Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16738 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16982-2010 proposto da:

FRIGOCARNE SRL in persona dell’Amm.re Unico, domiciliato in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato SEBASTIANO PAPA con studio in

VIZZINI C/O CUNSOLO ANNA V.LE MARGHERITA 38 (avviso postale ex art.

135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 14/2009 della COMM.TRIB.REG. DELLA Sicilia,

depositata il 27/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società Frigocarne s.r.l. si grava con l’odierno ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi, dell’impugnazione dell’ordinanza di chiusura del procedimento, nonchè della pregressa sentenza pronunciate della CTR Catania nel giudizio da essa promosso per ottenere l’ottemperanza al giudicato di rimborso della medesima CTR.

Assume invero la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che entrambi i provvedimenti, nell’ordine, violino gli L. n. 29 del 1961, art. 5, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis e D.L. n. 417 del 1991, art. 1 in quanto gli interessi non sono stati accordati con decorrenza “dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata l’istanza stragiudiziale” di rimborso; l’art. 1283 c.c. “per il mancato riconoscimento degli interessi anatolistici”; il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44 perchè gli interessi sono stati determinati con riferimento alla data della comunicazione del mandato di pagamento e non con riferimento “al giorno dell’effettivo pagamento”; l’art. 91 “per il mancato rispetto dei minimi determinati dalle tariffe professionali” nella liquidazione delle spese di lite; l’art. 96 c.p.c. per la “mancata determinazione e liquidazione dei danni” in relazione alla mala fede e colpa grave dell’amministrazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Va dichiarata ex officio l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MEF, per difetto di legittimazione passiva della parte resistente, non avendo assunto l’amministrazione statale la posizione di parte processuale nel giudizio di appello (SS.UU. 3118/06; 3116/06).

In difetto di difese svolte dal MEF non occorre disporre sulle spese di lite.

3. Va poi dichiarata l’improcedibilità del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, quanto alla proposta impugnazione della sentenza che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7, aveva accolto il ricorso in ottemperanza dalla parte non avendo essa depositato con il ricorso pure la copia autentica della sentenza impugnata.

4. Il medesimo ricorso va infine dichiarato inammissibile quanto all’impugnazione dell’ordinanza pronunciata dal collegio a chiusura del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 8 che – sebbene, ancorchè non lo preveda detta ultima norma, sia ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, e art. 360 c.p.c., u.c. in quanto provvista di contenuto decisorio (3435/05) – incorre tuttavia nel dichiarato difetto perchè l’illustrazione di ciascuno dei formulati motivi non è accompagnata da quesito.

Osservato invero che la specie soggiace rottone temporis all’applicazione dell’art. 366 bis c.p.c., a mente del quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto”, nella specie la parte, contravvenendo a detta regola, ha omesso di corredare l’esposizione del motivo con la conclusiva formulazione di un quesito di diritto, esponendo in tal modo l’illustrata doglianza all’inevitabile sanzione dell’inammissibilità.

5. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’Agenzia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del MEF; dichiara improcedibile il ricorso avverso la sentenza di ottemperanza; dichiara inammissibili i motivi di ricorso avverso l’ordinanza di chiusura del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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