Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16741 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28190/2018 proposto da:

ICE SNEI INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI SOCIETA’ NUOVI EDIFICI

INCORONATA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PARLATO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

K.M., e A.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIA PEZZE’ PASCOLATO, 32, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PAOLO MANSI, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE

TORTORIELLO;

– controricorrenti –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS), INA ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2399/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato l’1/10/2018, avverso la sentenza n. 2399/2018 della Corte d’Appello di Napoli, notificata via pec il 5/6/2018, la Ice Snei – Industria Costruzioni Edili Società Nuovi Edifici Incoronata s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Con controricorso notificato il 7/11/2018, illustrato da memoria, resistono i sig.ri K.M. e A.C. (anche se indicato in epigrafe come “Controricorso e ricorso incidentale”, non vi sono motivi di ricorso incidentale). Gli intimati, Condominio (OMISSIS) e Ina Assitalia s.p.a., non hanno svolto difese.

2. Per quanto ancora rileva, i coniugi K. – A., assumendo di essere proprietari di un immobile sito in (OMISSIS) danneggiato da gravi infiltrazioni provenienti dal sovrastante appartamento e dal lastrico solare di proprietà della società Ice Snei s.p.a., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la già menzionata società e il Condominio (OMISSIS) per sentirli condannare sia alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni che al risarcimento dei danni. Il Condominio chiedeva e otteneva la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice Assitalia al fine di essere, in eventum, da essa manlevata. In corso di causa, gli attori proponevano azione di danno temuto e, previo espletamento di CTU, il giudice istruttore, con ordinanza del 30/5-1/6/2006, intimava ai convenuti di eseguire le opere necessarie alla eliminazione delle infiltrazioni. L’ordinanza veniva reclamata dalla Ice Snei e il Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza del 12/8/2006, in parziale modifica del provvedimento impugnato, revocava l’ordine emesso nei confronti della società reclamante. Successivamente, il Condominio eseguiva le opere per come cautelativamente disposte. Disposta una seconda CTU, la causa veniva decisa con sentenza n. 1567/2011 con cui il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere tra gli attori e il Condominio in ordine alla esecuzione dei lavori e al ricorso per danno temuto presentato in corso di causa, in quanto il Condominio aveva provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo le cause delle infiltrazioni. Sulla domanda de qua, il giudice di prime cure dichiarava la carenza di legittimazione passiva della società Ice Snei. Accoglieva, invece, la domanda risarcitoria, condannando in solido il Condominio e la società, con l’interno riparto di cui all’art. 1126 c.c. e con condanna nei confronti dell’Assitalia a tenere indenne il Condominio per la quota di sua spettanza.

3. Avverso la pronuncia, la società Ice Snei ha proposto appello; ha spiegato appello incidentale la Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.). La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato entrambi i gravami, confermando integralmente la decisione di prime cure. In particolare, ha ritenuto che sia la società Ice Snei che il Condominio fossero legittimati passivamente in ordine alla domanda risarcitoria, e seguendo sul punto – l’orientamento della S.C. (citando Cass. S.U. n. 9449/2016 e n. 3239/2017), ha ritenuto che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare, avente funzione di copertura dell’edificio condominiale, che sia di uso o di proprietà esclusiva, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c. e dunque i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione di 2/3, e il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, nella misura del terzo residuo. Per l’effetto, ha condannato la società appellante in quanto proprietaria del terrazzo, e il Condominio, in solido, al risarcimento dei danni cagionati agli attori, con il riparto di cui all’art. 1126 c.c., non ritenendo di dover operare una diversa ripartizione, in assenza di certezza circa l’efficienza causale delle rispettive colpe in relazione alla produzione dell’evento dannoso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione della norma di cui all’art. 1126 c.c. – Irragionevolezza della pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”. La società ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata là dove, da un lato, ha escluso la carenza di legittimazione passiva della Ice Snei in ordine alla domanda attorea di esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni e, dall’altro, ha statuito che la medesima società potesse essere evocata in giudizio e risarcire i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere stesse. Peraltro, sul difetto di legittimazione passiva della società si sarebbe oramai formato il giudicato interno poichè, sul punto, le parti avrebbero prestato acquiescenza.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Le denunciate anomalie motivazionali, rientranti nel sindacato di legittimità configurato dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si rinvengono nella sentenza impugnata che, per come appare, è del tutto esaustiva e coerente sotto il profilo motivazionale e, comunque, non risulta avere omesso fatti e circostanze, primari o secondari, di valore decisivo.

1.3. E, difatti, la Corte partenopea ha motivato il rigetto del primo motivo di appello, per il cui tramite la società ricorrente lamentava la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria, nei seguenti termini “Tanto premesso, privo di pregio è il primo motivo di appello proposto dalla Ice Snei. In ordine alla legittimazione passiva di essa società Ice Snei, come anche di quella del Condominio, il Tribunale ha aderito, espressamente richiamandola, alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui dei danni cagionati all’appartamento sottostante per infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare, avente funzione di copertura dell’edificio condominiale, che sia di uso o di proprietà esclusiva, come nella specie, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., vale a dire i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione di 2/3, ed il titolare della proprietà superficiaria o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, della misura del terzo residuo (Cass. S.U. n. 9449/2016 e n. 3239/2017).Ne consegue che la sentenza del Tribunale appare esaustiva e conforme ai principi ripetutamente ribaditi dalla giurisprudenza in materia, laddove ha affermato la legittimazione passiva della Ice Snei in quanto pacificamente proprietaria esclusiva del terrazzo da cui derivarono le infiltrazioni lamentate dagli attori, nonchè quella del Condominio, essendo incontestata la funzione di copertura del fabbricato condominiale svolta da detto terrazzo, in ordine alla domanda risarcitoria proposta dagli attori, odierni appellanti, proprietari dell’immobile sottostante detto terrazzo (escludendo la legittimazione della Ice Snei solo per quanto riguardava i lavori a farsi, tra l’altro già interamente eseguiti dal Condominio in corso di causa, tanto da essere stata pronunciata sul punto cessazione della materia del contendere)” (sentenza impugnata: p. 4, ult. cpv.).

1.4. In sostanza, la motivazione addotta dalla Corte del gravame per confermare la legittimazione passiva, ovvero la responsabilità nel merito della società proprietaria del lastrico solare, ripone sulla considerazione che gli attori, con l’atto di citazione in primo grado, hanno convenuto in giudizio la società ricorrente e il Condominio per sentirli condannare sia alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, sia al risarcimento dei danni provocati alla propria abitazione dalle stesse, e dunque per ottenere due risultati differenti: l’uno sul piano contrattuale di ripristino della funzionalità del lastrico solare cui è tenuto il Condominio, e l’altro sul piano del risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale per omessa custodia del bene. In corso di causa, il Condominio provvedeva a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo le cause delle infiltrazioni; talchè, il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere tra gli attori e il Condominio in relazione alla prima domanda – id est: esecuzione dei lavori necessari a risolvere le infiltrazioni; e coerentemente, sulla medesima domanda, escludeva la legittimazione passiva della ricorrente, contrattualmente non singolarmente tenuta a eliminare le cause delle infiltrazioni. Diversamente, accoglieva l’altra domanda spiegata da parte attrice, ovvero l’azione risarcitoria, condannando – in via solidale e con il riparto di cui all’art. 1126 c.c. – la ricorrente e il Condominio, per le ragioni di seguito condivise e riportate dalla sentenza di secondo grado.

1.5. La ricorrente, per dimostrare l’incongruenza motivazionale dedotta, afferma la non conformità della interpretazione dell’art. 1126 c.c., ai principi applicati dalla giurisprudenza di legittimità sulla base di un orientamento di questa Corte che trova la sua massima espressione nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 3672 del 29 aprile 1997 che risulta, tuttavia, ampiamente superato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9449 del 10 maggio 2016 su cui, in effetti, la pronuncia in questa sede impugnata ripone il proprio ragionamento.

1.6. In effetti, con il pronunciamento del 2016 le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto nato in seno alla giurisprudenza di legittimità già all’indomani della sentenza del 1997, hanno sancito che la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo va collocata nell’ambito di operatività dell’art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l’uso esclusivo; configurando una concorrente responsabilità del Condominio, nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, le Sezioni Unite hanno evidenziato che è innegabile che chi ha l’uso esclusivo del lastrico solare o di una terrazza a livello si trovi, in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale, in una posizione del tutto specifica, che se da un lato gli consente appunto l’uso esclusivo, dall’altro lo costituisce custode della superficie del lastrico o della terrazza, con il conseguente insorgere a suo carico di una responsabilità ex art. 2051 c.c..

1.7. E’ stata, dunque, esclusa la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, del danno cagionato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, ed è stata altrettanto coerentemente affermata la riconducibilità di detta responsabilità nell’ambito dell’illecito aquiliano. Sicchè, nell’ambito dell’azione risarcitoria risultano chiare le diverse posizioni del titolare dell’uso esclusivo e del Condominio: il primo è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione; il secondo è tenuto, ex artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.

1.8. In sintesi, dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell’ambito della responsabilità civile da custodia derivano le seguenti conseguenze: a) anzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilità extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilità, dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno; b) trova applicazione altresì la disposizione di cui all’art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino (Cass., Sez. U., Sentenza n. 9449 del 10/5/2016 cit., in particolare p. 4.4.), che del Condominio essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un Condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/1/2015); c) trova, infine, applicazione l’intera disciplina dell’art. 2051 c.c., anche per i limiti all’esclusione della responsabilità del soggetto che ha la custodia del bene da cui è conseguito il danno.

1.9. Tanto premesso, il concorso delle due responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio”. Talchè, la ricorrente, proprietaria del terrazzo a livello, e il Condominio sono stati, coerentemente con il principio sopra espresso, ritenuti obbligati, in solido – ancorchè a diverso titolo per quanto innanzi detto e secondo il criterio di imputazione ex art. 1126 c.c. – al risarcimento dei danni cagionati all’appartamento sottostante dalle infiltrazioni, in applicazione dell’art. 2055 c.c., non essendo stato provato un diverso riparto di responsabilità interne, tale da escludere quella del proprietario del lastrico solare.

2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione della norma di cui all’art. 1126 c.c., per altro verso. Irragionevolezza della sentenza di merito con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto, sulla base del criterio di ripartizione previsto dall’art. 1126 c.c., la Corte d’Appello non avrebbe potuto disporre la condanna della società e del Condominio “in solido” e, dunque, porre per intero il risarcimento – nei rapporti con gli attori – a carico del proprietario esclusivo del terrazzo di copertura, responsabile semmai nella misura ridotta di 1/3 come sancito dalla predetta norma.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Per quanto attiene alla violazione del criterio di riparto delle spese tra i condomini e Condominio per la manutenzione del lastrico solare, deve sottolinearsi l’infondatezza della critica alla statuizione della Corte di merito che si pone in linea con la giurisprudenza sopra richiamata. E invero, l’azione proposta ha assunto natura extracontrattuale, come indicato dalla stessa Corte di merito a p. 7 della sentenza impugnata, sicchè detto titolo per agire può certamente concorrere con quello contrattuale, e ciò in ragione del doppio titolo di custodia che grava sul proprietario e sul Condominio, costituendo la solidarietà nell’ambito dell’azione ex art. 2055 c.c., un rafforzamento della tutela riconosciuta al terzo che subisce un danno ingiusto per comportamento altrui, anche se internamente ripartibile in misura diversa tra più soggetti (Cass. SU n. 9449/2016; Cass. 1674/2015). Difatti l’obbligazione parziaria indicata nell’art. 1126 c.c., riguarda la ripartizione interna tra condomini e Condominio delle spese necessarie per le riparazioni, ma non la responsabilità verso terzi che, anche se riguarda un singolo condomino danneggiato, mantiene una struttura solidale ex art. 2055 c.c., nei suoi confronti.

2.3. Ma, come rilevato in ordine al vaglio del primo motivo di ricorso, è utile ancora sottolineare che la giurisprudenza di legittimità per un verso ritiene applicabile alla fattispecie per cui è causa l’istituto di cui all’art. 2055 c.c. (Cass., Sez. U., Sentenza n. 9449 del 10/5/2016 cit., in particolare p. 4.4.) e, per altro verso, ritiene che il concorso di responsabilità tra il proprietario e il Condominio va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. (tra le altre, Cass., Sez. 6 – 2, n. 19779 del 9/8/2017; Cass., Sez. 2, n. 3239 del 7/2/2017).

2.4. Sicchè, in parte qua, la Corte del gravame ha correttamente rilevato, con motivazione anche in questo caso congrua e priva di passaggi illogici, che si dovesse applicare tale criterio di ripartizione anche con riguardo alla rivalsa interna tra consodali poichè, applicato il principio di cui all’art. 1226 c.c., relativo alla ripartizione delle spese tra tutti gli obbligati inadempienti secondo le proporzioni stabilite dalla predetta norma (vale a dire 2/3 a carico dei condomini dell’edificio, a cui il lastrico serve da copertura, ed 1/3 a carico del proprietario esclusivo) “non si desume dagli atti di causa, in termini di certezza ed oggettività, la pretesa diseguale efficienza causale delle rispettive colpe delle parti, nella produzione dell’evento dannoso, sicchè la condanna in solido delle stesse appare conforme al dettato normativo”(sentenza impugnata: p. 7, 3 cpv.).

3. Con il terzo motivo si denuncia la “Violazione della norma di cui all’art. 92 c.p.c., per omessa condanna degli istanti al pagamento delle spese relative al procedimento cautelare. Omessa pronuncia”, in quanto il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, con ordinanza del 12/8/2006, aveva accolto il reclamo proposto dalla attuale ricorrente avverso il provvedimento emesso dal giudice monocratico con cui quest’ultimo aveva ordinato a entrambi i convenuti (la Ice Snei e il Condominio) l’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la situazione di pericolo. Malgrado ciò, nè la Corte d’Appello, nè il Tribunale in sede di merito, avrebbero provveduto a liquidare le spese del procedimento cautelare; deduce che l’omessa condanna alle spese del cautelare ha costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione su cui la corte ha omesso di pronunciarsi. I resistenti, di contro, deducono che il tribunale, nel liquidare le spese, ha tenuto conto dell’esito del cautelare nel determinare l’importo delle spese a carico della parte definitivamente soccombente e che la Corte d’appello ha confermato la sentenza sul punto.

3.1. Il motivo è infondato. Nel procedimento di denuncia di danno temuto, ancorchè, ai fini dell’attribuzione delle spese di consulenza sostenute nella fase cautelare, possa venire in rilievo la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilità della denuncia, rientra tuttavia nel potere discrezionale del giudice del successivo giudizio di merito, in considerazione dell’esito finale della lite favorevole al denunciante, porre le spese del giudizio, comprese quelle di c.t.u., affrontate nella fase cautelare, a carico del convenuto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22436 del 27/10/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6627 del 06/12/1988). E, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, spettando al medesimo operare una valutazione sull’esito complessivo della lite (cfr. Cass., Sez. 2, – Ordinanza n. 18128 del 31/8/202; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 4/8/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 406 dell’11/1/2008).

4. La Corte, conclusivamente, rigetta il ricorso, ritenuta la infondatezza dei motivi; condanna la ricorrente ICE SNEI s.p.a. alle spese del giudizio in favore della parte resistente come di seguito liquidate in base alle tariffe vigenti.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente ICE SNEI s.p.a. alle spese del giudizio in favore dei resistenti K.M. e A.C., liquidandole in Euro 2.900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e oneri accessori;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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