Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1674 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 1674 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza
in forma semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ZANETTI Luciano, REGNANTE Rosa e ZANETTI Laura, rappresentati
e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avv. Claudio Defilippi e dall’Avv. Debora Bosi, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Roberta D’Amore in Roma,
viale Delle Milizie, n. 38;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –

9823

3

}

Data pubblicazione: 27/01/2014

avverso il decreto della Corte d’appello di Brescia depositato
il 14 luglio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto che Luciano Zanetti, Rosa Regnante e Laura Zanetti
hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della
Corte d’appello di Brescia in data 14 luglio 2011 con cui era
stata accolta soltanto parzialmente la domanda di equa riparazione per durata irragionevole di un processo civile da loro
promosso;
che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero della giustizia, in data 21 marzo 2012, presso
l’Avvocatura dello Stato distrettuale di Brescia anziché, come
prescritto dall’art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicché la Corte, non essendosi il Ministero costituito, con ordinanza interlocutoria 12 dicembre 2012, n. 22835, ha ordinato il rinnovo della notifica entro sessanta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza;
che a tanto i ricorrenti hanno provveduto con atto notificato 1’11 marzo 2013;

2

Giusti;

-

che il Ministero ha quindi resistito con controricorso.
Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività,
dovendosi accogliere l’eccezione in tal senso formulata
dall’Avvocatura erariale;

scia, oggetto della presente impugnazione, è stato ad istanza
delle parti private notificato al Ministero della giustizia
presso gli Uffici dell’Avvocatura distrettuale di Brescia, munito della formula esecutiva, il 12 gennaio 2012;
che da tale data decorreva il termine breve per
l’impugnazione anche a carico dei notificanti, giacché i termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la
comunanza ad entrambe le parti del termine stesso;
che il ricorso è stato spedito per la notifica in data 21
marzo 2012, una volta decorso ampiamente il termine breve;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Amministrazione controricorrente, che

li-

quida in euro 293 per compensi, oltre alle spese prenotate a
debito.

3

che nella specie il decreto della Corte d’appello di Bre-

Così deciso in Rama, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicem-

bre 2013.

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