Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16732 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. III, 29/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 29/07/2011), n.16732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., (OMISSIS), ESSEMME SAS, in persona del

socio accomandatario, sig. M.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato

BAROCCO FERDINANDO, rappresentati e difesi dagli avvocati CIANCIO

MARIO, GIAMMARINO STANISLAO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.C., D.R.R.G.;

– intimati –

sul ricorso 13890-2006 proposto da:

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato SANTONI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMIERI ALFONSO

giusta delega a margine del controricorso con ricorso incidentale

condizionato;

– ricorrente –

contro

M.A., ESSEMME SAS in persona del socio accomandarlo,

sig. M.V., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato BARUCCO FERDINANDO,

rappresentati e difesi dagli avvocati CIANCIO MARIO, GIAMMARINO

STANISLAO giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

D.R.R.G., C.C.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3080/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 17/01/2006, depositata il 08/11/2005;

R.G.N. 66/01.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato GIAMMARINO STANISLAO;

udito l’Avvocato SANSONI GIUSEPPE per delega Avvocato PALMIERI

ALFONSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per previa riunione di ricorsi, rigetto

del principale, inammissibile l’incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel febbraio del 1993 M.A. e la Essemme s.n.c. di Vincenzo Mayrhofer & C. agirono giudizialmente nei confronti di C.C. per il pagamento della somma di L. 200.000.000, che affermarono dovuta dal convenuto a titolo di provvigione mediatoria per l’attività da loro prestata per oltre un biennio, volta alla ricerca di un compratore in vista della vendita di una villa di D.R.R.A., che aveva loro conferito l’incarico.

Affermarono che l’immobile era stato venduto al C. (che essi stessi avevano posto in contatto col venditore) in loro presenza con atto notarile del 23.12.1991, dopo la conclusione il 19.7.1991 di un preliminare prevedente una permuta; e che, dopo la conclusione del contratto definitivo, avevano appreso dal venditore D.R. R. che il compratore C., al momento della conclusione del preliminare, si era accollato l’intero onere della mediazione.

Il convenuto chiamò in garanzia impropria il venditore D.R. R., che a sua volta resistette e propose domanda riconvenzionale nei confronti del chiamante, peraltro confermando i fatti dedotti dagli attori.

Con sentenza n. 7584 del 2000 l’adito tribunale di Napoli rigettò la domanda principale per intervenuta prescrizione del diritto e dichiarò inammissibile quella riconvenzionale perchè non connessa al titolo dedotto in giudizio.

La sentenza fu appellata in via principale dagli attori ed in via incidentale dal C., dolutosi dell’intervenuto rigetto dell’eccezione con la quale aveva prospettato l’insussistenza del diritto dei mediatori alla provvigione per non essere iscritti nell’albo dei mediatori al momento dello svolgimento della loro attività e della conclusione dell’affare.

2.- Così ha ritenuto la corte d’appello che, correggendo la motivazione, con sentenza n. 3080 del 2005 ha per tale motivo rigettato l’appello e respinto altresì gli appelli incidentali in punto di compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice.

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti M.A. ed Essemme s.a.s. (già s.n.c.), affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso C.C., che propone anche ricorso incidentale condizionato, fondato anch’esso su due motivi.

All’udienza del 29.9.2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.R.R.G. (erede universale di D.R.R.A.), rappresentata e difesa dalla madre avv. C.C.M.R..

La discussione è stata dunque fissata per l’udienza del 10.6.2011.

Le parti hanno depositato documentazione relativa all’integrazione del contraddittorio e memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1.1- Col primo motivo del ricorso principale sono denunciate violazione e falsa applicazione della L. 23 febbraio 1989, n. 39, art. 6 e D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, art. 9. Si assume anche che la motivazione sia “erronea”.

Sostanzialmente vi si sostiene che la società era iscritta nel “vecchio” ruolo dei mediatori sin dal 1970 e che la circostanza che fosse stata iscritta nel nuovo solo nel 1994 (l’institore nel 1993) non le precludeva la possibilità di operare medio tempore in regime di prorogatio, sicchè era dovuta la provvigione per l’attività svolta nel 1991.

1.2.- Il motivo è infondato.

L’orientamento di questa Corte è consolidato nel senso che ai fini della iscrizione nel nuovo ruolo degli agenti di affari in mediazione, anche in relazione alle fattispecie alle quali si applichi il regime transitorio dettato dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, non è sufficiente l’esistenza dell’iscrizione del mediatore nei precedenti ruoli previsti dalla L. n. 253 del 1958, ma è necessario il controllo, ad opera delle commissioni provinciali istituite allo scopo, della sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 39 del 1989 per la permanenza in ruolo (ex multis Cass., 26 ottobre 2004, n. 20749 e 10 luglio 2008, n. 18889, pronunciata su ricorso della stessa società in questa sede ricorrente) e che, inoltre, in relazione alle attività di mediazione iniziate prima ma concluse dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa, il mediatore può far valere il diritto al compenso solo se abbia chiesto l’iscrizione nei nuovi registri, ai sensi della citata L. n. 39 del 1989, art. 9, comma 2, quanto meno entro la data di conclusione del contratto intermediato, pur se l’iscrizione non sia ancora avvenuta (Cass., 10 marzo 2008, n. 6292).

Nella specie, l’iscrizione da parte della società e del preposto è stata ottenuta nel 1994 e non si afferma che sia stata domandata prima della conclusione del contratto intermediato.

Va per completezza rilevato che il contrario assunto delle ricorrenti non è nella specie suffragato dalla invocata Cass. 18 marzo 2005, n. 5953, la quale ha bensì affermato che per evitare gli “evidenti riflessi negativi sul diritto costituzionalmente garantito del diritto al lavoro da parte dei mediatori, può correttamente assumersi che gli iscritti nel vecchio ruolo potessero continuare ad operare, per effetto dell’istituto della prorogatio dello stesso, fino a quando non fosse sostituito dal nuovo, conseguendo egualmente il diritto alla provvigione”; ma ha anche chiarito che occorre, a tale fine, che il mediatore adduca e provi che, al momento dell’esercizio dell’attività mediatoria, il nuovo ruolo “non era stato ancora costituito dalle commissioni provinciali: solo ciò, infatti, avrebbe permesso il regime di prorogatio delle vecchie iscrizioni” (così la motivazione della invocata sentenza, sub 5.1.).

E le ricorrenti non affermano che, nella specie, così fosse.

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2957 cod. civ., in relazione all’art. 2950 c.c., in relazione all’intervenuta prescrizione del diritto ravvisata dal giudice di primo grado, nonchè per omessa motivazione.

2.1.- La censura è inammissibile, non essendosi il giudice di appello pronunciato sulla prescrizione per aver ritenuto il relativo motivo di gravame assorbito dalla pronuncia di nullità della mediazione.

3.- Col ricorso incidentale il C. si duole, condizionatamente all’accoglimento del ricorso principale, del mancato accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione ad agire degli attori nei suoi confronti, nonchè dell’eccezione preliminare di interevenuta risoluzione per facta concludentia del contratto di permuta.

3.1.- Il ricorso è inammissibile (e non assorbito).

E’ noto che il ricorso incidentale per cassazione, anche se condizionato, deve essere giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, ovverosia una soccombenza, sicchè va ritenuto inammissibile quando con esso la parte vittoriosa sollevi questioni che il giudice di appello non abbia deciso in senso a lei sfavorevole avendole ritenute assorbite, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio Cass., 18 ottobre 2006, n. 22346 e 15 febbraio 2008, n. 3796).

Tali principi sono stati anche di recente ribaditi da Cass. 25 maggio 2010, n. 12758, la quale ha affermato che la parte vittoriosa in appello non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere in sede di legittimità le domande o le eccezioni non accolte dal giudice di merito, rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all’art. 346 cod. proc. civ., l’accoglimento di quest’ultimo ricorso, ancorchè in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siamo riproposte nel giudizio di rinvio.

4.- Va conclusivamente respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA