Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16736 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 29/07/2011), n.16736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma via Nomentana

257, presso lo studio dell’avv.to DOSI GIANFRANCO che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in Roma viale Mazzini

11, presso lo studio delle ann.te MARINO MARINA e Giulia Sarnari che

la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

C.E., come sopra rappresentata e difesa per delega a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A., come sopra rappresentato e difeso per delega a

margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 27/2007 della Corte di Appello di Firenze,

sezione civile, emessa il 24 novembre 2006, depositata il 12 gennaio

2007, R.G. n. 1820/06;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 1 febbraio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Dosi per il ricorrente; udito l’Avvocato Marino per

la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.E. chiedeva al Tribunale di Lucca, con ricorso del 22 dicembre 2001, di pronunciare la separazione dal marito B. A. con il quale era coniugata dal (OMISSIS) e aveva avuto due figli nati nel (OMISSIS). La C. chiedeva che la separazione venisse pronunciata con addebito al marito, che le fossero affidati i due figli minori, che le venisse affidata la residenza coniugale e che il marito venisse condannato al pagamento di un contributo mensile di mantenimento di attuali 9.296,00 Euro per ciascun figlio e di 23.240,00 Euro a titolo di assegno mensile di mantenimento coniugale.

B.A., costituendosi in giudizio, chiedeva che la separazione fosse pronunciata con addebito alla moglie e che gli venissero affidati i figli. Dichiarava di corrispondere già un assegno mensile di mantenimento di 5.000.000 di lire e chiedeva che venisse istituito un fondo intestato ai figli su cui versare una contribuzione periodica con ripartizione al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli.

A seguito della comparizione personale dei coniugi il Presidente del Tribunale affidava congiuntamente i figli disponendone il collocamento presso la madre cui assegnava la casa coniugale ponendo a suo carico le spese per la sua manutenzione ordinaria. Determinava in 3.000 Euro mensili per ciascun figlio il contributo di mantenimento e in 10.000 Euro mensili l’assegno di mantenimento coniugale. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 891/2006, respingeva le rispettive domande di addebito, disponeva l’affidamento condiviso dei figli, ai sensi della nuova normativa di cui alla legge n. 54/2006, elevava l’assegno di mantenimento coniugale sino a 25.000 Euro mensili.

A seguito dell’appello di B.A. e dell’appello incidentale di C.E. la Corte di appello di Firenze respingeva le richieste di addebito della separazione e la richiesta di modifica delle concrete condizioni di affidamento condiviso dei figli. Rideterminava in 18.000 Euro mensili l’assegno di mantenimento coniugale.

Ricorre per cassazione B.A. affidandosi a sette motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso e propone ricorso incidentale, basato su un unico motivo, C.E.. cui replica, con controricorso B..

C.E. deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti di causa è infondata in quanto il ricorrente ha fornito una ricostruzione accurata della vicenda processuale.

Altrettanto infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata e dei fascicoli di primo e secondo grado che sono stati depositati dal ricorrente unitamente al ricorso e alla richiesta di acquisizione del fascicolo di ufficio.

Con il primo motivo di ricorso principale B.A. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 54 del 2006, in punto di rapporti fra genitori e figli. Il ricorrente chiede alla Corte di affermare che l’affidamento condiviso comporta per il giudice l’obbligo di predisporre e assicurare un complessivo rapporto equilibrato e continuativo tra i figli minori e ciascun genitore non potendosi ridurre il rapporto tra figlio e genitore, che non risiede con i figli, al tradizionale diritto di visita.

Il motivo appare generico quanto alla deduzione di violazione di legge che si riflette in una formulazione del quesito del tutto astratta e non correlata alla vicenda processuale e alla decisione impugnata. Pur condividendo le affermazioni contenute nel quesito resta infatti del tutto taciuto il motivo per cui la decisione impugnata avrebbe violato, secondo il ricorrente, il compito, attribuito al giudice dalla L. n. 54 del 2006, di assicurare un equilibrato rapporto fra ciascun genitore e i figli, compreso il genitore non collocatario, il cui rapporto con la prole non può essere ridotto a un mero diritto di visita. La lettura della motivazione resa dalla Corte di appello persuade del contrario dato che si basa proprio sul riscontro della verifica ex post della validità dell’assetto dei rapporti fra genitori e figli previsti nella sentenza di primo grado e ciò sia sotto il profilo dell’armonioso sviluppo della personalità dei figli che della possibilità per entrambi i coniugi di esercitare pienamente il loro ruolo di genitori.

Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 155 ter c.c., per non avere la Corte di appello preso in esame la richiesta di modifica dei provvedimenti riguardanti i figli. Il ricorrente chiede alla Corte di affermare che, ai sensi dell’art. 155 ter c.c., il giudice di appello, investito ritualmente dalla relativa domanda, ha il dovere-potere non solo di esaminare il merito dell’impugnazione ma anche di prendere in considerazione le domande di modifica dei provvedimenti vigenti.

Le stesse affermazioni possono spendersi per il secondo motivo di ricorso che pecca di genericità nella deduzione di violazione di legge e finisce inevitabilmente per riflettere nel quesito di diritto sottoposto alla Corte una prospettazione astratta e inconferente alla vicenda processuale. Se è del tutto incontroverso che il giudice di appello ha il potere-dovere di riesaminare il merito della impugnazione e di prendere in considerazione le domande di modifica dei provvedimenti vigenti non si comprende però, dalla lettura del quesito, per quale motivo il ricorrente ritenga che il giudice di appello, nella concreta vicenda processuale, non abbia preso in esame tali oggetti costitutivi della impugnazione. Appare invece chiaramente dalla lettura della motivazione che la Corte di appello fiorentina ha proprio incentrato il suo iter decisionale sull’esame delle ragioni poste a sostegno di una richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli come pure di modifica dell’entità dell’importo dell’assegno di mantenimento.

Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 54 del 2006 in punto di audizione dei figli minori. Il ricorrente chiede alla Corte di affermare che l’art. 155 sexies c.c., stabilisce per il giudice l’obbligo e non la facoltà di ascoltare i figli che abbiano compiuto gli anni dodici, ovvero anche più piccoli purchè di normali capacità intellettive.

Il motivo va ritenuto inammissibile perchè corredato da un quesito che si limita a riproporre il testo della norma introdotta dalla L. n. 54 del 2006, e non compie alcun riferimento alle questioni specifiche sulle quali i figli minori di dodici anni al momento della pronuncia della sentenza dovevano venire ascoltati dal giudice. Vi è infatti da sottolineare come la Corte di appello abbia motivato sulla richiesta di collocazione dei figli presso di sè proposta dal B. e basata sulla deduzione di maggiori stimoli, culturali e di vita di relazione, che sarebbero derivati ai figli. La Corte fiorentina ha affermato che l’appellante non ha fornito una valida motivazione a sostegno di tale richiesta posto che, se può essere vero che, in ragione della personalità e del lavoro svolto dal padre, i figli possono avere notevoli stimoli dalla sua frequentazione, ciò non viene affatto escluso dal regime di affidamento disposto dal primo giudice che consente una grande flessibilità nei rapporti fra i figli ed il padre. Inoltre la Corte ha rilevato che la vicinanza (poche decine di metri) dell’abitazione del padre dalla casa coniugale abitata dalla madre consente ai figli di usufruire di una particolare consuetudine con il padre. Sulla base di queste considerazioni e sul presupposto del contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso appellante circa l’idoneo sviluppo psico-fisico dei figli garantito dal regime vigente di affidamento, oltre che sulla mancanza di problemi derivanti da tale regime nel rapporto fra i vari componenti della famiglia, la Corte di appello ha ritenuto implicitamente inopportuna l’audizione dei figli infradodicenni su un profilo come quello prospettato dall’appellante e cioè sulla possibilità per i figli di godere di maggiori stimoli, culturali e di vita di relazione, per effetto della collocazione presso il padre. Implicita inoltre la valutazione del maggior tempo a disposizione per la cura dei figli da parte dell’attuale genitore collocatario.

Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 54 del 2006, in punto di forma e modalità di mantenimento dei figli. Il ricorrente chiede alla Corte di affermare che, in base all’art. 155 c.c., l’assegno di mantenimento ha natura perequativa solo ove necessario e che, ove non necessario, la forma del mantenimento sia quella diretta.

Il motivo comporta una lettura non condivisibile dell’art. 155 c.c., in quanto. come ha chiarito questa Corte (Cass. civ., 1^ sezione, n. 18187 del 18 agosto 2006) l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dall’art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.

Tale decisione ha altresì precisato che il richiamato principio trova conferma nelle nuove previsioni in tema di affido condiviso di cui alla L. n. 54 del 2005.

Con il quinto motivo di ricorso principale si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione in Euro 6.000 dell’assegno perequativo di mantenimento per i figli dovuto dal B.. Il ricorrente chiede alla Corte di affermare che, ove un genitore si dichiari disponibile a corrispondere tutte le spese necessarie per i figli, l’eventuale assegno perequativo deve essere stabilito nella misura idonea a soddisfare le sole esigenze alimentari relative ai periodi di permanenza dei figli presso l’altro genitore.

Il motivo è infondato e formulato in maniera difforme rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., in quanto si chiude con la richiesta di affermazione di un assunto in diritto, invece che con una sintesi del motivo che contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni per le quali la insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione.

Inoltre l’assunto che il ricorrente chiede alla Corte di affermare è palesemente da disattendere alla luce della giurisprudenza testè citata.

Con il sesto motivo di ricorso principale si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione in Euro 18.000 dell’assegno di mantenimento dovuto dal B. alla C.. Secondo il ricorrente la Corte di appello ha disatteso il principio secondo cui l’assegno di mantenimento coniugale di separazione a carico del coniuge occupato è dovuto ove l’altro coniuge non riesca a mantenere il tenore di vita avuto in costanza di convivenza matrimoniale, intendendo per tenore di vita l’insieme delle opportunità di consumo rese possibili dai redditi del coniuge occupato, esclusa quella parte del tenore di vita che si riferisce alle spese di produzione del reddito.

Il motivo deve considerarsi privo di autosufficienza e privo della sintesi richiesta dall’art. 366 bis c.p.c.. Esso non indica su quali punti la motivazione dovrebbe considerarsi insufficiente e contraddittoria per ciò che concerne la determinazione dell’assegno di mantenimento. La deduzione di una distinzione fra reddito utilizzato al fine di sostenere il tenore di vita in senso ampio rispetto al tenore di vita che risulterebbe fruibile dopo aver detratto le spese di produzione del reddito non consente un adeguato controllo sulla motivazione perchè è privo di elementi concreti che possano far individuare quale sia la proporzione nella specie fra il reddito impiegato per la sua produzione e quello destinato a sostenere il tenore di vita familiare.

Con il settimo motivo di ricorso principale si deduce la violazione del principio di diritto vivente secondo cui l’assegno di mantenimento non è dovuto ove l’interessato, in ragione dell’età e delle condizioni generali, possa procurarsi da solo redditi e mezzi per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Il ricorrente chiede alla Corte di riaffermare nella presente controversia tale principio.

Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi conseguentemente se prima della separazione i coniugi hanno concordato – o, quanto meno, accettato – che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione (Cass. civ., sezione 1^, n. 18547 del 25 agosto 2008).

Con il motivo di ricorso incidentale si deduce la insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto relativo alla determinazione in Euro 18.000 dell’assegno di mantenimento. Secondo la ricorrente incidentale la Corte ha fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria laddove, pur dando atto che il B. ha tenuto un comportamento di occultamento del proprio patrimonio, non ha fatto discendere da tale accertamento anche quello di una consistenza patrimoniale e reddituale ben più elevata.

Il motivo è inammissibile perchè non si conclude con la prescritta sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c.. Le deduzioni svolte dalla ricorrente incidentale risultano, inoltre, prive di specificità quanto alla censura di contraddittorietà della motivazione sia sotto il profilo del preteso accertamento di occultamenti patrimoniali da parte del B. sia sotto il profilo della pretesa incongruenza fra l’affermazione della sproporzione reddituale e patrimoniale esistente fra i due coniugi e la misura della determinazione dell’assegno.

Il ricorso principale va pertanto respinto e quello incidentale dichiarato inammissibile. Si ritiene corrispondente a giustizia la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in ragione della estensione delle censure mosse alla sentenza della Corte di appello.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 10.200, di cui 10.000 per onorari e 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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