Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16740 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18802-2009 proposto da:

G.L., N.G., N.F., N.E., in

proprio e per la minore N.L., quale eredi di N.C.,

Na.Em., N.U., N.E., N.A.,

rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dall’avv. Attilio Gallo, presso lo studio del quale in

Caserta, al viale degli Aranci, n. 20, elettivamente domiciliano;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliatosi in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro

tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

provinciale di Caserta, sezione, 14, depositata in data 12 giugno

2009, n. 523/14/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

18 aprile 2016 dal Consigliere Dr. Angelina Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dr. Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità

e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

I germani N., succeduti mortis causa ad N.E., vendettero la loro rispettiva quota di eredità alla madre G.L. ed impugnarono nella qualità di venditori l’avviso di accertamento di valore relativo a quest’atto. Successivamente G.L. vendette un appartamento alla figlia N.E. ed impugnò, unitamente a questa, il relativo avviso di accertamento di valore.

Con separato atto G.L. aveva trasferito al figlio N.U. un altro appartamento ed il relativo avviso di accertamento emesso ai fini dell’imposta di registro e dell’INVIM fu impugnato dall’acquirente. Questo ricorso fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale rigettò il successivo gravame proposto.

Si legge dunque nella sentenza impugnata che i ricorsi rispettivamente concernenti l’avviso riguardante la vendita delle quote a G.L. e quello inerente alla vendita intercorsa tra G. e la figlia E. furono definiti con la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 486/11/99, passata in giudicato, della quale N.U. chiese inutilmente la correzione, affermando la propria qualità d’interventore nei relativi processi.

Ne è seguito un giudizio di ottemperanza della sentenza n. 486/11/99, promosso dai germani N., i quali ne hanno chiesto l’estensione degli effetti in relazione alla autonoma controversia pendente tra N.U. e la madre G.L..

Con la sentenza impugnata il giudice adito ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, affermando in primo luogo che N.U. non ha spiegato alcun intervento nei giudizi definiti dalla sentenza invocata, escludendo, in secondo luogo, la sussistenza di vincoli di solidarietà di N.U. con gli altri germani e puntando, infine, sul giudicato interno determinato dalla pronuncia d’inammissibilità emessa in relazione al ricorso proposto da N.U. volto, come dinanzi riferito, ad ottenere la correzione dell’errore materiale della sentenza in questione.

Avverso questa sentenza propongono ricorso i contribuenti per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi, cui reagisce con controricorso l’Agenzia.

Diritto

1.- Il ricorso è inammissibile nei confronti del Ministero, estraneo alle precedenti fasi del giudizio. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

2.- Va poi respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso proposto dall’Agenzia, secondo la quale avverso le sentenze della Commissione tributarie provinciali, sia pure pronunciate in sede di ottemperanza, non è possibile proporre ricorso per cassazione, bensì l’appello.

Anche di recente, difatti, questa Corte (Cass. 14 ottobre 2015, n. 20639) ha rimarcato che, in tema di contenzioso tributario, contro le sentenze pronunciate in sede di ottemperanza dalle commissioni tributarie provinciali (così come per quelle regionali è ammesso quale mezzo d’impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 10, soltanto il ricorso per cassazione, anche quando tali decisioni non siano di accoglimento ma di rigetto o d’inammissibilità, atteso che, non essendo l’appello compatibile con le pronunce della commissione tributaria regionale, una diversa interpretazione creerebbe un sistema processuale disarmonico.

3.- Nel merito, i due motivi di ricorso sono comunque inammissibili, in quanto articolati in maniera scarsamente intelligibile e corredati di quesiti di diritto che non formulano in maniera perspicua la regola di cui i contribuenti invocano l’applicazione e, comunque, non aggrediscono l’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, data dall’affermata sussistenza del giudicato interno, di cui si è riferito in narrativa.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita.

PQM

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i contribuenti a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, liquidate in Euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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