Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16735 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2136/2020 proposto da:

J.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 186,

presso lo studio legale Pitorri, rappresentata e difesa

dall’avvocato JACOPO MARIA PITORRI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5719/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA,

depositato il 17/10/2019 R.G.N. 821/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Perugia ha rigettato le domande proposte da J.L. cinese del gruppo etnico (OMISSIS) di religione cristiana della Chiesa di Dio Onnipotente, emigrata il 1.5.2016 – che aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria o ancora quella umanitaria, domande già rigettate in via amministrativa dalla Commissione territoriale.

2. Il Tribunale ha ritenuto non veritiero il racconto della ricorrente sottolineando che dalle stesse dichiarazioni rese emergevano tratti di non verosimiglianza delle stesse anche alla luce delle informazioni tratte dalle fonti consultate relative alla religione che asseritamente era professata dalla richiedente e che era oggetto di persecuzione in Cina. Nello specifico il giudice ha evidenziato che la ricorrente aveva mostrato di non conoscere i tratti fondamentali del culto di cui affermava di essere seguace ed ha sottolineato che non appariva verosimile che le autorità cinesi le avessero rilasciato il passaporto sebbene fossero a conoscenza della sua professione del culto. Irragionevole, in tale situazione, la richiesta che avrebbe consentito alla polizia di rintracciarla. Inoltre se i fatti allegati fossero stati veri non le sarebbe stato rilasciato, come invece era avvenuto, il visto ed inoltre non sarebbe stato possibile superare i controlli esercitati anche all’atto dell’espatrio anche attraverso speciali data base dove sono annotati coloro che professano religioni non consentite. Il Tribunale ha poi negato sia la protezione sussidiaria che quella umanitaria evidenziando che, pur allegata la violazione di diritti umani nel paese di provenienza, tuttavia non era stato offerto alcun elemento per valutare la sua specifica posizione personale stante la non credibilità dei motivi di persecuzione religiosa allegati.

3. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso J.L. affidato a cinque motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poichè la procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (cfr. Cass. 16/07/2020 n. 15211 05/11/2018 n. 28146).

4.1. Se in tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, comunque la procura stessa deve essere conforme alle regole dettate in generale per il ricorso in cassazione e dunque, pur rilasciata su un foglio separato e materialmente congiunto al medesimo ricorso, deve recare una data successiva al deposito del decreto impugnato ed indicare gli estremi del provvedimento o altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione.

4.2. Nel caso in esame la procura, redatta si è detto su un foglio staccato e spillata al ricorso, non solo non contiene una specifica indicazione di essere stata rilasciata per la proposizione del ricorso in cassazione ma neppure richiama quale sia il provvedimento impugnato restando insufficiente a tal fine il riferimento del tutto generico al “presente giudizio” senza alcun altro elemento di riferimento per comprendere di quale giudizio si tratti.

5. In conclusione, per tale ragione, il ricorso proposto senza il conferimento di una valida procura, deve essere dichiarato inammissibile.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese stante la tardiva costituzione dell’amministrazione. Tuttavia all’inammissibilità del ricorso, dovuta alla accertata nullità della procura, fa seguito la dichiarazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come novellato dalla L. n. 228 del 2012 e trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 09/12/2019 n. 32008).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’Avv. Iacopo Maria Pittorri, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA