Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16735 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 08/07/2011, dep. 29/07/2011), n.16735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8756/2009 proposto da:

COPER SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) (già A.M.V. S.R.L. in

liquidazione) in persona del liquidatore Sig. E.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUNIONE REGINA 1, presso

lo studio dell’avvocato COLOMBINI DAVID, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BIRRA PERONI SPA (OMISSIS) (già S.P.A. BIRRA PERONI INDUSTRIALE)

in proprio e quale incorporante di KANTERBRAU MAES ITALIA SRL in

persona del legale rappresentante p.t. J.A.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso

lo studio dell’avvocato CLARIZIA ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DI CHIO GIUSEPPE, ROSTAGNO SIMONA giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 25/1/2008, depositata il 18/02/2008, R.G.N.

1340/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ROBERTA ZANINO per delega dell’Avvocato SIMONA

ROSTAGNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Kanterbrau Maes Italia s.r.l. (poi fusa per incorporazione nella Birra Peroni s.p.a.) otteneva dal Tribunale di Ciriè un decreto ingiuntivo per lire 110.420.988, oltre interessi legali e spese per forniture effettuate alla società A.M.V..

Quest’ultima propose opposizione chiedendo l’accertamento di nullità, di inefficacia e comunque la revoca del suddetto decreto ingiuntivo, nonchè l’accertamento della sussistenza di una dilazione di pagamento concessale dalla stessa ingiungente comportante la sospensione dei propri pagamenti.

Proponeva a sua volta domande riconvenzionali, sia nei confronti della convenuta opposta, sia nei confronti della chiamata in causa Birra Peroni Industriale s.p.a., per l’illegittimità del recesso e per il compimento di atti di concorrenza sleale nei propri confronti, con condanna al risarcimento del danno.

Si costituivano la Kanterbrau Maes Italia s.r.l. e Birra Peroni Industriale s.p.a., eccependo l’infondatezza delle domande avversarie.

Con sentenza n. 111/2004, in parziale accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, per l’effetto revocato, il Tribunale dichiarava tenuta e condannava A.M.V. s.r.l. al pagamento in favore di s.r.l. Kanterbrau Maes Italia della somma di Euro 56.510,81, oltre accessori. Rigettava tutte le domande formulate da A.M.V..

Proponeva appello la A.M.V. s.r.l. chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza con l’accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Si costituivano la s.r.l. Kanterbrau Maes Italia e la s.p.a. Birra Peroni che chiedevano il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello rigettava l’appello proposto.

Propone ricorso per cassazione la Coper s.r.l. in liquidazione (già A.M.V. s.r.l. in liquidazione), con quattro motivi.

Resiste con controricorso la Birra Peroni s.p.a. in proprio e quale incorporante di Kanterbrau Maes Italia s.r.l. che presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo parte ricorrente denuncia: a) “Omessa e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’inesigibilità del credito della srl Kanterbrau Maes Italia”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello non ha correttamente valutato la testimonianza resa dai testi C. e M. che hanno dichiarato che il credito doveva ritenersi sospeso nell’attesa che si perfezionasse la cessione delle quote di A.M.V. a Birra Peroni s.p.a..

Il motivo deve essere rigettato perchè:

1) non è autosufficiente in quanto non riporta la testimonianza dei testi C. e M. (Cass., 23 marzo 2010, n. 6937);

2) le doglianze del ricorrente attengono a valutazioni che comportano un esame delle risultanze istruttorie precluso in sede di legittimità. Il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste infatti solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass., 6 marzo 2008, n. 6064).

Con il secondo motivo (lettera B) parte ricorrente denuncia “Omessa e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine all’illegittimità dell’interruzione dell’esecuzione del contratto di “concessione e vendita” da parte di srl Kanterbrau Maes Italia”.

Con tale motivo sostiene parte ricorrente che il credito era inesigibile e che la s.r.l. Kanterbrau Maes Italia non poteva risolvere il contratto in questione interrompendo la fornitura di birra alla s.r.l. A.M.V..

Il motivo deve essere rigettato.

Anche in tale motivo il ricorrente si limita a invocare una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, ma un simile esame attiene alla libera valutazione delle prove che spetta esclusivamente ai giudici di merito.

Con il terzo motivo C) si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1175 c.c., e art. 1375 c.c., da parte della sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 360, n. 3, in ordine al colpevole inadempimento della srl Kanterbrau Maes Italia al contratto di concessione di vendita”.

Sostiene parte ricorrente che le sentenze di merito non hanno esaminato i numerosi rapporti intercorsi tra le parti, omettendo di considerare come tali rapporti dovessero essere considerati intimamente collegati, in quanto finalizzati al perseguimento di un unico ed omogeneo interesse economico. L’interruzione immediata ed improvvisa da parte di Birra Peroni e di Kanterbrau Maes Italia di tutti i rapporti in essere con A.M.V., si afferma, non è stata caratterizzata dal rispetto del generale principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), non essendo stato concesso ad A.M.V. un termine per il rientro dalla propria esposizione debitoria.

Parte ricorrente critica altresì la C.t.u. in merito alla determinazione del valore di avviamento.

Il motivo deve essere rigettato.

L’assenza di una giusta causa di recesso dalle trattative, e quindi la violazione dell’obbligo di buona fede, costituiscono infatti accertamenti demandati all’esclusiva competenza del giudice di merito, incensurabili in cassazione se, come nella specie, adeguatamente motivati.

Si deve peraltro rilevare che la responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c., a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua (Cass., 5 agosto 2004, n. 15040).

In questo processo tale onere non è stato adempiuto dalla A.M.V..

In particolare dall’impugnata sentenza non è emersa alcuna pattuizione dilatoria rispetto ai termini di pagamento stabiliti dall’art. 8 del contratto di fornitura 1 luglio 1996 tra s.r.l.

Kanterbrau Maes Italia e A.M.V. s.r.l.; nè a Birra Peroni e Kanterbrau possono essere mossi addebiti di scarsa correttezza e buona fede per quanto riguarda il recesso dal contratto di distribuzione e l’interruzione delle trattative relative all’acquisto delle quote di A.M.V..

Con il quarto motivo D) si denuncia “Omessa motivazione della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine alla sussistenza degli atti di concorrenza sleale e al diritto al risarcimento dei danni ex artt. 2598, 2599, 2600, 1226, 2043 e 2056 c.c., in capo al ricorrente”.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha motivato in alcun modo circa la sussistenza o meno di atti di concorrenza sleale e/o di illecito extracontrattuale o precontrattuale in capo alle convenute (interruzione dei rapporti commerciali e conferimento di mandati di distribuzione a soggetti terzi).

Il relativo danno, si afferma, dovrà essere liquidato in via equitativa ex art. 2056 c.c., in quanto richiesto fin dall’atto introduttivo del giudizio.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità: non sono stati infatti indicati specificamente gli atti di concorrenza sleale che avrebbero posto in essere la Kanterbrau e la Birra Peroni.

Si deve altresì rilevare che il vizio denunciato non costituisce tanto un vizio di motivazione quanto un error in iudicando.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5,000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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