, essendo di stretta interpretazione (V. pure Cass. Sentenze n. 4808 del 27/02/2009, n. 5277 del 06/12/1977).

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 1, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, sicchè va rigettato il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle inerenti al rapporto del Ministero con gli intimati, mentre le altre relative all’agenzia seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e delle finanze, e compensa le relative spese; accoglie quello dell’agenzia;

cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna gli intimati in solido al rimborso delle altre (spese) dell’intero giudizio, che liquida, quanto a quelle di ciascun grado di merito, in complessivi Euro 1.000,00(mille/00), di cui Euro 300,00 per diritti, ed Euro 500,00 cinquecento/00) per onorari e per il presente in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.300,00(milletrecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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