Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1674 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 04/12/2016, dep.23/01/2017),  n. 1674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25684-2012 proposto da:

FINMONEY DI DE BELLIS MARIA & C SAS IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso

lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SETTIMIO DI SALVO;

– ricorrente –

contro

FAR SUD SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTO MIGLIACCIO;

nonchè

sul ricorso 25684-2012 proposto da:

FAR SUD SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTO MIGLIACCIO;

– ricorrente incidentale –

contro

FINMONEY DI DE BELLIS MARIA & C SAS IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21-23, presso

lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SETTIMIO DI SALVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1509/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Di Salvo e Migliaccio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La FINMONEY DI DE BELLIS MARIA & C SAS ottenne dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 2823/2002 reso nei confronti della FAR SUD SRL per l’importo di Euro 359.375,10, oltre interessi, rivalutazione e spese, quale compenso dell’attività di assistenza finanziaria prestata su incarico della società intimata per il conseguimento di un finanziamento a fondo perduto ex L. n. 488 del 1992 di Lire 33.580.000.000. Il rapporto tra le parti derivava dal contratto del (OMISSIS), consistente nel “mandato con rappresentanza” conferito alla FINMONEY per assistere la FAR SUD SRL “nella ricerca, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti necessari al progetto di investimento avente ad oggetto un nuovo impianto industriale per produzione lamiere e tubi”, ammontante all’indicata cifra di Lire 33.580.000.000, “al fine di ottenere un finanziamento e/o un contributo in conto capitale a valere su leggi comunitarie, nazionali o regionali”.

L’opposizione proposta dalla FAR SUD SRL veniva rigettata dal Tribunale di Napoli con sentenza del 30 gennaio 2008. FAR SUD SRL proponeva appello e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 1509/2012 dell’8 maggio 2012, in parziale accoglimento del gravame, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la FAR SUD SRL al pagamento della complessiva somma di Euro 359.375,10, oltre interessi moratori al tasso del prime rate ABI maggiorato di quindici punti dal 21 febbraio 2002 sino al 31 dicembre 2004, e, per il periodo successivo, oltre interessi legali fino al soddisfo, confermando per il resto la pronuncia di primo grado. La Corte d’Appello di Napoli, in particolare, escludeva la nullità del contratto inter partes del (OMISSIS) per violazione degli artt. 2229 c.c. e ss. e negava che l’attività richiesta alla FINMONEY fosse quella tipica degli intermediari finanziari, ovvero quella “protetta” dei commercialisti, trattandosi della predisposizione di un business pian richiesto sulla base di un mandato in senso ampio, comprensivo di una serie di attività materiali e giuridiche, finalizzate al perseguimento dello scopo finanziario avuto di mira dalla mandante. La Corte di Napoli rigettava pure per difetto di prova la deduzione dell’annullabilità del contratto per dolo, o della sua nullità per causa o motivo illecito. L’assunto al riguardo della FAR SUD SRL era stato che il corrispettivo pattuito in percentuale pari al 5% in favore della FINMONEY trovasse giustificazione in un precedente analogo incarico conferitole da altra società del medesimo gruppo, con riferimento al quale la FINMONEY aveva fatto intendere che l’importo preteso sarebbe servito a superare ostacoli burocratici e a fare versamenti corruttivi, in modo da accelerare l’iter del finanziamento. I giudici di appello escludevano, ancora, ogni rilevante inadempimento della FINMONEY quanto alla rielaborazione ed all’inoltro della documentazione al Ministero una volta ottenuta la concessione del finanziamento auspicato. Veniva in parte accolto il solo ultimo motivo di gravame, quanto alla nullità della clausola determinativa degli interessi moratori calcolati in base al Prime Rate maggiorato di 15 punti, tasso divenuto indeterminabile a far tempo dal 2005.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli la FINMONEY DI DE BELLIS MARIA & C SAS ha proposto ricorso articolato in tre motivi. La FAR SUD SRL si è difesa con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale in cinque motivi. La FINMONEY DI DE BELLIS MARIA & C SAS resiste con controricorso al ricorso incidentale. La ricorrente FINMONEY ha altresì presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale.

1.1. Il primo motivo del ricorso incidentale della FAR SUD SRL deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2231 e 1418 c.c. e la contraddittorietà della motivazione, quanto alla mancata iscrizione della FINMONEY SAS nell’albo professionale dei mediatori creditizi, in quanto l’attività svolta dalla stessa consisteva in una intermediazione finanziaria con rappresentanza, con conseguente nullità del contratto e negazione del diritto al compenso.

1.2. Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

La Corte d’Appello di Napoli ha evidenziato come l’attività richiesta alla FINMONEY nel contratto del (OMISSIS) consistesse in un “mandato con rappresentanza” per “assistere” la FAR SUD SRL “nella ricerca, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti necessari al progetto di investimento avente ad oggetto un nuovo impianto industriale per produzione lamiere e tubi”, per una spesa di Lire 33.580.000.000, “al fine di ottenere un finanziamento e/o un contributo in conto capitale a valere su leggi comunitarie, nazionali o regionali”. La Corte d’Appello di Napoli ha motivatamente escluso che la prestazione dedotta in contratto fosse quella tipica degli intermediari finanziari, essendo stata affidata alla FINMONEY non la ricerca di un soggetto finanziatore, quanto la preparazione della documentazione e l’avvio delle procedure occorrenti per ottenere il finanziamento. I giudici d’appello hanno accertato che il rapporto fra le parti fosse diretto alla predisposizione di un business plan affidato sulla base di un mandato in senso ampio, comprensivo di una serie di attività materiali e giuridiche, finalizzate al perseguimento dello scopo finanziario avuto di mira dalla mandante.

La ricorrente incidentale FAR SUD SRL tenta di pervenire alla declaratoria di nullità del contratto sollecitando questa Corte a dare una diversa interpretazione del contenuto dello stesso rispetto a quella prescelta dalla Corte di Napoli sulla base di un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. La ricorrente incidentale, a ben vedere, censura in sede di legittimità tale ricostruzione dell’operazione negoziale prescelta nella sentenza impugnata non per violazione delle norme ermeneutiche, ma per inadeguatezza della motivazione e per violazione della disciplina relativa alla diversa fattispecie contrattuale che essa propone di ravvisare sulla base di una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La conclusione ermeneutica raggiunta dalla Corte d’Appello di Napoli è peraltro pure conforme ai precedenti specifici di questa Corte in argomento.

Si è infatti già affermato che l’attività di assistenza e di consulenza finalizzata alla preparazione e alla presentazione di una domanda rivolta alla concessione di finanziamenti pubblici da presentare ad un organo predeterminato dalla legge costituisce prestazione d’opera e non può essere qualificata come attività di mediazione nè tipica nè atipica, mancando l’elemento essenziale della “messa in relazione” delle parti interessate alla conclusione di un affare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24118 del 24/10/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 06/08/2004, in motivazione; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6956 del 06/07/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2721 del 25/06/1977).

La Corte d’Appello ha sottolineato come alle parti fosse ben noto che l’ente erogatore non poteva essere che il Ministero dell’Industria (trattandosi di finanziamento concesso in forza della L. 19 dicembre 1992, n. 488), sicchè il contratto stipulato tra le parti non rimetteva alla FINMONEY alcun compito di “mettere in contatto” la FAR SUD SRL con un potenziale finanziatore, ma solo di assistere quest’ultima nella “ricerca, istruttoria e predisposizione di tutti gli adempimenti necessari al progetto di investimento… al fine di ottenere un finanziamento e/o un contributo in conto capitale”, Escluso che l’attività richiesta ed espletata dalla FINMONEY consistesse in una mediazione, la stessa neppure richiedeva, pertanto, l’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi, agli effetti del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, art. 2 all’epoca vigente.

1.3. Il secondo motivo del ricorso incidentale della FAR SUD SRL deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1439 c.c., in relazione al mancato annullamento del contratto per dolo determinante. Si assume che l’esoso corrispettivo preteso dalla FINMONEY, in ragione del 5% del finanziamento erogato, trovasse giustificazione nella rappresentazione da parte di questa della necessità di versare somme “ad alcuni soggetti che avrebbero potuto accelerare la pratica e garantire il buon esisto della stessa”. Si indicano a conforto le testimonianze rese da Raffaele Esposito, che avrebbe confermato che le somme da pagare non erano state tutte destinate alla FINMONEY, e da N.G., il quale avrebbe deposto su ciò che “nell’azienda si diceva” circa gli “agganci” della FINMONEY. L’ingannevole convinzione dell’indispensabilità della mediazione della FINMONEY, in quanto dotata “degli agganci giusti”, concretava, a dire della ricorrente incidentale, un dolo determinante, avendo poi la stessa FAR SUD SRL appurato che i finanziamenti ex L. n. 488 del 1992 vengono erogati in base a criteri oggettivi e predeterminati.

Il terzo motivo del ricorso incidentale della FAR SUD SRL denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1343 e 1345 c.c., per l’illiceità della causa o del motivo illecito comune, consistente nella richiesta della FINMONEY di ottenere un compenso maggiorato per corrispondere a terzi somme in grado di favorire la concessione del finanziamento. Da tale illiceità si ricaverebbe che la mandataria non avesse diritto ad alcun compenso. Il quarto motivo del ricorso della FAR SUD SRL censura la violazione dell’art. 1440 c.c. e l’omessa valutazione del motivo di appello in terna di risarcimento dei danni per dolo incidente, pari alla differenza tra quanto corrisposto alla FINMONEY e quanto ad essa sarebbe realmente spettato.

1.4. Secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale vanno trattati congiuntamente, perchè connessi, rivelandosi tutti infondati. E’ innanzitutto evidente che le tre censure contemporaneamente articolate, e che si dicono pure tutte sorrette dall’istruttoria testimoniale espletata, si pongono, in realtà, in contrasto logico tra loro.

E’ evidente che un contratto che contemplasse l’accordo tra le parti per il conferimento di un incarico volto a dotare il mandatario della provvista di somme destinate ad essere corrisposte a funzionari della P.A. allo scopo di agevolare o velocizzare le pratiche relative al conseguimento di un finanziamento pubblico, e dunque a corrompere gli stessi, si connoterebbe per l’illiceità delle reciproche prestazioni, trattandosi di condotte penalmente sanzionate nell’interesse pubblico generale, con conseguente nullità per contrasto con norme imperative.

Tuttavia, la FAR SUD SRL ha contraddittoriamente dapprima sostenuto, nei motivi secondo e quarto del suo ricorso, che essa fu spinta a concludere il contratto di consulenza con la FINMONEY perchè da questa indotta in errore mediante raggiri, artifici e menzogne, consistenti nella prospettata necessità, per il buon esito della pratica di finanziamento, di avvalersi degli “agganci giusti” della prescelta mandataria e di garantire pagamenti a terzi per evitare ostacoli burocratici. Il che vale a sostenere che essa FAR SUD avesse stipulato la convenzione del (OMISSIS) sulla base di una volontà viziata dalla percezione di una falsa apparenza materiale, sicchè il contratto non sarebbe stato concluso senza l’uso di quei mezzi illeciti, o, quanto meno, il dolo perpetrato dalla FINMONEY avrebbe esercitato un’influenza sulle modalità del negozio, rendendolo più gravoso per la mandante, e perciò causa di risarcimento del danno.

Invece, nel terzo motivo del ricorso incidentale, la FAR SUD SRL deduce che le parti convennero concordemente la pattuizione di un compenso maggiorato per corrispondere somme a terzi che potessero favorire la concessione del finanziamento, il che esclude ogni alterazione della volontà negoziale della mandante, come supposto nel secondo e nel quarto motivo, e rende l’illecita destinazione da dare al denaro versato non più frutto di una artefatta rappresentazione della realtà, quanto elemento oggettivo della libera, consapevole e comune determinazione causale delle parti indirizzata alla violazione di norme imperative. L’illiceità della causa presuppone, infatti, la comunanza di intenti delle parti, attenendo tale illiceità alla funzione – necessariamente comune – cui è destinato il negozio (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4333 del 11/05/1987).

In realtà, la Corte di Napoli ha definito “del tutto priva di prova” la deduzione dell’annullabilità del contratto per dolo, o della sua nullità per causa o motivo illecito. I giudici dell’appello hanno specificato che i testi E. e N. avessero deposto in maniera del tutto generica ed apodittica, il primo facendo intendere che la FAR SUD SRL neppure sapesse a chi, in che misura e con quali garanzie del buon esito della pratica fosse destinato il danaro “per ungere l’ingranaggio”, il secondo riferendo che la FINMONEY si presentava come società che aveva esperienze ed agganci. La Corte di Napoli ha perciò concluso per l’assoluta liceità del contratto di mandato, mirando una parte a conseguire un rilevante finanziamento e l’altra ad ottenere una provvigione per l’attività svolta.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale deducono, nelle rispettive rubriche, il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 1439, 1343, 1345 e 1440 c.c., ma nella parte enunciativa non denunciano un’erronea ricognizione da parte della Corte d’Appello di Napoli delle fattispecie astratte recate da tali norme legge, e, piuttosto, allegano un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, criticando la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, valutazione che però spetta al giudice del merito e la cui censura è possibile, in sede di legittimità, soltanto attraverso il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione, qui operante catione temporis, antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012. Anche a proposito delle prove testimoniali di E.R. e N.G., la ricorrente incidentale riporta in ricorso circostanze prive di qualsivoglia decisività ai fini di vagliare la fondatezza delle sue censure, in quanto inidonee a scalfire gli apprezzamenti di fatto compiuti dalla Corte di merito e posti a fondamento della decisione impugnata.

1.5. Il quinto motivo del ricorso incidentale della FAR SUD SRL denuncia la violazione dell’art. 1460 c.c. in tema di eccezione di inadempimento. Si sostiene che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto degli inadempimenti della FINMONEY, di per sè giustificativi del mancato pagamento del compenso, avendo la stessa mandataria prodotto in giudizio i documenti allegati alla domanda di finanziamento, senza aver tuttavia dimostrato di averli essa stessa predisposti. Del resto, essendo trascorsi solo otto giorni (di cui due non lavorativi) tra la data del contratto e quella dell’invio della documentazione al competente Ministero, si sarebbe dovuto escludere che la FINMONEY avesse potuto in così poco tempo redigere tutti i documenti.

1.6. Anche questa censura è infondata. Essa reitera le stesse doglianze già contenute nel terzo motivo di appello, riguardo alle quali la Corte di Napoli aveva spiegato che ciò che appariva decisivo per valutare se FINMONEY avesse, o meno, adempiuto alla propria prestazione contrattuale era l’ottenimento del risultato promesso, ovvero il conseguimento del finanziamento ex L. n. 488 del 1992, senza che rilevasse il riscontro dell’avvenuta rielaborazione della documentazione da inoltrare al Ministero. D’altro canto, evidenziava la Corte d’Appello, la FAR SUD SRL si era impegnata a corrispondere una certa percentuale proprio a fronte del contributo ottenuto, tale essendo, pertanto, l’utilità dovuta dalla FINMONEY.

La ricostruzione operata dalla Corte d’Appello è del tutto convincente.

Il contratto consistente in un mandato finalizzato allo svolgimento dell’attività di assistenza nella ricerca, istruttoria e predisposizione degli adempimenti necessari al conseguimento di un finanziamento pubblico, dietro corresponsione di un compenso a percentuale, implica in capo al mandatario una prestazione di risultato, e non di mezzi, nel senso che il compenso spetta se si consegue il finanziamento. Sicchè, ove risulti che tale risultato sia stato ottenuto mediante l’erogazione del contributo dal soggetto finanziatore, non rileva più verificare in concreto le modalità operative nell’esecuzione della prestazione del mandatario, nè il mandante può utilmente eccepire l’inadempimento dell’incarico allo scopo di rifiutarsi di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.

2. Può passarsi all’esame del ricorso principale.

2.1. Il primo motivo del ricorso della FINMONEY DI DE BELLIS MARIA & C SAS deduce violazione degli artt. 101 e 113 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., assumendosi che la nullità ex art. 1284 c.c. della clausola relativa agli interessi moratori sia stata rilevata d’ufficio dalla Corte di Napoli, così dando luogo ad una cd. “terza via”, in quanto l’opponente aveva allegato la nullità di tale clausola soltanto per violazione degli artt. 1469-bis, 1341 e 1342 c.c.

Il secondo motivo del ricorso della FINMONEY critica l’omessa e contraddittoria motivazione quanto alla ritenuta sostituzione dell’interesse legale a quello convenzionale dopo la cessazione della rilevazione del Prime Rate al 31 dicembre 2004. Si assume dalla ricorrente principale che il tasso di credito bancario per la migliore clientela fosse comunque ricavabile anche dopo il dicembre 2004 e si riproduce all’uopo un grafico della Banca Mediolanum.

Il terzo motivo del ricorso della FINMONEY censura la falsa applicazione dell’art. 1284 c.c., comma 3, non essendo possibile che la nullità della clausola determinativa degli interessi convenzionali avvenga per fatti sopravvenuti, in quanto ciò che è determinante è l’esistenza, o meno, in origine della forma scritta. Nè si potrebbe giovare dell’impossibilità sopravvenuta di determinare il tasso di interessi un debitore inadempiente quale la FAR SUD SRL.

2.2. I tre motivi del ricorso della FINMONEY SAS possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e si rivelano infondati. La Corte d’Appello di Napoli ha affermato che l’attrice FAR SUD SRL avesse richiesto già nell’atto di opposizione la dichiarazione di nullità delle clausole relative ai pretesi interessi moratori, precisando poi tale domanda, nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, (secondo la formulazione di tale norma applicabile ratione temporis), proprio con riferimento alla clausola n. 12 di contratto, che prevedeva, in caso di ritardo nei pagamenti, interessi moratori calcolati in base al prime rate maggiorato di 15 punti. La Corte di Napoli ha aggiunto che il motivo della dedotta nullità di detta clausola non fosse stato meglio indicato dall’opponente (se non con un generico richiamo agli artt. 1341, 1342 e 1469-bis c.c.), ma che comunque al rilievo della nullità poteva procedersi d’ufficio. Al riguardo, è la stessa ricorrente FINMONEY SAS a confermare che la questione della determinazione degli interessi mediante rinvio al tasso prime rate fosse stato oggetto di dibattito processuale tra le parti, deducendo, nel proprio secondo motivo di ricorso, di aver esibito nel giudizio di appello la rilevazione del medesimo prime rate compiuta dopo il dicembre 2004 dalla Banca Mediolanum, come da grafico riprodotto.

Ora, iniziando col primo motivo di ricorso, secondo ormai pacifico orientamento di questa Corte, il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio, anche in sede di gravame (pur non potendola dichiarare in sentenza, ove manchi un’apposita corrispondente domanda) l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella allegata dall’istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, sicchè è individuata indipendentemente dallo specifico vizio dedotto in giudizio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15408 del 26/07/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2910 del 15/02/2016).

Anche nel sistema operante prima della vigenza dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (a norma del quale il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullità”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, e nel caso in esame non direttamente applicabile ratione temporis, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, adottate, cioè, in violazione del principio della “parità delle armi”, trovava il proprio fondamento normativo nell’art. 111 Cost. e nell’art. 183 c.p.c., comma 3 (poi comma 4), il quale fa carico al giudice di indicare, alle parti, “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.

Tuttavia, l’obbligo per il giudice, che intenda rilevare d’ufficio una nullità contrattuale, di segnalare tale questione alle parti è essenzialmente funzionale a provocare l’apertura della discussione in contraddittorio tra i contendenti, sicchè non è predicabile ove la questione sia stata comunque già oggetto di dibattito nel giudizio, come risulta essere avvenuto nel caso in esame.

Trattandosi, del resto, di rilievo d’ufficio di una nullità implicante questione mista di fatto e di diritto, la parte soccombente poteva dolersi della nullità della decisione soltanto sostenendo che la violazione del dovere di indicazione avesse vulnerato le proprie facoltà difensive di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione decisiva ai fini della deliberazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2984 del 16/02/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25054 del 07/11/2013; Cass. Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009). In proposito, la ricorrente FINMONEY SAS non prospetta nel suo primo motivo di ricorso quali concrete ragioni avrebbe potuto far valere qualora fosse stato sollecitato dal giudice d’appello il contraddittorio sulla questione della nullità sopravvenuta della clausola pattizia determinativa degli interessi per il mancato rilievo del prime rate dopo il dicembre 2004, ed anzi chiede nel suo secondo motivo a questa Corte di valutare l’omessa e contraddittoria motivazione imputabile ai giudici del gravame sulle apposite allegazioni istruttorie già effettuate per confutare tale nullità.

Venendo al secondo ed al terzo motivo del ricorso della FINMONEY SAS, è certo che l’osservanza dell’art. 1284 c.c., comma 3, pur non esigendo che il patto scritto ivi previsto indichi specificamente il maggior saggio di interessi, postula comunque la determinabilità di quel saggio, anche per relationem, mediante rinvio ad elementi estrinseci al contratto o comunque a criteri che si rivelino sicuramente ed obiettivamente rilevabili, e perciò ne consentano la concreta qualificazione. Era perciò valida all’origine la clausola n. 12 del contratto stipulato tra le parti il (OMISSIS), ove si stabiliva che, in caso di ritardo nei pagamenti, fossero dovuti interessi secondo il prime rate (ovvero, in base al tasso nominale contrattuale stimato dall’Associazione Bancaria Italiana come praticato normalmente alla clientela primaria sui crediti utilizzati in conto corrente), maggiorato di 15 punti (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7627 del 14/08/1997).

E’ dato pacifico, tuttavia, che dal 31 dicembre 2004 non sia stata più disponibile la rilevazione quindicinale del livello del prime rate medio del sistema bancario ad opera dell’ABI. Ciò ha indotto congruamente la Corte d’Appello di Napoli a ritenere che da tale momento non fosse più soddisfatto il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam dall’art. 1284 c.c., comma 3, sotto il profilo della determinabilità del tasso di interessi convenuto, venendo a mancare il criterio prestabilito estrinseco di riferimento. Costituisce indubbiamente compito del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (nella specie non emergenti), apprezzare in fatto la sussistenza di indici o criteri di determinazione del tasso di interessi che, ancorchè estrinseci, fossero esistenti per l’intera durata del rapporto e sicuramente accertabili mediante una mera operazione aritmetica.

Essendo, poi, l’obbligo di corresponsione degli interessi un’obbligazione periodica e di durata, in quanto la relativa prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, è del tutto ammissibile che, ove intervengano mutamenti della situazione di diritto o di fatto incidenti sui patti contrattuali che determinano la misura degli interessi stessi, tali da cagionare, come nel caso in esame, l’indeterminatezza dell’oggetto, se non venga stipulato un nuovo accordo, gli stessi mutamenti comportano la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale pur precedentemente conclusa (arg. da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9627 del 22/04/2009; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4093 del 25/02/2005).

3. Consegue il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le part delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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