Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16738 del 06/08/2020

Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 06/08/2020), n.16738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33585/2018 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n.

121, presso lo studio dell’Avvocato Marcello Bonotto, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.E.N., elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio

Quirino Visconti n. 103, presso lo studio dell’Avvocato Luisa Gobbi,

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’Avvocato Paola Maria D’Amelio giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Avvocato L.S., in qualità di curatore speciale di

D.M.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Silvio Pellico

n. 2, presso lo studio dell’Avvocato Francesca Crimi, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avvocato

Sebastiano Scandura giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3774/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 2/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/07/2020 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3774/2018, depositata in data 2/8/2018, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accertato, su domanda proposta da F.N.E., nel maggio 2016 (a seguito di un primo giudizio, promosso nel 2014, nei riguardi del solo L.P., erede di erede del D.M.R., definito con declaratoria di difetto di legittimazione passiva del convenuto), nei confronti del Curatore speciale, previamente nominato dal Tribunale di Monza, del defunto D.M.R., che quest’ultimo, deceduto il 6/7/1955, era il padre di F.N.E., nata il (OMISSIS), dall’unione naturale tra F.O.M. ed il D.M.R..

In particolare, i giudici d’appello hanno respinto l’appello di L.P., erede di un erede del defunto D.M., intervenuto volontariamente in primo grado dopo la scadenza dei termini per la formulazione delle istanze istruttorie, rilevando anzitutto che il L. non era litisconsorte necessario nel giudizio in oggetto ed era intervenuto in giudizio con le preclusioni istruttorie già maturate e con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta dallo stesso (peraltro, del tutto irrilevante ai fini del decidere) ed inoltre, quanto all’istanza di rimessione in termini, non era stata dimostrata alcuna causa allo stesso non imputabile, se non la tardiva conoscenza del processo. Nel merito dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, la Corte territoriale ha dato rilievo alla relazione affettiva, all’epoca del concepimento, tra la madre della F. ed il D.M., proseguita negli anni successivi, sino alla morte del presunto padre, rilevando che quest’ultimo era separato dalla moglie da cui non poteva, all’epoca, divorziare, non essendo tale istituto ancora ammesso nell’ordinamento nazionale, nonchè all’atto di battesimo della stessa F.E. (da cui comunque, pur nell’assenza di un valore certificativo, risultava che la bambina era stata battezzata con il cognome del D.M., che si era dichiarato padre, sottoscrivendo l’atto, unitamente alla madrina di E., D.M.A., sorella del defunto), alla sentenza, passata in giudicato, n. 3953/1956 del Tribunale di Milano, con la quale era stato riconosciuto alla F.E., all’epoca minorenne, un assegno vitalizio, in quanto figlia del defunto D.M., ad alcune lettere, datate “Milano 1948″, riconducibili, per effetto di una CTU grafologica, espletata in un giudizio previamente promosso dalla F. nei confronti dello stesso L. (e conclusosi con rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva del L.), alla mano del D.M.R., nelle quali lo stesso parlava della figlia, nonchè ad alcune fotografie ritraenti il D.M. con la F. piccola e con la di lei madre.

Avverso la suddetta pronuncia, L.P. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico, plurimo, motivo, nei confronti di F.E.N. e dell’Avv. L.S., Curatore speciale del defunto D.M.R. (che resistono con distinti controricorsi).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 269 c.p.c., e artt. 2697 e 2729 c.c., avendo la Corte d’appello fatto erronea applicazione dei criteri di legge in materia di presunzioni, nella materia, in relazione al tractatus ed alla fama, requisiti fondanti l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità, nonchè in riferimento alla statuizione circa la mancata contestazione da parte dell’interveniente della documentazione ex adverso prodotta.

2. La censura è inammissibile.

Questa Corte ha più volte ribadito che il principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del Giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, censurabile nei soli limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo vigente (Cass.n. 23940/2017; Cass. 11892/2016; Cass. 15107/2013; Cass.190642006; Cass. 2707/2004), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Corte cass. S.U. 13045/1997; Cass.5024/2012; Cass. 91/2014).

Sempre questa Corte (cass. 27000/2016; Cass. 1229/2019) ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Non è quindi condivisibile il diverso principio esposto in ricorso secondo cui il giudice di legittimità possa sottoporre a revisione la valutazione del giudice di merito circa la gravità degli indizi indicati in motivazione.

Analogamente, non è ammissibile la denunzia di falsa applicazione della norma sostanziale in materia di dichiarazione giudiziale di paternità (art. 269 c.c., con espresso richiamo al precedente di questa Corte, Cass. 1279/2014: ” In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, l’art. 269 c.c. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicchè risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore”), basata su una erronea ricognizione della situazione di fatto, in quanto la denuncia della falsa applicazione della norma presuppone che non sia in discussione l’accertamento degli elementi di fatto in relazione al quale si deve decidere della interpretazione della norma (Cass. n. 26874/2018).

Nella specie, il L., intervenuto a preclusioni istruttorie già maturate, non ha allegato in giudizio prove contrarie o una diversa ricostruzione fattuale e su questo non viene mossa alcuna puntuale doglianza.

In tema poi di prova presuntiva e di applicazione dell’art. 2729 c.c., secondo orientamento di questo giudice di legittimità (Cass. 2944/1978), il giudice di merito, nella valutazione degli elementi indiziari e presuntivi posti a base del suo convincimento, esercita un potere discrezionale consistente nella scelta degli elementi ritenuti più attendibili e nella valutazione della loro gravita e concludenza, cosicchè nella formazione di tale suo convincimento egli non incontra altro limite che l’esigenza di applicare i principi operativi nella materia delle presunzioni, deducendo univocamente il fatto ignoto dai fatti noti attraverso un procedimento logico fondato sul criterio dell’id quod plerumque accidit, e tale apprezzamento dei fatti, se correttamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.

Sempre, in tema di prova per presunzioni, si è affermato che è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (conf. Cass. 9059/2018; Cass. 10973/2017). Resta dunque fermo il principio per cui è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni (Cass. 1216/2006; Cass. 15219/2007; Cass. 656/2014; Cass. 1792/2017, che ha affermato come il risultato dell’accertamento in merito alla valida prova presuntiva, se adeguatamente e coerentemente motivato, “si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante”; Cass. 19987/2018; Cass. 1234/2019, ove si è ribadito che il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ora, tanto precisato, nella specie, la Corte d’appello ha motivatamente valorizzato, nel loro insieme, specifici elementi di fatto (essenzialmente: la non contestata relazione affettiva tra il D.M., coniugato con altra donna dalla quale, in quegli anni – 1946 – 1947 -, non poteva divorziare, e F.M., madre della controricorrente, all’epoca del concepimento, anche da persone portatrici di interessi contrapposti, quali la moglie e la sorella del defunto D.M.; il certificato di battesimo; lettere a firma del D.M., accertata come autografa in consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio, cui aveva preso parte lo stesso L.), cosicchè il relativo apprezzamento di merito risulta incensurabile in sede di legittimità. Nè il ricorrente indica alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso, bensì propone inammissibilmente una diversa lettura delle prove documentali rispetto a quella, non implausibile, esposta nella sentenza impugnata, diversa lettura che, peraltro, attenendo ad uno solo degli elementi indiziari complessivamente valutati dal giudice di merito, non sarebbe comunque idonea di per sè ad invalidare tale valutazione complessiva.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2020

 

 

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