Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16733 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2088/2020 proposto da:

M.Y., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato ANDREA CAMPRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna – Sezione

Forlì – Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato

e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5907/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 30/11/2019 R.G.N. 6900/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di protezione internazionale avanzata da M.Y., cittadino del Bangladesh proveniente dal distretto del Noakhali dove svolgeva l’attività di piastrellista per mantenere la famiglia dopo che il padre, arrestato durante degli scontri e incarcerato, alla liberazione divenuto disabile era stato licenziato. Il richiedente aveva esposto alla Commissione e poi al Tribunale di essere giunto in Italia nel (OMISSIS), dopo essere transitato per Dubai, Istambul e Tripoli, e di essere espatriato quando, in seguito alla violenza sessuale subita dalla sorella e per effetto della sua reazione all’accaduto, era stato anch’egli oggetto di violenza fisica cui era seguita anche una denuncia proprio da uno degli aggressori che avevano abusato della sorella.

2. Il Tribunale, sentito il ricorrente e richiamati i principi in tema di valutazione degli elementi di prova dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha ritenuto che non fosse ravvisabile il pericolo addotto escludendo che il racconto del richiedente fosse credibile. Ha verificato che le dichiarazioni rese alla commissione e poi in sede di audizione, sulla denuncia della violenza subita dalla sorella e sulle ritorsioni successive, erano tra loro in contrasto. Inoltre ha ritenuto insufficiente lo sforzo compiuto dal richiedente per circostanziare la domanda osservando che il racconto che ne era risultato era vago, privo di indizi, contraddittorio e dunque inattendibile. Conseguentemente non è stato ritenuto doveroso attivarsi per approfondimenti istruttori e si è escluso un pericolo per il caso di rientro nel paese di origine anche alla luce della accertata insussistenza di una situazione generalizzata di violenza indiscriminata nei confronti dei civili accertata sulla base di informazioni qualificate e recenti. Quanto alla protezione umanitaria, poi, sono state poste a raffronto la situazione nel paese di provenienza ed il grado di integrazione acquisito per escluderne i presupposti.

3. Per la cassazione del decreto propone ricorso M.Y. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce il ricorrente che nel valutare l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente non si sarebbero prese in considerazione le prove offerte della particolare vicenda personale rappresentata e si sarebbe valorizzata l’unica discordanza emersa tra quanto dichiarato in Commissione e quanto riferito al giudice circa la data dell’aggressione. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sostanziale coerenza e plausibilità del racconto sia con riguardo ai documenti depositati che con riferimento alle COI indicate dal ricorrente relativamente al sistema di endemica corruzione della polizia, agli abusi ed alle violenze nell’ambito del sistema carcerario anche solo durante le custodie cautelari.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2 e art. 14, lett. b e si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la protezione sussidiaria ove avesse correttamente valutato i rischi di danni per pene e trattamenti inumani che avrebbero potuto essergli inflitti per effetto delle ingiuste denunce avanzate nei suoi confronti, tenuto conto dell’elevato livello di corruzione degli organi di polizia suscettibili di soccombere davanti a pressioni da parte di persone influenti.

6. Con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 6 e deduce che nella specie ricorrerebbero quelle condizioni di particolare vulnerabilità che se valutate insieme alla integrazione raggiunta in Italia avrebbero giustificato il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

7. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, non possono essere accolti.

7.1. Come è noto (cfr. tra le tante Cass. 12/06/2019 n. 15794) in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

7.2. Con tale ultima disposizione è previsto che il giudice verifichi che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a); che abbia prodotto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ed abbia fornito idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b); che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui il giudice disponga (lett. c); che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata il prima possibile sempre che non sia dimostrato un giustificato motivo per ritardarla (lett. d); che dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile (lett. e).

7.3. Nel caso in esame il Tribunale nel pervenire al motivato convincimento della non credibilità del racconto ha esattamente applicato i parametri di valutazione su indicati e, in applicazione dell’art. 3, comma 5, lett. c), ha posto in rilievo contraddizioni insanabili emerse nell’audizione davanti alla Commissione e poi davanti al giudice a ciò delegato analizzando nel dettaglio fatti sintomatici quali l’aver o meno presentato una denuncia alle autorità per la violenza sessuale subita dalla sorella dalla quale sarebbero poi scaturite le violenze e minacce in suo danno; le tempistiche confuse dei fatti e comunque irragionevoli rispetto alla situazione descritta (l’aver atteso tre mesi prima di decidere di allontanarsi). La decisione si è dunque esattamente attenuta alla regola dettata del citato art. 3, comma 5, ed ha valutato i fatti allegati sulla base degli elementi di prova forniti (v. pag. 7 del decreto primo capoverso) giungendo ad una valutazione di contraddittorietà e scarsa credibilità che appartiene al giudice del merito è può essere censurata davanti a questa Corte in relazione ad un vizio di motivazione, qui neppure denunciato (cfr. Cass. 16/12/2020 n. 28782). La accertata inverosimiglianza della vicenda narrata ha reso coerentemente superfluo ogni ulteriore accertamento da parte del giudice che in tale situazione non è certo tenuto ad adempimenti che risultino non pertinenti.

8. Quanto alla protezione umanitaria, oggetto dell’ultimo motivo di ricorso, va qui ribadito che questa può essere riconosciuta al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale nel nostro paese, secondo i parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32. Si tratta di valutazione che impone l’esame specifico e attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e si deve fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 23/02/2018. n. 4455 e successivamente 16/02/2021 n. 3968). Coerentemente con tali principi il Tribunale, esclusa la vulnerabilità specifica denunciata dal richiedente, ha dato conto di una comparazione tra la situazione di integrazione in Italia, come documentata, e di quella del paese di provenienza nel quale ha accertato che il richiedente aveva conservato importanti legami di tipo familiare e dove anche da un punto di vista economico non erano emersi elementi che potevano suggerire l’esistenza di situazioni di indigenza. Così facendo si è attenuto ai principi su ricordati e la decisione non è attinta dalla censura che le viene mossa.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese attesa la tardiva costituzione dell’amministrazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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