Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1674 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. III, 19/01/2022, (ud. 04/11/2021, dep. 19/01/2022), n.1674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7213/2019 proposto da:

D.M.T., elettivamente domiciliata in Roma, al viale

Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio dell’avvocato

Stanizzi Antonio, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Mirabile Carlo, Piga Emanuele, e Pozzi Massimo;

– ricorrente –

contro

Eurosecurities Investments Ltd, in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via XX Settembre

n. 3, presso lo studio dell’avvocato Rappazzo Antonio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Rappazzo Giuseppe;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 27/2019 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il

22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del

04/11/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.M.T. impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Aosta, n. 27 del 21/01/2019, che, quale giudice dell’opposizione agli atti esecutivi, ha accolto l’opposizione agli atti della Eurosecurities Investments Ltd. avverso ordinanza (in data 04/08/2014) del giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale che aveva assegnato alla D.M. oltre un milione e centomila Euro. Il ricorso in oggetto si inserisce in un risalente e nutrito contenzioso tra le stesse parti ed origina, tra le altre, dalla sentenza (n. 3516 del 2012), resa dal Tribunale di Roma, di inefficacia, nei confronti della D.M., di una cessione di credito effettuata dalla Mobiliare Roma in favore della Eurosecurities Investments Securities Ltd.

La Eurosecurities Investments Securities Ltd resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, articolato su un unico motivo.

Il ricorso è stato, quindi, chiamato per l’udienza pubblica di discussione del 4 novembre 2021 (tenuta, con riferimento a detto ricorso, non essendovi stata richiesta di discussione orale, in camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), conv. con modif. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, comma 1 e 2).

Entrambe le parti hanno depositato memoria (direttamente in forma cartacea) e il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale è per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e art. 282 c.p.c. ed afferma che la sentenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma, dichiarativa dell’inefficacia della cessione di credito dalla Mobiliare Roma alla Eurosecurities Investments Ltd., è esecutiva in quanto non vi sono previsioni di legge che escludono detta efficacia per le sentenze dichiarative e per quelle costitutive.

Il secondo mezzo è per violazione e falsa applicazione degli artt. 282 e 337 c.p.c. e dell’art. 2740 c.c.: esso afferma che la sentenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma è passata in giudicato.

Il terzo motivo reca censura di omissione di pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo. Il motivo afferma che la predetta sentenza del Tribunale di Roma è passata in giudicato a seguito della mancata impugnazione di merito da parte della Eurosecurities Investments Ltd. sul capo di sentenza n. 3516 del 2012 del Tribunale di Roma, relativo alla inefficacia della cessione di credito nei confronti di D.M.T..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, in tema di efficacia delle sentenze costitutive (Cass. n. 28508 del 08/11/2018 Rv. 651634 01): “L’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valido titolo per l’esecuzione provvisoria del “dictum” giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente all’accoglimento della revocatoria fallimentare, in quanto meramente dipendente dall’effetto costitutivo prodotto dall’accoglimento dell’azione revocatoria).”. Nella specie, l’effetto dell’inopponibilità della cessione è sicuramente l’oggetto principale della domanda e discende in via diretta dal riconoscimento costitutivo dei relativi presupposti, dando luogo ad una situazione giuridica prima non sussistente.

Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

Essi sono fondati, dovendosi affermare, previa riqualificazione del terzo motivo di ricorso (come consentito da quasi un decennio: Sez. U n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268 – 01) che la sentenza del Tribunale di Aosta, alla quale la questione risultava essere stata compiutamente devoluta, nulla scrive in ordine al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma n. 3516 del 2012 a seguito della statuizione della Corte di Appello di Roma che investita dell’impugnazione di merito avverso detta pronuncia di primo grado, affermava (con sentenza n. 4276 del 2016) essere passata in giudicato la condanna al risarcimento del danno, nei confronti della Mobiliare Roma e in favore di D.M.T..

Per vero la pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti si limita a rilevare che la sentenza di primo grado (la n. 3516 del 2012) non poteva avere efficacia esecutiva in quanto costitutiva ma nulla scrive in ordine alla (mancata) proposizione dell’appello avverso alcuni dei suoi capi e segnatamente quello concernente la D.M..

Con riferimento a detto ambito di omesso esame la sentenza in scrutinio è inadeguatamente motivata. In particolare, la ratio decidendi dell’insensibilità dell’ordinanza di assegnazione alle vicende successive del titolo è adeguatamente censurata con l’invocazione del passaggio in giudicato di questo e quindi della rilevanza di tale circostanza; ed in effetti il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi avverso un’ordinanza di assegnazione, finché questa è sub iudice in virtù della dispiegata opposizione formale contro di essa, deve comunque valutare se e come il titolo esistesse; ne consegue che egli deve certamente considerare anche il giudicato, se del caso sopravvenuto sul punto, di revoca in forza del quale l’odierna ricorrente principale aveva azionato il suo credito.

Il ricorso principale, è pertanto, accolto con riferimento al secondo e al terzo motivo, previa riqualificazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perché l’affermazione del Tribunale di Aosta è priva di motivazione non in senso formale, bensì sostanziale, laddove tratta il tema della mancanza di esecutività della sentenza di primo grado, ossia nulla spiega in ordine al fatto che la sentenza di primo grado è passata in giudicato per mancata impugnazione sul credito risarcitorio della D.M., con la prospettabile conseguenza che essa è esecutiva.

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale della Eurosecurities Investment Ltd in quanto esso fa valere soltanto un’ipotesi di nullità della sentenza per compensazione delle spese di lite, senza sussistenza di idonee ragioni, con la conseguenza che l’accoglimento per ragioni di radicale nullità motivazionale del provvedimento comporta assorbimento dell’unico mezzo incidentale, posto che il giudice del rinvio dovrà, all’esito del giudizio di opposizione agli atti, provvedere nuovamente sulle spese del giudizio dinanzi ad esso.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell’art. 383 c.p.c., comma 1, al Tribunale di Torino, ossia a altro giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza qui cassata, essendosi gli Uffici giudiziari di Aosta già pronunciati in altre cause tra le stesse parti e stante il ridotto numero di magistrati ivi in servizio e addetti all’ambito del contenzioso civile-esecutivo.

Al giudice del rinvio è demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

L’impugnazione è stata accolta e pertanto non deve darsi atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo e il terzo, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Torino, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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