Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16735 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.06/07/2017),  n. 16735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18925/2013 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, V. NAZARIO SAURO

16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1736/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto tutte le domande proposte da C.C. (docente di scuola), intese, in via principale, alla dichiarazione di nullità dei termini apposti dal Ministero ai contratti a tempo determinato stipulati in successione ed alla conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato, del D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 5, ed alla condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno, danno riconosciuto e quantificato dal giudice di primo grado in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

che la Corte territoriale, precisato che i contratti a termine del settore scolastico, tanto per il personale docente quanto per quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, non erano disciplinati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ma dalle norme speciali contenute nel D.Lgs. n. 297 del 1994 e nella L. n. 124 del 1999, ha escluso che la speciale disciplina fosse in contrasto con la direttiva 1999/70/CE ed ha affermato che, pur a ritenere applicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, alla fattispecie dedotta in giudizio – riguardante tre contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (il primo dal 15 settembre al 9 giugno 2007, il secondo dal 10 settembre 2007 al 30 giugno 2008 ed il terzo dal 24 settembre 2009 al 30 giugno 2010) – la valutazione “ex ante” delle ragioni sottese a ciascuna tipologia contrattuale a termine, “tipizzata” dalla L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1, 2, 3, assolveva in maniera idonea e sufficiente l’onere di specificazione imposto al datore di lavoro dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ritenendo infine che il divieto di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, imposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, non fosse in contrasto con la direttiva 1999/70/CE europea;

che, della indicata decisione ha domandato la cassazione C.C. sulla base di quattro articolati motivi, cui ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la C. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che, con il primo motivo la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2 della Direttiva del consiglio CE 1999/70/CE del 28.6.1999, nonchè del preambolo (commi 2, 3 e 4, dei punti 6, 7, 10 delle considerazioni generali, della clausola 1, lett. B) della clausola 2 punto 1), della clausola 5, punto 1), dell’accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla Direttiva suddetta, nonchè violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4, 5 (commi 4 e 4bis), artt. 10, 11 anche in combinato disposto con la L. 4 giugno 1999, n. 124, art. 4, sul rilievo della prevalenza del D.Lgs. n. 368 del 2001 e della non conformità della legge 124/99 al diritto comunitario, che fonderebbe la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ove non accolta la domanda di declaratoria di illegittimità dei contratti;

2.2. che, con il secondo motivo, la parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli stessi articoli di cui al precedente motivo deducendo che il legislatore, nel modificare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, ha consentito alle pubbliche amministrazione di fare ricorso al lavoro flessibile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali e assume che il difetto di dette condizioni renderebbe illegittima la clausola appositiva del termine e sostenendo che all’illegittimità dei contratti a termine conseguirebbe per la P.A., ai sensi della Direttiva 70/99/CE e del D.Lgs. n. 165 del 2001 e D.Lgs. n. 368 del 2001, l’obbligo di convertire il rapporto ovvero di risarcire i danni, del D.Lgs. n. 165, ex art. 36, senza che la conversione possa ritenersi impedita dalla regola imposta dall’art. 97 Cost., in quanto anche l’assunzione a termine presuppone una previa procedura selettiva;

2.3. che, con il terzo motivo, la parte ricorrente denuncia, ai sensi art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, assumendo che l’art. 10, comma 4 bis, comma inserito con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. n. 106 del 2011, di portata innovativa e non interpretativa, non sarebbe applicabile ai contratti a termine stipulati prima della sua entrata in vigore, al pari delle disposizioni contenute nel D.L. n. 134 del 2009, convertito nella L. n. 167 del 2009, relative alle supplenze temporanee, legate alla momentanea assenza del titolare, e non agli incarichi annuali conferiti su posti vacanti;

2.4. che, con il quarto motivo, la C. denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., ritenendo che la natura controversa della questione avrebbe giustificato, in caso di rigetto, una compensazione delle spese legali, e rilevando che le stesse come determinate erano eccessive e superflue e che non vi era stata violazione dell’art. 88 c.p.c.;

3. che ritiene il Collegio che il ricorso sia da rigettare;

3.1. che, con riguardo ai primi due motivi, da trattarsi congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, va condivisa in questa sede la ricostruzione dei principi e delle norme regolanti la materia espressi nel precedente di questa Corte n 22557/2016, riferito ad un caso sovrapponibile di supplenze reiterate su organico di fatto;

che in tale pronunzia è stato chiarito, in termini generali, e con riguardo alla specifica fattispecie per cui è causa alla lettera H), che:

A. – “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità”.

B. – “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, stipulati a far tempo dal 10.7.2001 e che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa superiore a trentasei mesi”;

C. – ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione -;

D. – nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109;

E. – nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi – concorsuali -;

F. – nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza -;

G. – nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016 -;

H. – nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima -;

3.2. che, con riguardo alla doglianza di cui al terzo motivo, è stato escluso che interventi additivi, quale quello operato con riguardo al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, con l’aggiunta del comma 4 bis, comma inserito con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella L. n. 106 del 2011, pur non essendo qualificabili come fonti di interpretazione autentica e non avendo efficacia retroattiva nondimeno rappresentino esplicazione della potestà del legislatore di produrre norme aventi finalità chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l’interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unità ed organicità dell’ordinamento giuridico (cfr., tra le altre, Cass. 22557/2016);

che, infatti, è stato ritenuto che dal D.L. n. 134 del 2009, art. 1, convertito con L. n. 167 del 2009, e dal D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, disposizioni conformi al precetto contenuto nell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perchè non interferiscono nella amministrazione della giustizia, ben possono trarsi elementi che confortano l’ interpretazione delle previgenti disposizioni di legge (Cass. SSUU n. 18353/2014) in termini di inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai rapporti di lavoro stipulati con i docenti ed il personale ATA, in ragione della peculiarità del sistema di reclutamento proprio del settore della Scuola Pubblica, inapplicabilità che era comunque evincibile dall’intera disciplina di settore, indipendentemente dagli interventi riformatori in oggetto dai quali non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368 del 2001, trovasse applicazione ai rapporti a termine stipulati con i docenti ed il personale ATA;

3.3. che, con riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio deve rilevarsi che non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto emerge dalla combinata lettura della sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione che si è trattato esclusivamente di assunzioni a termine su posti di organico di fatto dall’anno scolastico 2006/2007 a quello 2009/2010, e che la ricorrente non ha, d’altra parte, mai dedotto nè tampoco allegato che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio nè ha allegato circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili;

3.4. che, sulla scorta delle considerazioni svolte, vanno rigettati i primi tre motivi di ricorso, formulati sul presupposto, erroneo, della applicabilità ai contratti a termine dedotti in giudizio delle disposizioni contenute nella disciplina di carattere generale dal D.Lgs n. 368 del 2001, dettata per il contratto a tempo determinato;

3.5. che anche il quarto motivo deve essere respinto, non ravvisandosi le violazioni delle norme richiamate in tema di spese del grado di appello, posta la corretta applicazione del principio della soccombenza della parte appellata, ed essendo genericamente prospettata, e come tale inammissibile, la censura riferita alla eccessività degli importi liquidati;

4. che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato, non essendo le precisazioni contenute in memoria con riguardo agli effetti dell’intervenuta immissione in ruolo della C. in base all’applicazione dei criteri ordinari di assunzione secondo il cd. doppio canale, idonee ad incidere nel senso di una diversa soluzione della controversia;

5. che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta dalle Corti territoriali, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

6. che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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