Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1674 del 23/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2018, (ud. 20/12/2017, dep.23/01/2018),  n. 1674

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di G.O. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2009;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la riqualificazione operata dall’Ufficio avrebbe esulato dall’oggetto specifico del contratto.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: l’Agenzia non avrebbe avuto alcun obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio, trattandosi di tributi non armonizzati, quali le imposte dirette; che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. f) e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè degli artt. 1322 e 1362 c.c., avendo la CTR affermato erroneamente che all’Agenzia sarebbe stata preclusa l’individuazione dell’effettiva entità sostanziale trasferita con il contratto di compravendita, dovendo essa attenersi all’oggetto specifico del contratto;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che il secondo motivo, dotato di priorità secondo il criterio della “ragione più liquida”, non è fondato;

che, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), (ora art. 67) e art. 16 (ora art. 17), comma 1, lett. g) bis, sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati: ciò vale anche qualora l’alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e, successivamente alla compravendita, l’acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell’istanza, in quanto la “ratio” ispiratrice del citato art. 81 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un’attività produttiva del proprietario o possessore ma dall’avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (Sez. 5, n. 7853 del 20/04/2016; Sez. 5, n. 15629 del 09/07/2014); che dal contesto della vicenda emerge come l’effettiva volontà delle parti fosse volta a trasferire il fabbricato, sicchè la CTR ha correttamente considerato quanto oggetto di vendita, così da escludere l’applicazione della plusvalenza; che il primo motivo resta di conseguenza assorbito; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del controricorrente, in Euro 4.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

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