Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16738 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.06/07/2017),  n. 16738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24164/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO ” D.R.P.”;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2591/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELIA nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. in fattispecie relativa ad impugnazione di cartella di pagamento recante recupero del credito Iva per l’anno d’imposta 2008, l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, nonchè D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 28, 30, 54-bis e 55, ed altresì D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 38, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., “il credito non dichiarato nell’anno in cui è maturato non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato”, in tal caso residuando solo la possibilità di rimborso;

2. all’esito della Camera di consiglio in riconvocazione, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiara zone annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. Sez. Un. 8 settembre 2016, n. 17757);

4. nel caso di specie il giudice d’appello ha dunque adottato una decisione conforme all’insegnamento di questa Corte, dando atto espressamente che l’esistenza del credito Iva non era stata contestata dall’amministrazione;

5. il ricorso va quindi rigettato, senza necessità di statuizione sulle spese, non avendo la curatela intimata svolto difese;

6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. 4-L, ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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