Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16732 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.V.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato VANNI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUANO GABRIELE, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAGANI in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 193/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla scorta di un processo verbale elevato a carico della s.n.c. Deco, della quale era socio al 75% D.V.R., Ufficio (OMISSIS) PD di Pagani accerto’ nei confronti di quest’ultimo per l’anno 1994 un maggior reddito da partecipazione di L. 232.284.000.

L’impugnazione proposta avverso l’avviso di accertamento fu respinta in entrambi i gradi di merito. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reddito dell’esercizio 1994 dichiarato dalla societa’ Deco fu rettificato in base al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, recuperando a tassazione i costi registrati sui libri obbligatori che non risultavano documentati. Il D.V. contesto’ l’accertamento sostenendo che non fosse plausibile ritenere che il reddito dichiarato per l’anno in riferimento, pari a L. 722.280.030, fosse stato realizzato in base ai soli costi ammessi in deduzione dall’ufficio, pari a L. 24.666.760, perche’ la societa’ gestiva una impresa di derattizzazione che impiegava prodotti di disinfestazione ed attrezzature il cui costo di noleggio era evidentemente maggiore.

La CTR. confermando la decisione di primo grado, ha osservato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22 impone la conservazione degli originali delle fatture ricevute e delle copie di quelle emesse finche’ non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, e che non potevano ammettersi in deduzione dal reddito di impresa costi non documentati nei modi di legge.

Col primo motivo il contribuente lamenta che, in entrambi i gradi di merito, aveva eccepito l’illegittimita’ dell’accertamento per violazione del principio della unitarieta’ delle scritture contabili (avendo l’Ufficio accertato i ricavi dell’esercizio come risultanti dai libri sociali e non anche i costi che vi erano indicati). In relazione a cio’, deduce “difetto di motivazione della sentenza impugnata, perche’ “su tale seconda eccezione la sentenza impugnata nulla ha motivato, facendo esclusivo riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22”.

Col secondo motivo e’ dedotta “violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39”. Si richiama l’insegnamento di questa corte secondo il quale “in tema di imposte sui redditi inerenti ad attivita’ di impresa, il principio sancito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 e ribadito dal D.L. n. 9 del 1990, art. 6 secondo cui le spese sono deducibili se e nella misura in cui siano state annotate nelle scritture contabili ed abbiano concorso alla determinazione del conto profitti e perdile, non e’ applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un’incidenza percentualizzata dei costi” Cass. Civ. sez. 5 n. 640/2001″.

Osserva il collegio che, poiche’ il contribuente non ha impugnato l’avviso prospettando delle questioni personali, ma argomenti coi quali contestava il reddito accertato nei confronti della societa’, il giudizio non avrebbe potuto svolgersi senza la partecipazione di quest’ultima e degli altri suoi soci. Superando precedenti incertezze giurisprudenziali, le sezioni unite di questa corte hanno invero chiarito con la sentenza 14815/2008 che, in materia tributaria, l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo i caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Va pertanto rilevata la nullita’ del processo e delle sentenze di primo e di secondo grado alle quali ha messo capo. La causa dovra’ essere riassunta davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, e dovranno parteciparvi la societa’ Deco s.n.c e tutti i suoi soci. Poiche’ la pronuncia segue d’ufficio, restano compensate per giusti motivi le spese dell’attivita’ processuale fin qui svolta.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno.

Compensa fra le parti le spese dell’attivita’ processuale fin qui svolta.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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