Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16736 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 01/02/2017, dep.06/07/2017),  n. 16736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22519/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’avvocato GIANDOMENICO COZZI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO

LUCCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2708/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/03/2015;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA nella Camera di consiglio riconvocata, non partecipata, del

16/03/2017;

vista la memoria adesiva depositata dal contribuente ai sensi

dell’art. 380-bis c.p.c..

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’originaria impugnazione del contribuente – “indipendentemente dall’esame della documentazione esibita… dall’agente della riscossione, oggetto di contestazione” – in quanto rivolta contro un estratto di ruolo, impugnabile non autonomamente ma solo “unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria”, l’impugnazione della cartella esattoriale costituendo “l’unico valido veicolo processuale per impugnare la tardività dell’iscrizione a ruolo”;

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2 e art. 100 c.p.c., essendo incontestato che egli, “nell’effettuare un estratto di ruolo al fine di verificare la propria posizione debitoria e di chiudere i rapporti pendenti con l’Erario, veniva a conoscenza di due cartelle mai notificate”, circostanza questa ritenuta decisiva ai fini dell’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in contestazione;

3. all’esito della Camera di consiglio, in sede di riconvocazione, il Collegio ha disposto la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso merita accoglimento, alla luce dell’insegnamento di questa Corte per cui “è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. Sez. Un. Sent. 02/10/2015, n. 19704; conf. Cass. Sez. 6-5, Ord. 12/10/2016, n. 20611);

5. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce del principio sopra indicato.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 16 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA