Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16739 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22374-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 66/2009 della COMM.TRIB.REG. della Liguria,

depositata il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 3 e 4 motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza in atti della CTR Liguria che ha confermato l’esenzione dall’IRAP della parte, esercente la professione di avvocato, già dichiarata dal giudice di prima istanza.

La CTR, richiamata Corte Cost. 156/01, ha fatto rilevare che nella specie “l’attività di studio si realizza attraverso l’indispensabile presenza ed azione del professionista” e che “la collaborazione di una segretaria, l’utilizzo dei modesti beni strumentali ed il ricorso saltuario alle prestazioni di altri professionisti non integrano la sussistenza di una autonoma organizzazione capace di svolgere, in qualche modo, parte dell’attività, se non anche di sostituire la figura dello stesso titolare”.

Il mezzo erariale si vale di quattro motivi, a cui non ha inteso replicare la parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, una duplice ragione di nullità dell’impugnata sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che essa “non si è pronunciata sulla domanda proposta dall’appellante amministrazione in punto di erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non aveva correttamente esaminato la questione relativa alla legittimità costituzionale della legge istitutiva dell’IRAP” (primo motivo) ed è andata ultrapetita allorchè ha rigettato l’appello erariale denegando la sussistenza nella specie del presupposto dell’autonoma organizzazione “quando le allegazioni del ricorrente concernevano essenzialmente la problematicità relativa alla legittimità costituzionale del tributo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 53 della Carta Fondamentale” (secondo motivo).

2.2. Benchè l’esame dei detti motivi – valutabili congiuntamente in ragione dell’unitarietà della censura – quanto al primo di essi, non trovi ostacolo nell’insegnamento di questa Corte secondo cui la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale non può costituire motivo di ricorso per cassazione perchè il relativo provvedimento ha carattere puramente ordinatorio, essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale e potendo la stessa questione essere riproposta nel successivo grado di giudizio, atteso che “si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come fine a se stesse, ma abbiano funzione strumentale in relazione all’obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata, e che, quindi, l’impugnazione investa sostanzialmente, sia pure in forma ellittica, il capo o il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità è contestata” (16478/15; 25343/14; 12055/03), nondimeno dei detti motivi va qui rilevata la pregiudiziale inammissibilità per difetto di autosufficienza.

Occorre invero ribadire che ai fini della configurazione dei denunciati vizi si richiede a mente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – che codifica com’è noto il principio dell’autosufficienza – che le istanze asseritamente inevase o rispetto alle quali si deduca che il giudice sia andato ultrapetita siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte.

2.3. Nella specie, la detta prescrizione non trova soddisfazione alcuna nell’illustrazione dei motivi in disamina, perchè, pur lamentando che il giudice di seconde cure avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all’eccepita erroneità della sentenza di primo grado per quanto da essa decretato in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale della legge istitutiva dell’IRAP, la deducente omette tuttavia di precisare (trascrivendola ovvero riproducendone il contenuto) l’esatto tenore della domanda rimasta impronunciata così come, ai medesimi effetti, trascura di trascrivere o riprodurre nei suoi esatti termini la domanda inizialmente proposta dal ricorrente onde consentire di poter stabilire in che misura il giudicato qui impugnato sia pronunciato oltre i limiti di essa.

3.1. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente Agenzia lamenta la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo la CTR accordato la contestata esenzione ritenendo sufficienti le mere allegazioni del contribuente, sebbene “il requisito dell’assenza dell’autonoma organizzazione, oltre ad essere allegato debba essere da questi provato, sia pure sulla base di regole empiriche che facilitano l’onere probatorio (…) quali l’esame del contenuto della dichiarazione dei redditi, del registro dei cespiti ammortizzabili e del registro dei pagamenti”.

3.2. Il motivo è infondato.

Invero non sussiste nella specie l’allegata violazione di legge poichè, fermo in principio che il processo tributario è governato in punto di onere della prova dalle medesime regole che vigono per il processo di ordinaria cognizione – onde anche per esso trova applicazione il principio dell’art. 2697 c.c. secondo cui, a fronte della pretesa del fisco, è onere del contribuente dare la prova dei fatti estintivi o modificativi di essa – la CTR, nel giudicare che il contribuente non fosse soggetto passivo di imposta, si è rettamente attenuta al principio in parola, atteso che essa ha enunciato il proprio giudizio sulla base delle deduzioni probatorie introdotte dal contribuente, in particolare ascrivendo rilevanza decisiva a quanto dal medesimo opposto in ordine alla ridotta incidenza nell’esercizio della propria attività degli elementi organizzativi indicati dall’ufficio.

4.1. Il quarto motivo, svolto a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta un vizio di insufficiente motivazione in capo all’impugnato pronunciamento, in quanto, sebbene tanto in primo che in secondo grado l’amministrazione avesse documentato il fatto che il contribuente negli anni in considerazione avesse sostenuto ingenti spese per studio, lavoratori dipendenti e collaboratori e sebbene sia compito del giudice del merito scrutinare “i dati di riscontro del presupposto impositivo”, nella motivazione del detto pronunciamento “non vi è traccia del compiuto riscontro di tali presupposti”, essendosi esso fondato unicamente sulle asserzioni “apodittiche e tautologiche” formulate al riguardo dal contribuente.

4.2. Il motivo è infondato.

Ricordato in breve che il vizio di insufficiente motivazione ricorre allorchè dal compendio giustificativo che accompagna la decisione sia evincibile un’obiettiva carenza nell’iter logico-argomentativo che ha condotto il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamene applicata, nella specie la denuncia dell’odierna impugnante si rivela totalmente priva di fondamento.

Invero, come già si è incidentalmente osservato in relazione al terzo motivo di ricorso, la CTR ha stilato il proprio giudizio in ordine alla non assoggettabilità del contribuente all’imposta ascrivendo portata decisiva alle allegazioni operate dal medesimo – in particolare sottolineando il fatto che “la collaborazione di una segretaria, l’utilizzo dei modesti beni strumentali ed il ricorso saltuario alle prestazioni di altri professionisti non integrano la sussistenza di una autonoma organizzazione capace di svolgere, in qualche modo, parte dell’attività, se non anche di sostituire la figura dello stesso titolare” – e dunque valutando, nel quadro dei poteri che le competono in via esclusiva di apprezzare liberamente le prove in quanto giudice del fatto sostanziale, le risultanze al suo esame secondo un metro di lineare coerenza che sottrae motivatamente la decisione ad ogni sospetto di illogicità e la rende perciò immune dal vizio denunciato.

5. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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