Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16736 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.06/07/2017), n. 16736
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22519/2015 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO
19, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO COZZI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore
speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO
LUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2708/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA
VELLA nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del
16/03/2017;
vista la memoria adesiva depositata dal contribuente ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c..
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’originaria impugnazione del contribuente – “indipendentemente dall’esame della documentazione esibita… dall’agente della riscossione, oggetto di contestazione” – in quanto rivolta contro un estratto di ruolo, impugnabile non autonomamente ma solo “unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria”, l’impugnazione della cartella esattoriale costituendo “l’unico valido veicolo processuale per impugnare la tardività dell’iscrizione a ruolo”;
2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 e art. 100 c.p.c., essendo incontestato che egli, “nell’effettuare un estratto di ruolo al fine di verificare la propria posizione debitoria e di chiudere i rapporti pendenti con l’Erario, veniva a conoscenza di due cartelle mai notificate”, circostanza questa ritenuta decisiva ai fini dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in contestazione;
3. all’esito della Camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
4. il ricorso merita accoglimento, alla luce dell’insegnamento di questa Corte per cui “è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. Sez. Un. Sent. 02/10/2015, n. 19704; conf. Cass. Sez. 6-5, Ord. 12/10/2016, n. 20611);
5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce del principio sopra indicato.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017