Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16733 del 05/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 05/08/2020), n.16733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22091-2019 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO BERTOLINI;

– ricorrente –

contro

//;

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO (Sez. Minori),

depositato il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VELLA

PAOLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il sig. D.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Milano che ha negato il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è inammissibile, in quanto non rivolto ad alcuna parte intimata e privo di qualsivoglia attività notificatoria del ricorrente;

4. questi, invero, avrebbe dovuto produrre non oltre l’udienza di discussione, a pena di inammissibilità del ricorso, la documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento della sua notifica (ex multis, Cass. n. 8812/2017; conf. Cass. n. 25525/2016, n. 26108/2015, n. 25285/2014);

5. in mancanza di attività difensiva, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2020

 

 

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