Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16736 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 18/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9704-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2010 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia,

depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2016 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR Lombardia con la sentenza in epigrafe ha confermato la decisione che in primo grado, su ricorso di Z.R., aveva annullato la cartella di pagamento notificata al medesimo a seguito della mancata definizione della dichiarazione integrativa di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, avendo lo Z. corrisposto la somma dovuta a tale titolo in un unica soluzione, ma in ritardo rispetto al termine per il versamento della prima rata.

La sentenza impugnata reca scritto che nel formulare il proprio atto di gravame l’ufficio si era limitato a contestare il deliberato di prima istanza in ordine alla tardività della notifica, ma nulla aveva eccepito riguardo “gli altri due rilievi in base ai quali i primi giudici avevano sancito la nullità della cartella”, rimanendo privi di censura sia l’argomento concernente il mancato inoltro “dell’avviso bonario previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”, sia quello afferente “al difetto di motivazione della cartella in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”. Peraltro, nel merito, osservato che dalle istruzione allegate alla dichiarazione risultava che era in facoltà del contribuente optare per il versamento in unica soluzione o in più rate, andava affermato che il versamento in unica soluzione, a cui si era nella specie risolto lo Z., “costituisce proprio un’opzione legislativa”, presa anche in buona fede in quanto prevista dalle istruzioni ministeriali.

Per la cassazione di detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate, oggi ricorrente, si affida a quattro motivi di ricorso, ai quali non ha inteso replicare la parte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1. E’ prioritario, invertendo l’ordine espositivo seguito dal ricorso, in ragione della sua assorbenza se fondato, l’esame del secondo motivo di ricorso, a mente del quale l’Agenzia ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta la nullità della decisione per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè degli D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 14, commi 1, 2 e 3, poichè in ragione di essi la legittimazione passiva a resistere alla dispiegata impugnativa di parte in ordine all’eccepita tardività della cartella avrebbe dovuto competere all’ente incaricato della riscossione, sicchè ha conseguentemente “errato l’adita CTR a non dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione finanzia” convenuta, ancorchè l’intimato avesse impugnato l’atto impositivo per irregolarità imputabili “unicamente” al concessionario.

2.2. Il motivo è infondato.

Oltre ad essere invero smentito da quanto la stessa ricorrente espone in linea di fatto, allorchè riferisce che le introduttive doglianze sviluppate dal ricorrente in primo grado lamentavano anche la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, per omesso inoltro della comunicazione prevista in caso di irregolarità della dichiarazione, che, trattandosi di attività di competenza propria dell’Agenzia rende dunque incongrua l’eccezione qui sollevata, il motivo è privo di conforto in linea di diritto.

Questa Corte ha da tempo affermato che “in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a dispone d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario” (3247/16; 10646/13; 22939/07).

2.3. Ne discende, dunque, che l’eccezione non ha alcun pregio e che nessun addebito può perciò muoversi all’impugnata sentenza se non abbia rilevato il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione istante, atteso che nella specie alcun difetto siffatto era sussistente in ragione della potestà creditoria che si estrinseca nell’intimazione recata nella cartella e nella riconosciuta titolarità di essa solo in capo all’Agenzia.

3.1. Venendo quindi al primo motivo di ricorso, con esso l’Agenzia delle Entrate eccepisce, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnata sentenza adottata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che, sebbene si fosse da essa eccepito nel proposto atto di gravame l’erroneità del pronunciamento del primo giudice in punto di tardività della cartella, “la CTR adita non prende in alcuna considerazione la suddetta eccezione preliminare, in tal modo incorrendo nella denunciata violazione di legge.

3.2. Il motivo è infondato poichè, al contrario di quanto dedotto, si apprende dalla piana lettura della sentenza che la CTR non ha affatto omesso l’esame della sollevata eccezione, ma ne ha rettamente ricusato la concludenza sulla base della considerazione che la decisione di primo grado era assistita da una pluralità di rationes che l’Agenzia nel proprio atto di gravame non aveva integralmente confutato, per gli effetti ovviamente preclusivi – che seppur il giudice d’appello non enuncia – si identificano nell’acquiescenza dell’art. 329 c.p.c., comma 2.

Recita invero la sentenza che “l’ufficio, nell’atto di appello, si è limitato a contestare solamente la motivazione della sentenza nel punto in cui ha sancito la decadenza per tardività della notifica, mentre non sono stati contestati gli altri due rilievi in base ai quali i primi giudici avevano sancito la nullità della cartella a) per omesso invio del prodromico avviso bonario previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, … b) sul difetto di motivazione della cartella in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7″.

E tanto basta a togliere all’argomento sviluppato con il motivo ogni consistenza processuale.

4.1. Con il terzo motivo di ricorso l’istante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce la nullità dell’impugnata sentenza per vizio di ultrapetizione, posto che, sebbene l’intimato avesse censurato l’operato dell’ufficio solo in termini di tardività della cartella, la CTR,”ha respinto il gravame spiegato dall’ufficio invece sui presupposto della legittimità del pagamento unitario (anzichè rateale) ai fini del condono”, di guisa che l’adottata statuizione “rileva quale indebita pronuncia che ha superato i limiti delle allegazioni di parte”.

4.2. Il motivo, al pari del precedente, non trova il conforto della realtà processuale e va pertanto disatteso.

Anche a questo riguardo basta leggere la sentenza per avere pronta contezza dell’infondatezza della deduzione posto, che come consta dalla narrativa in ordine allo svolgimento del processo, il contribuente all’atto di costituirsi in appello per resistere al gravame erariale, aveva, tra l’altro, sostenuto, nel merito dei tardivi versamenti eccepiti dall’ufficio, “che il rilievo fosse insussistente in quanto ritiene legittimo il versamento dell’importo del condono in unica soluzione”.

Dunque, allorchè la CTR, intendendo confutare anche nel merito la pretesa erariale si perita di osservare che dalle istruzione allegate alla dichiarazione risulta che era in facoltà del contribuente optare per il versamento in unica soluzione o in più rate, sicchè il versamento in unica soluzione effettuato nella specie dallo Z., “costituisce proprio un’opzione legislativa”, presa anche in buona fede in quanto prevista dalle istruzioni ministeriali, non va affatto oltre i limiti della domanda iniziale proposta dal ricorrente e non altera quindi i fatti costitutivi da questo opposti per controbattere alla pretesa, ma si adegua esattamente a quanto da esso dedotto a questo titolo.

5.1. Con il quarto motivo del proprio ricorso, l’Agenzia si duole ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis in combinato disposto con l’art. 8 e con l’art. 13 della citata Legge, in quanto contrariamente all’affermazione dal giudice d’appello in ordine all’efficacia dei versamenti operati dal contribuente ai fini della profittevole definizione dell’istanza di condono da esso promossa, “il versamento della sola prima rata comporta l’inefficacia della definizione ex art. 9-bis”, con conseguente erroneità della diversa statuizione adottata nella specie dal decidente di ritenere non dovute le sanzioni applicate dall’ufficio per effetto del mancato condono e del tardivo versamento

5.2. Il motivo, in disparte dalla sua conferenza con il decisum – posto che nella specie il condono è quello della L. n. 289 del 2002, art. 9 e non quello della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, come con esso si deduce – può andare assorbito in ragione di quanto si è incidentalmente affermato esaminando il primo motivo di ricorso.

Va qui infatti ribadito che l’impianto motivazionale che sorregge la sentenza d’appello, per come si apprende da una piana lettura di essa, è comprensivo di una pluralità di dieta che l’odierna ricorrente non censura nella loro totalità.

Si ricorderà invero che la CTR ha respinto il gravame erariale rilevando a) “per omesso invio del prodromico avviso bonario previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5; b) per il “difetto di motivazione della cartella in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”; e c) perchè il pagamento unitario delle somme dovute a titolo di condono “costituisce proprio un’opzione legislativa”.

Va da sè che quand’anche il motivo in questione, ad onta della sua inconfertiva, potesse considerarsi fondato, nondimeno la decisione potrebbe arruolare a proprio conforto ulteriori rationes in grado di legittimarne, in quanto provviste di autonoma forza decisionale, l’adozione.

E’ del resto convinzione di questa Corte – condivisa anche delle SS.UU. (7931/13; 17662/13) – che quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (12372/06).

E poichè nella specie le censure erariali impugnano solo alcune delle distinte rationes decidendi fatte proprie dal giudice d’appello, la censura espressa con il motivo in esame non può trovare alcun seguito.

6. Il ricorso va dunque respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione avversaria.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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