Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1674 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/35/04 Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, depositata il

11.11.2004;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di

consiglio del 18 dicembre 2009 svolta dal consigliere relatore dott.

Mario Bertuzzi;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo di ricorso e rigetto del secondo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 23.12.2006, l’Agenzia delle Entrate ricorre, sulla base di un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, Sezione distaccata di Parma, in epigrafe indicata, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, di professione ragioniere commercialista, contro il silenzio rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso irap per gli anni dal 1998 al 2000, ritenendo la non soggezione all’imposta dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali.

L’intimato non si è costituito.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo accoglimento per manifesta fondatezza del primo motivo.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 assumendo l’infondatezza della tesi accolta dalla Commissione regionale secondo cui ogni attività professionale protetta, cioè organizzata in Ordini, sarebbe esente dall’irap. Il ricorso è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata ha accolto l’appello del contribuente sul presupposto che le attività professionali per il cui esercizio è richiesto il superamento di un esame di abilitazione e la successiva iscrizione ad un albo sono esentate dal pagamento dell’irap, a prescindere dal requisito dell’autonoma organizzazione, requisito che nel caso di specie – come si legge nella sentenza impugnata – il giudice di primo grado aveva rinvenuto in ragione del fatto che il professionista si avvaleva, nell’esercizio della sua attività, del considerevole apporto di lavoro dipendente. Tanto precisato, la ratio decidendi della pronuncia di secondo grado appare in netto contrasto con il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di irap, l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell’imposta qualora si tratti di attività autonomamente organizzata, precisando altresì che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. 3678/07 ed altre). Irrilevante, ai fini dell’assoggettabilità all’imposta, appare pertanto la considerazione che l’apporto del titolare sia insostituibile trattandosi di attività riservata agli iscritti ad un albo o in cui sono preminenti le qualità personali del contribuente. L’iscrizione ad un ordine professionale “protetto” non comporta infatti l’esenzione dall’imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali (Cass. n. 13475 del 2008; Cass. n. 3675 del 2007).

Sulla scorta di tali rilievi, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che si atterrà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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