Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16734 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2110/2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente principale –

contro

F.J., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE FACHILE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO VERRASTRO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. cronologico 14986/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 11/12/2019 R.G.N. 1290/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto il diritto di F.J., cittadina nigeriana, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione alla situazione di rischio cui sarebbe assoggettata in caso di rientro in Nigeria di venire coinvolta nella pratica della tratta per fini di prostituzione anche a cagione della debolezza legata alla sua giovane età ed ha del pari considerato che era divenuta madre nel (OMISSIS) con conseguente divieto di espulsione ex art. 19, lett. d) T.U. Immigrazione.

2. Per la Cassazione del Decreto ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso F.J. e propone ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo. Il Ministero dell’Interno non ha opposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. Il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno è infondato.

3.1. Va in primo luogo evidenziato che la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, che dunque non si applica al caso in esame (cfr. Cass. 29/10/2020 n. 23898).

3.2. Ciò posto, rileva il Collegio che tuttavia il Tribunale nel richiamare i criteri di valutazione dettati dalla nuova disciplina, non è perciò incorso nella denunciata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5,6 e 19, atteso che il giudice nel verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla pregressa disciplina per riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari deve valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (cfr. Cass. 30/03/2020 n. 7599). La condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15/05/2019. n. 13079, 03/04/2019n. 9304).

3.3. E’ a tali principi che si è attenuto il Tribunale che, all’esito di una valutazione degli elementi di fatto allegati in giudizio in questa sede incensurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione neppure sollevato, ha accertato che la ricorrente in considerazione della sua giovane età non sarebbe in condizione in caso di rimpatrio in Nigeria di vivere liberamente la sua identità di giovane donna, divenuta recentemente madre, e di sottrarsi ai rischi esistenti nel paese di traffico illecito di esseri umani di cui il Tribunale ha comunque accertato la persistenza nelle aree geografiche di provenienza.

4. Con il ricorso incidentale F.J. censura il decreto del Tribunale di Ancona nella parte in cui, a suo avviso, sarebbe incorso nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b) e comma 5, lett. c), oltre che degli artt. 2, 3 e 13 CEDU e art. 46 della direttiva 2013/32/UE e con motivazione sostanzialmente inesistente o del tutto apparente, ignorando la reale situazione del paese di provenienza in relazione alle vicende di tratta a fini di sfruttamento sessuale avrebbe escluso il diritto della richiedente ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, il permesso di soggiorno da accordare in relazione al suo

diritto alla c.d. protezione sussidiaria.

5. Il ricorso incidentale deve essere accolto.

5.1. Occorre premettere che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (cfr. Cass. 30/06/2020 n. 13248).

5.2. Ciò posto rileva il Collegio che il Tribunale di Ancona, nella sua pur articolata motivazione destinata a verificare l’esistenza del diritto della richiedente al riconoscimento dello status di rifugiato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, ovvero alla protezione sussidiaria ex art. 14 dello stesso decreto, ha completamente trascurato di approfondire, come avrebbe dovuto fare alla luce della storia narrata e delle allegazioni della richiedente, l’incidenza su tali richieste della situazione della tratta nei territori di provenienza di cui pure da atto (la Nigeria ed in particolare l’Edo State).

5.3. L’indagine del giudice di merito investe approfonditamente tutti i temi connessi all’attività di sfruttamento delle energie in Nigeria (petrolio e gas), affronta il problema dei rapimenti in mare, dell’inquinamento da sversamento di petrolio, dell’esistenza di conflitti armati, ma non tocca affatto in tale valutazione il tema sottoposto alla sua attenzione dello sfruttamento delle donne a fini di prostituzione e dell’induzione all’espatrio per tale sottesa finalità.

5.4. Il tema della situazione della donna in Nigeria viene esaminato e approfondito solo con riguardo al permesso di soggiorno per motivi umanitari per negarne la rilevanza specifica.

5.5. Ritiene la Corte che invece il Tribunale, a fronte delle allegazioni della richiedente avrebbe dovuto valutare, e non lo ha fatto, l’incidenza della accertata preoccupante situazione di violenza nei confronti delle donne verificata anche nell’area di Edo State di provenienza della F., anche con specifico riguardo alle misure di protezione chieste prima ancora e con preferenza rispetto alla protezione umanitaria (riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria) e vi avrebbe dovuto procedere anche con riguardo ai rischi denunciati di persecuzioni e ritorsioni.

5.5. Per tale aspetto la motivazione, pur esistente, risulta del tutto apparente con la conseguenza che, in accoglimento delle censure mosse con il ricorso incidentale, il decreto cassato deve essere rinviato al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed in accoglimento del ricorso incidentale cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

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