Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16739 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.D., in proprio e quale titolare della ditta individuale

ALCUFER, elettivamente domiciliato in Brescia, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Gussago Arturo per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che la rappresenta e difende secondo la legge;

– resistente –

avverso la sentenza n. 346/63/05 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, depositata il

9.1.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 16.6.2010 dal relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;

Udito, per l’agenzia delle entrate, l’Avvocato dello Stato Daniela

Giacobbe;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il signor F.D., premesso che il suo ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 1996, emesso dall’ufficio Brescia (OMISSIS) dell’agenzia delle entrate, notificato il 15.1 1.2002, era stato rigettato dalla commissione tributaria provinciale, e che tale decisione era stata confermata in appello, ricorre contro la sentenza della commissione tributaria regionale, indicata in epigrafe, e ne chiede l’annullamento per i seguenti quattro motivi:

1.1.1.- “erronea applicazione della legge sostanziale e processuale sulla valutazione delle presunzioni legali in materia tributaria”, essendo fondata principalmente detta sentenza sulle risultanze di conti correnti bancari intestati ad esso contribuente ed al coniuge, senza l’effettuazione di ulteriori indagini;

1.1.2.- “omessa motivazione sulle censure riguardanti l’accertamento” relativo alle operazioni riscontrate sul conto corrente del coniuge, riguardo alle quali era stata inutilmente eccepita da esso ricorrente la non inerenza all’attivita’ d’impresa;

1.1.3.- omessa o apparente motivazione riguardo alla causa di malattia addotta come giustificazione “concernente la contabilita’ della ditta”;

1.1.4.- “erronea applicazione della legge per contrasto di giudicati”, ossia per contrasto fra le “decisioni dei giudici tributar di merito” e “la sentenza del 28.4.06 (n. 686/06) del GUP presso il tribunale di Bari”, con cui esso ricorrente era stato assolto con piena formula dai reati di emissione di false fatture e di omessa dichiarazione dei redditi.

1.2.- L’agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- Il controricorso dell’agenzia e’ inammissibile perche’ consegnato all’ufficiale giudiziario, per la notifica, il 13.4.2007, ben oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c., essendo stato notificato il ricorso in data 23.10.2006.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso e’ infondato, per le ragioni di seguito espresse, e deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo limitatamente alla partecipazione dell’avvocatura dello Stato all’odierna udienza di discussione, seguono la soccombenza.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Dalla succinta esposizione del primo motivo di ricorso (par.

1.1.1) si apprende che l’accertamento si fonda, principalmente, sulle risultanze di conti correnti bancari intestati al ricorrente medesimo ed alla moglie. Con maggiore precisione, la sentenza impugnata annota che “Oggetto del contendere era la rideterminazione in forma induttiva del reddito di impresa ALCUFER di F.D., esercente lavorazione di metalli, dichiarato dal contribuente in L. zero ed accertato in L. 1.739.479.000 sulla scorta delle risultanze bancarie, non avendo la parte tenuto le scritture contabili obbligatorie”.

Tanto premesso, dev’essere rigettato per infondatezza il primo motivo – secondo cui il risultato delle indagini bancarie non sarebbe “sufficiente a far ritenere assolto l’onere di acquisizione da parte del verbalizzante”, anche perche’ i conti erano intestati non alla ditta, bensi’ alle persone fisiche del contribuente e del coniuge -, in considerazione del fatto che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, pone una presunzione legale idonea a fondare l’accertamento anche sulla sola base dei versamenti e prelevamenti in conto corrente, e che la parte privata, cui spetta quindi l’onere della prova contraria, non l’aveva fornita, come accerta il giudicante a quo, neppure per escludere “dall’accertamento quanto eventualmente non riferibile all’attivita’ di impresa”.

4.2.- Il secondo motivo (par. 1.1.2) e’ inammissibile, sia perche’ formulato in termini di vizio di motivazione (Cass. nn. 24856/2006, 3190/2006), anziche’ di omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia per l’estrema genericita’ della censura, in cui non sono indicati gli esatti termini della questione asseritamente preterita, ne’ si afferma che era stata riproposta in appello, ma si sostiene che “l’assunto difensivo”, concernente l’asserita estraneita’ all’impresa di movimenti di denaro su un conto intestato alla moglie del contribuente, non sarebbe stato preso in considerazione “dai giudici di merito”.

4.3.- Il terzo motivo (par. 1.1.3) e’ infondato. La commissione regionale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ha adeguatamente motivato il rigetto dell’eccezione (di non aver potuto provvedere alla contabilita’ della ditta a causa di una grave malattia), affermando “che la documentazione medica prodotta in primo grado evidenzia un’affezione cardiaca (infarto) verificatasi nei primi giorni del 1999, mentre nulla e’ stato documentato circa una preesistente precarieta’ delle condizioni di salute della parte, in particolare per l’anno in questione”.

4.4.- Il quarto motivo (par. 1.1.4) e’ infondato. La sentenza penale di assoluzione, da reati che il ricorrente dice connessi all’accertamento in esame, non contrasta con quella del giudice tributario che rigetta il ricorso del contribuente contro il medesimo accertamento, ne’ acquista ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., ed anche a prescindere dall’eventuale partecipazione dell’amministrazione finanziaria al procedimento penale – autorita’ di cosa giudicata nel giudizio tributario in cui vigono limitazioni in materia di prova, poste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e trovano ingresso anche presunzioni semplici o supersemplici, di per se’ inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. nn. 9109/2002, 6337/2002, 3961 /2002, 889/2002, 15207/2001, 3421 /2001 ).

5.- Dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), di cui Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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