Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16739 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 06/08/2020), n.16739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10429/2016 proposto da:

P.C.M.L., rappresentata e difesa dall’Avv.

Danilo Buongiorno, giusta procura speciale in calce al ricorso per

cassazione, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone, n. 49,

presso lo studio dell’Avv. Adriano Tortora;

– ricorrente –

contro

F.V.P., rappresentato e difeso dagli Avvocati

Alessandro Simeone e Antonio Rizzo e presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via Toscana, n. 10, è elettivamente

domiciliato, giusta procura speciale indicata in allegato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di MILANO n. 5040/2015,

pubblicata il 31 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal consigliere Lunella Caradonna.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10723 del 4 settembre 2014, ha pronunciato la separazione personale di F.V.P. e di P.C.M.L., respingendo le domande di addebito reciprocamente formulate; ha affidato la figlia P. ad ambedue i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando i rapporti padre figlia; ha assegnato la casa coniugale, di esclusiva proprietà della P., alla stessa; ha affidato, ex art. 337 septies c.c., comma 2, la figlia maggiorenne C., affetta da un gravissimo disturbo alla vista, alla madre; ha posto a carico del F.V. un assegno di Euro 2.000,00 mensili per ciascuno dei due figli P. e L. e di Euro 2.500,00 per la figlia C.; ha posto a carico del marito l’obbligo di pagare il 70% delle spese scolastiche documentate, delle spese per eventuali corsi di perfezionamento post laurea e/o per lo studio delle lingue, in Italia o all’estero, dei costi per supporti per non vedenti ordinari e informatici richiesti per C., delle spese mediche documentate non coperte dal SSN, delle spese dentistiche documentate, delle spese per un’attività sportiva concordata, nonchè l’obbligo di pagare il 50% delle spese culturali se documentate; ha compensato tra le parti le spese di giudizio.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello proposto da F.V.P., ha revocato l’affido di F.V.C. alla madre; ha posto a carico del F.V. l’obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, con la corresponsione alla moglie, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, di un assegno mensile per ciascuno di Euro 1.650,00, annualmente rivalutabili, e con il pagamento del 50% delle spese scolastiche relative a tasse iscrizione, libri di testo e gite proposte dalla scuola per P., delle spese universitarie relative a rette e libre per C. e L. e successivamente anche per P., delle spese per supporti per non vedenti necessari allo studio di C., delle spese mediche non coperte dal SSN o da assicurazione privata, delle spese per attività del tempo libero effettuate dai ragazzi al di fuori dei periodi di vacanza trascorsi con l’uno o l’altro genitore, e di educazione e/o di istruzione, in Italia o all’estero; ha previsto che tutte le spese extra assegno indicate dovranno essere preventivamente concordate e documentate adeguatamente, anche a mezzo fatture o ricevute fiscali ove previste per legge; ha confermato per il resto la sentenza impugnata; ha compensato le spese di lite.

4. P.C.M.L. ricorre per la cassazione della sentenza con atto a dodici motivi.

5. F.V.P. ha presentato controricorso e ricorso incidentale.

6. Entrambe le parti hanno depositato, a mezzo PEC, in data 3 luglio 2020, memoria difensiva.

7. Il Procuratore generale, con memoria depositata il 23 giugno 2020, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che la parte ricorrente ha rinunciato all’affidamento della figlia maggiorenne C. (così a pagina 27 della memoria difensiva).

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sui cespiti immobiliari della signora P.; incontinenza degli stessi ai fini della capacità patrimoniale e reddituale; sull’origine dei cespiti; sull’utilizzo degli stessi come residenza per le vacanze dei figli; sulle ingenti spese di mantenimento e sulla tassazione di tali immobili;

sull’obbligo per la signora P. di locare l’immobile di Sestriere a fronte del non sufficiente importo dell’assegno di mantenimento; erroneità e/o insufficienza della motivazione della sentenza sul punto (pagina 3); sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla quantificazione del menage familiare che veniva interamente coperto dal sig. F.V. precedentemente alla separazione; sulle capacità reddituali; sulle spese ordinarie e straordinarie attualmente necessarie per il mantenimento dei figli dei coniugi; sulle particolari necessità di C., disabile al 100%; sulla totale erroneità, facilmente evincibile dagli atti, dell’affermazione della sentenza, a pagina 3, “affetta da un gravissimo disturbo alla vista”, in considerazione della totale cecità di c.; sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sugli accertamenti della Guardia di Finanza nei confronti del sig. F.V., sulla rateazione della relativa sanzione in modo assolutamente sostenibile dal resistente, sulla dimostrazione della maggiore capacità reddituale rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla prova testimoniale circa l’avvenuta quotazione della Banca Fineco ed il conseguente bonus a favore di tutti i manager; sulla immensa capacità reddituale del sig. F.V., anche in caso di omessa attività lavorativa, sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione frale parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulle spese attualmente sostenute dal sig. F.V. per beni di lusso, sui numerosi, lunghi e lussuosi viaggi da esso svolti; sull’ampia disponibilità di contanti, dimostrata documentalmente dall’assenza di prelievi dal conto corrente, sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

7. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla intestazione al sig. F.V. di numerosi conti correnti italiani e esteri, i cui estratti conto non venivano prodotti nei giudizi di merito al fine di non rivelare il reale patrimonio mobiliare; sull’invio di ingentissimi capitali all’estero e in fondi di investimento; sulla non necessaria, nè conveniente, alienazione di immobili ad opera del sig. F.V. giustificata solo nell’ottica di ostentare una minore capacità patrimoniale; sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

8. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sui rapporti tra il sig. F.V. e i figli; sull’inesistente rapporto con C., completamente a carico della madre, sig.ra P.; sul saltuario rapporto con L.; sulle spese quotidiane per i figli, tutte a carico della sig.ra P.; sulle spese straordinarie per i figli, sempre anticipate dalla sig.ra F.V. grazie a “artificiosi equivoci sul tenore letterale del provvedimento presidenziale e del provvedimento della Corte d’Appello” (sent. I grado); sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

9. Con il nono motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione all’art. 156 c.c., sui redditi percepiti dalla sig.ra P., diminuiti negli ultimi anni per potersi dedicare alla cura della figlia C.; sulla illogica e non documentalmente provata asserzione circa la presenza di ingenti guadagni non dichiarati da parte della sig.ra P.; sulla non autosufficienza di C. nelle quotidiane azioni; sulla documentazione in atti dimostrante senza alcun dubbio come tutti i viaggi della sig.ra P. con i figli siano effettuati solo grazie al continuo contributo della madre/nonna; sul necessario mantenimento del medesimo tenore di vita precedente alla separazione; sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

10. Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai senti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla proposta formulata dalla Corte d’Appello in sede di udienza, pari ad Euro 6.000,00, oltre il 70% delle spese straordinarie, sull’accettazione di tale proposta da parte della madre, nonostante il pregiudizievole importo per i figli, e rifiutata dal padre; sulla omessa indicazione di tale comportamento processuale da parte del sig. F.V. anche in relazione alla mancata produzione di documentazione rilevante ai fini della quantificazione del proprio potere patrimoniale; sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

11. Con il dodicesimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla vigenza, in capo al sig. F.V., di polizza assicurativa per le malattie dei figli che copre l’intero importo delle spese sanitarie sostenute, che vengono però risarcite solo al 50% alla moglie; sulla commisurazione delle spese al 50%, nonostante l’evidente disparità economica fra i coniugi; sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

11.1 I motivi, che vanno trattati congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili.

11.2 Giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal decreto L. 22 giungo 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (qui applicabile ratione ternporis, risultando impugnata una sentenza resa il 31 dicembre 2015), oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un “fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

11.3 Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, e deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti.

11.4 E’ utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053, ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

11.5 Alla stregua dei principi tutti fin qui esposti – ribaditi anche di recente da Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415 – i motivi in esame sono inammissibili perchè, in primo luogo, non rispettano le appena descritte prescrizioni imposte dalle Sezioni Unite circa le modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

11.6 In nessuno di essi, infatti, la ricorrente specifica quale sarebbe il “fatto”, come in precedenza definito e delimitato, il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte distrettuale, nè, soprattutto, argomenta in ordine alla sua necessaria decisività, ovvero all’essere stato esso oggetto di discussione tra le parti, nè indica puntualmente quando esso sia stato dedotto.

11.7 Le doglianze riguardano, poi, sostanzialmente, il complessivo ed intero governo del materiale istruttorio del processo (accertamento della Guardia di Finanza, cespiti immobiliari, capacità reddituali, quotazione della Banca Fineco e bonus in favore dei manager, viaggi del F.V., disponibilità di contanti, intestazioni conti correnti italiani ed esteri, rapporti coni figli, spese sostenute in favore dei figli, redditi della P., polizza assicurativa per le malattie dei figli), totalmente obliterando che la valutazione delle risultanze istruttorie rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità.

Del tutto inammissibile è, poi, per i medesimi principi, la censura sollevata col motivo 11, riguardante il rifiuto del F.V. della proposta transattiva formulata dalla Corte di appello in udienza pari a Euro 6.000, oltre il 70% delle spese straordinarie.

In definitiva poi le censure sopra descritte sono volte, in realtà a sollecitare una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo, inammissibile in questa sede.

Anche di recente questa Corte ha affermato il principio che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476).

11.8 Nel caso in esame, la Corte di appello, con riguardo alle domande di carattere economico delle parti, ha ritenuto superfluo ogni ulteriore istruttoria, in quanto gli elementi già acquisiti e la documentazione prodotta consentivano di definire immediatamente il giudizio e ha, poi, condotto un analitico esame della situazione economica e patrimoniale dei coniugi richiamando gli accertamenti della Guardia di Finanza svolti nel giudizio di primo grado (pag. 3 della sentenza richiamata).

12. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 156,316 bis e 337 ter c.c., soffermandosi sull’obbligo per il sig. F.V.P. di garantire il medesimo tenore di vita ai figli ed alla moglie rispetto a quello avuto precedentemente alla separazione; sulle condizioni economiche del sig. F.V., ampiamente documentate in sede di appello; sulle elevate capacità patrimoniale e reddituale del marito; sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte di appello di Milano.

13. Con il decimo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sulla necessità di garantire il superiore interesse dei figli a mantenere un idoneo tenore rispetto a quello del padre a mantenere uno stile di vita lussuoso (pagina 4 sentenza); sul rifiuto da parte del padre di garantire beni strumentali alla vita dei figli certamente al di fuori del lusso; sulla necessità di annullare e/o riformare l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Milano.

13.1 I due motivi, che vanno trattati congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili.

13.2 Giova premettere che secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle (Cass., 3 gennaio 2014, n. 51).

13.3 Nel caso in esame, gli ampi e articolati motivi presentano profili di inammissibilità in quanto viene dedotta la violazione di una pluralità di disposizioni normative, omettendo di precisare le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità), genericamente richiamate nella intestazione del motivo, e senza ricondurre una specifica statuizione della sentenza alla violazione di una determinata norma, impedendo cosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito di verificare il fondamento della lamentata violazione, limitandosi piuttosto a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi (Cass., 9 marzo 2012, n. 3721).

Ciò che sarebbe stato necessario a fronte delle specifiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata che, peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto all’uopo richiamati.

13.4 Al riguardo va precisato che la Corte territoriale ha giudicato in modo del tutto coerente con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale il giudice, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio, che si concretizzano in bisogni, abitudini, legittime aspirazioni della minore, e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico – sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass., 6 novembre 2009, n. 23630; Cass., 18 settembre 2013, n. 21273).

Questa Corte ha precisato, che, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass., 1 marzo 2018, n. 4811).

Trova applicazione, infatti, l’art. 147 c.c., che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass., 22 marzo 2005, n. 6197).

Poichè, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonchè dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, che, rappresentando l’insieme delle risorse economiche a disposizione della famiglia, consentono di valutare il tenore di vita dalla stessa goduto nel corso della convivenza, al quale dev’essere rapportato il contributo in esame (Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).

Il richiamato principio di proporzionalità trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 c.c., come sostituito dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 1, che individua quali parametri ai quali ancorare l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, oltre alle esigenze del figlio, anche il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza; le risorse economiche dei genitori; i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

13.5 Tali criteri risultano correttamente applicati nella decisione in esame.

Ed invero, la Corte di appello di Milano ha seguito tale orientamento, in quanto ha affermato che durante la convivenza coniugale i figli delle parti hanno goduto di un ottimo tenore di vita e ha, poi, osservato che se è vero che i redditi del padre erano elevati, anche la P. era titolare di un rilevantissimo patrimonio immobiliare e di risorse economiche elevate e che la stessa continuava a mantenere il medesimo tenore di vita precedente la separazione (pag. 3 della sentenza impugnata).

Più specificamente, la Corte territoriale ha operato, un’attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali delle parti, accertando che il tenore di vita della famiglia era stato elevato in costanza di matrimonio e ha ritenuto di rideterminare il contributo posto a carico del padre in favore dei figli tenuto conto che il giudice di primo grado non aveva fatto nessun riferimento alle rilevanti risorse economiche e patrimoniali della P., sulla quale incombeva un onere di contribuzione altrettanto importante, atteso che la stessa poteva permettersi di mantenere inalterato il proprio patrimonio immobiliare e il mantenimento evidentemente costoso dello stesso, nonostante l’avvenuta separazione dal marito e che occorreva garantire per legge anche a quest’ultimo di continuare a mantenere, al pari della moglie, di un tenore di vita tendenzialmente simile a quello goduto durante il matrimonio, allorchè tutti vivevano in un’unica casa lussuosa e potevano fare affidamento sulle prestigiose case di vacanza della P. (pag. 4 della sentenza impugnata).

Alla luce di quanto evidenziato e come già affermato, la determinazione in concreto dell’assegno di mantenimento costituisce una questione riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione, per la quale valgono le limitazioni derivanti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.c., comma 1, n. 5, (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054).

14. F.V.P. ha proposto ricorso incidentale deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di decorrenza degli effetti della riforma dell’assegno mensile dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, piuttosto che dalla data della domanda.

14.1 Il ricorso è fondato.

14.2 E’ orientamento di questa Corte, che, dovendo l’obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorchè per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionale che ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all’obbligo in parola – e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione – la decisione nella quale “il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass., 7 aprile 2017, n. 9015).

Più specificamente in base alla costante giurisprudenza di legittimità, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881).

14.3 Tanto premesso, nel caso in esame, l’impugnata decisione si mostra palesamente afflitta dal vizio qui lamentato, poichè La Corte territoriale ha disposto l’obbligo di contribuire al mantenimento di ciascun figlio a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di primo grado senza illustrare il percorso logico – argomentativo che ha portato il decidente a rigettare le tesi del ricorrente incidentale.

In particolare, la statuizione della decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di primo grado non risulta sostenute da alcuna motivazione (pag. 4 del provvedimento impugnato).

Nella descritta situazione e in assenza di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se la tesi prospettata dalla parte sia stata tenuta presente nel suo complesso, la suddetta censura appare senz’altro ammissibile.

15. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato e, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata i e rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

16. Va disposta, in ultimo, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata, in parte qua, e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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