Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16737 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.06/07/2017), n. 16737
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23858/2015 proposto da:
P.L., P.D., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato DORA STASI,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO BOLOGNESE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI GRECO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 465/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del
16/03/2017.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. in fattispecie relativa ad impugnazione di cartelle di pagamento emesse a titolo di imposta di donazione ed Invim a carico di P.D. e P.L., sulla base di un avviso di liquidazione e rettifica divenuto definitivo per intervenuto giudicato, la C.T.R. ha riunito ed accolto gli appelli proposti dall’amministrazione finanziaria, ritenendo che le cartelle opposte fossero state tempestivamente notificate nell’anno 2010, entro il termine decennale di prescrizione decorrente dal “passaggio in giudicato delle correlative sentenze (anno 2007)”;
2. i contribuenti censurano la decisione per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, ritenendo invece corretta la decisione del giudice di prime cure secondo cui l’imposta di registro “deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni decorrenti… dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie, ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta”;
3. all’esito della camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. il ricorso è infondato, alla luce del principio – di recente ribadito da questa Corte (Cass. civ. Sez. 6-5, Ord. 26/09/2016, n. 18799) per cui “il diritto alla riscossione di un’imposta definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato è assoggettato non al termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, concernente la messa in esecuzione dell’atto emanato nell’esercizio del potere impositivo, bensì esclusivamente a quello generale di prescrizione, atteso che il titolo in base al quale viene intrapresa l’esecuzione non e più l’atto originario, ma la sentenza che ne ha cot fermato la legittimità pronunciando sul rapporto” (Cass. 842/2014; in termini Cass. sez. unite 25709/ 2009; 583712011; 11941/2012, 21623/2015); nello specifico è stato precisato che “in tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 (ora 25) si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento” (Cass. 2015312014); ipotesi quest’ultima non ricorrente nel caso di specie; ciò che rileva, pertanto, e che l’accertamento nel suo complesso sia stato impugnato e che la cartella sia stata emessa in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla legittimità dell’accertamento”;
5. detto principio risulta altresì indirettamente confermato da Cass. civ. Sez. Unite, Seni. 17/11/2016, n. 23397, ove si afferma che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento o ad altro atto di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., effetto quest’ultimo invece applicabile nelle ipotesi in cui intervenga – come nel caso di specie – “un titolo giudiziale divenuto definitivo”;
6. il ricorso va dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per l’Agenzia delle Entrate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e per Equitalia Sud s.p.a. in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017