Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16739 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7576/2008 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO NUOVA LINEA VERDE DI DOMENICO PATRUNO &

C.

S.A.S. (P.I. (OMISSIS)), nonchè P.D. in proprio

quale socio accomandatario della medesima società, in persona del

Curatore avv. Z.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 2011 5637, presso l’avvocato BATTISTA DOMENICO,

rappresentati e difesi dall’avvocato COCCIOLI ALBERTO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

NUOVA LINEA VERDE DI DOMENICO PATRUNO & C. S.A.S.,

FONDAZIONE

E.M.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI IN

AGRICOLTURA, P.D., DITTA DE PALMA PIANTE ORNAMENTALI;

– intimati –

sul ricorso 11486/2008 proposto da:

NUOVA LINEA VERDE DI DOMENICO PATRUNO & C. S.A.S., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, nonchè P.D. in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S. TERESA 23, presso

l’avvocato PIETROSANTI FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato

TUCCI GIUSEPPE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO NUOVA LINEA VERDE DI DOMENICO PATRUNO &

C.

S.A.S., nonchè P.D. in proprio quale socio

accomandatario della medesima società, in persona del Curatore avv.

Z.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TRIONFALE

5637, presso l’avvocato BATTISTA DOMENICO, rappresentati e difesi

dall’avvocato COCCIOLI ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso

principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI

ADDETTI E GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, DITTA DE PALMA PIANTE

ORNAMENTALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1097/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/11/2007;

preliminarmente si procede alla riunione dei due ricorsi proposti

avverso il medesimo provvedimento;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato BATTISTA DOMENICO, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

TUCCI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento della Nuova Linea Verde s.a.s. e del socio accomandatario P.D. con sentenza del 9 giugno 2003, avverso la quale entrambi proposero opposizione per violazione del diritto di difesa e per difetto delle condizioni soggettive ed oggettive per la declaratoria di fallimento, sul rilievo che la società svolgeva attività agricola nel settore vivaistico su un fondo di mq.4000 condotto in locazione. Gli opponenti chiesero anche la condanna dei creditori istanti, ENPAIA e Ditta De Palma piante ornamentali, al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Bari rigettò l’opposizione e la correlata domanda risarcitoria, ritenendo che la società svolgesse attività commerciale. La Corte d’appello di Bari, adita dalla Nuova Linea Verde e dal P., accoglieva invece l’opposizione (rigettava inoltre la domanda di risarcimento danni perchè non provata) considerando, da un lato, le rilevanti modifiche introdotte nel disposto dell’art. 2135 c.c., dal D.Lgs. n. 228 del 2001, ai fini della definizione dell’impresa agricola, dall’altro l’erronea ricognizione della situazione concreta da parte del primo giudice, che aveva ritenuto prevalente rispetto alla attività di cura e manutenzione delle piante destinate alla vendita altra attività connessa consistente nella creazione di giardini.

Avverso tale sentenza, depositata il 7 novembre 2007 e notificata l’11 gennaio 2008, la Curatela del Fallimento ha proposto, con atto notificato il 10 marzo 2008, ricorso a questa Corte basato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso la Nuova Linea Verde e il P., i quali hanno contestualmente proposto ricorso incidentale cui la Curatela ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Esaminando i motivi della impugnazione proposta dalla Curatela – con i quali si denunziano, rispettivamente, la manifesta illogicità della sentenza, insufficienza e contraddittorieta della motivazione e la violazione della L. Fall., art. 1, nonchè degli artt. 2221, 2195, 2135 e 2697 c.c. – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel novembre 2007 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione del primo motivo si articola in una serie di argomentazioni, prive di sintesi adeguata, che cioè contenga gli elementi dianzi indicati; e l’illustrazione del secondo quesito si conclude con un quesito di diritto generico, in quanto privo di riferimenti specifici alla fattispecie decisa ed alla ratio decidendi del provvedimento impugnato oggetto di censura. L’inammissibilità del ricorso principale ne deriva dunque di necessità.

2. Quanto al ricorso incidentale, proposto con il controricorso notificato alle controparti il 16 aprile 2008 – quindi oltre il termine per l’impugnazione decorrente nella specie dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 11 gennaio 2008 -, la sua inefficacia consegue, a norma dell’art. 334 c.p.c., comma 2, alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale.

3. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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