Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16739 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.06/07/2017),  n. 16739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25809/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5658/372014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017;

vista la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art.

380-bis c.p.c..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. in fattispecie relativa a due avvisi di accertamento emessi a titolo di Irap, Irpef ed altro, a seguito di rideterminazione del reddito di lavoro autonomo (anno 2001) e del reddito d’impresa (2002) del contribuente sulla base delle movimentazioni finanziarie del conto corrente bancario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza con cui la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello del contribuente, alla luce della “documentazione prodotta dall’interessato” e dei “chiarimenti dallo stesso forniti”, che avevano consentito di ritenere giustificati “gran parte dei movimenti registrati sul conto corrente”;

2. con l’unico motivo di ricorso proposto, lamenta la violazione delle norme sopra richiamate, ritenendo in particolare che il giudice d’appello abbia erroneamente ritenuto che “con la produzione della denuncia di successione” il contribuente avesse “colmato una deficienza documentale riscontrata dal primo giudice” e che essa abbia recepito “acriticamente la tesi del contribuente secondo cui questo si era limitato a utilizzare e investire la cospicua disponibilità di liquidità lasciatagli dal padre deceduto nel 2000”;

3. all’esito della camera di consiglio in riconvocazione, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è inammissibile, in quanto veicola – sotto l’apparenza di un vizio di violazione di legge – una censura rivolta in realtà alla valutazione del materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio di merito, peraltro sulla base di argomentazioni non del tutto conformi al canone di autosufficienza;

5. nè può mancarsi di rilevare come tra le movimentazioni ritenute non giustificate l’Ufficio avesse incluso sia versamenti che prelevamenti, mentre la Corte Costituzionale, nel dichiarare con sentenza n. 228/14 l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), limitatamente alle parole “o compensi”, ha ritenuto la presunzione ivi prevista (anche) nei confronti dei lavoratori autonomi lesiva del principio di ragionevolezza e della capacita contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale, a sua volta produttivo di reddito (v. Cass. sez. 6-5, Ord. n. 19970/16; Cass. n. 23041/15);

6. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile senza necessità di statuizione sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese;

7. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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