Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16732 del 14/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/06/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 14/06/2021), n.16732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2087/2020 proposto da:

M.I., domiciliata ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANDREA CAMPRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Sezione

Forlì-Cesena, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 5965/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 02/12/2019 R.G.N. 4698/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del Tribunale Bologna del 2.12.2019 comunicato il successivo 3 dicembre è stato rigettato il ricorso di M.I., cittadino del Bangladesh fuggito da povertà ed indigenza per mantenere la famiglia dopo aver chiesto un prestito ad usurai.

2. Il Tribunale in esito all’audizione del ricorrente ha ritenuto che le sue dichiarazioni non fossero plausibili. Ha reputato generiche e non contestualizzate le allegazioni sia con riguardo al prestito contratto che con riferimento alle conseguenze dell’inondazione ed alle minacce subite dai familiari. Inoltre il denunciato pericolo per la vita connesso alla sua posizione debitoria in patria è stato ritenuto incongruente e poco credibile. Conseguentemente il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario procedere ad approfondimenti istruttori ed ha rigettato tutte le domande dopo aver verificato che nel paese di provenienza non sussisteva una situazione di violenza generalizzata, neppure rappresentata dal ricorrente, e che all’esito di un esame comparativo non era ravvisabile una specifica vulnerabilità seria e grave che consentisse l’accoglimento della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione del provvedimento ha proposto tempestivo ricorso M.I. affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Sono fondati i primi due motivi di ricorso, con i quali è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (primo motivo) e dell’art. 2, comma 2 e art. 14 lett. b) dello stesso D.Lgs. (secondo motivo).

4.1. Rileva infatti il Collegio che se la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, tuttavia questi deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, poi, non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi tenendo conto, inoltre, “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età mentre non si può dare rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando il fatto denunciato risulti complessivamente dimostrato. E’ allora compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (cfr. Cass. 04/01/2021 n. 10, 25/07/2018 n. 19716 e 14/11/2017n. 26921).

4.2. Nel caso in esame il Tribunale ha affidato la valutazione del narrato del ricorrente, che come risulta dalla sentenza ha dichiarato di essersi trovato con la sua famiglia in balia di usurai e di temere in caso di rientro per la sua incolumità, a criteri non conformi a quelli dettati del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che impone di verificare lo sforzo eseguito per circostanziare la domanda; la produzione nel giudizio degli elementi di prova in suo possesso; la spiegazione della mancanza di altri elementi significativi; l’assenza di contraddizione nel racconto; oltre che la tempestiva presentazione della domanda ed il riscontro oggettivo di attendibilità del richiedente.

4.3. Gli argomenti utilizzati per escludere la plausibilità del racconto sono stati tratti dalla ritenuta contraddittoria collocazione temporale della stipula del contratto di prestito nel mese di febbraio del 2015 davanti alla Commissione territoriale e poi nell’audizione davanti al Tribunale a gennaio dello stesso anno come risultava dall’atto che, seppure in copia, era stato prodotto in giudizio e dalla mancanza di ulteriori dettagli sulle condizioni del prestito e tuttavia, a fronte delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta sarebbe stato necessario, per verificare la plausibilità dell’articolato racconto (dal quale emergeva una forma di sottomissione della famiglia al soggetto che aveva erogato il prestito), approfondire se nel paese di provenienza, in disparte l’esistenza di una legge che vieta gli interessi usurari, esista il fenomeno denunciato della persecuzione per debiti con forme di sostanziale asservimento del debitore o di suoi familiari. Si tratta di riscontro preteso dall’art. 3, comma 5 citato alla lett. e), (vedi Cass. n. 29142 del 2020).

5. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto, restando assorbito l’esame del terzo motivo, ed il decreto cassato deve essere rinviato al Tribunale di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

 

 

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