Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16739 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2143/2020 proposto da:

I.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato AMERICA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA

alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 2550/2019 del TRIBUNALE di POTENZA,

depositato il 27/11/2019 R.G.N. 1478/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 2550 del 27.11.2019 il Tribunale di Potenza ha rigettato la domanda di I.M. alias I.U., cittadino del Gambia, richiedente protezione internazionale in tutte le sue forme.

L’ I. ha proposto ricorso per la Cassazione del decreto impugnato.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. In via del tutto preliminare deve essere evidenziata la nullità della procura e, conseguentemente, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. In tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi, come nel caso in esame, gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione. Tale procura infatti non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (cfr. Cass. 16/07/2020 n. 15211).

4. Rileva infatti il Collegio che la procura, redatta su un foglio staccato e spillata al ricorso, non contiene la specifica indicazione per il ricorso in cassazione ed ha riguardo genericamente al procedimento di protezione internazionale ed alla facoltà di transigere rinunciare riassumere farsi sostituire.

5. Mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio stante la tardiva costituzione dell’amministrazione, all’inammissibilità del ricorso, dovuta alla accertata nullità della procura, fa seguito la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 e trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 09/12/2019 n. 32008).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Ameriga Maria Petrucci, ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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