Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16733 del 09/08/2016
Cassazione civile sez. trib., 09/08/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15232-2010 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA EDOARDO
D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che la
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI
ROMA – GERIT SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 416/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 01/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’avvocato ZERMAN che ha chiesto
l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’inammissibilità in
subordine rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
La ricorrente ha indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2002 una plusvalenza dovuta a cessione di azienda. Non ha però versato la parte di imposta relativa a tale plusvalenza.
L’AGENZIA, a seguito di controllo automatizzato, ha provveduto alla liquidazione dell’omesso versamento, notificando cartella esattoriale.
La contribuente ha impugnato l’atto, adducendo, tra l’altro, che il prezzo della vendita non era stato effettivamente pagato dall’acquirente, e che quindi la plusvalenza non era stata effettivamente realizzata.
Sia la Commissione provinciale che quella regionale hanno respinto il ricorso.
La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello.
Resiste con controricorso l’Agenzia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
– La ricorrente propone due motivi di ricorso, alternativamente proposti in relazione ad un’unica questione, vale a dire omessa pronuncia o omessa motivazione.
Assume infatti di avere con specifico motivo di appello affermato il mancato incasso della somma,pur indicata in dichiarazione. In altri termini, sostiene che, pur avendo indicato in dichiarazione la somma corrispondente alla vendita dell’azienda, non era tenuta al pagamento della relativa imposta in quanto il corrispettivo non era mai stato incassato, non avendo l’acquirente adempiuto al pagamento.
La sentenza di appello non avrebbe, secondo la ricorrente, pronunciato su tale motivo di impugnazione, o, comunque avrebbe omesso di motivare sul punto.
Entrambi i motivi sono infondati.
Infatti i giudici di appello hanno chiaramente pronunciato e (sia pure sinteticamente) motivato sul punto laddove hanno affermato che l’indicazione della plusvalenza comporta la necessità del relativo pagamento (con ciò implicitamente rilevando l’irrilevanza di una divergenza tra la dichiarazione e la realtà, salva la possibilità di emenda).
Il ricorso deve pertanto essere respinto giacche una decisione ed una motivazione ci sono ed eventuali errori della decisione andavano denunciati attraverso la deduzione di un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento della somma di 1500,00 Euro per spese legali, oltre quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016